Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1395 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1395 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6577-2016 proposto da:
R.1Z. \ ,\

D, Attivamente domiciliato in R( )M.1, P./A

_\DRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato ,\NDR1′,.1
SCI1RRIli X ), rappresentato e difeso dall’avvocato PIITRO
SGARBI;

– ricorrente contro
MINISTERO DI l EINTI ‘,RNO, in persona del Nlinistro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI I

PORTOG 12, presso l’AVVOCATURA G[NERA1.1’. 1)E110
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 3/2016 della CORI] D’APPIU i D di
.1NCONA, depositata l’08/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIIAZNO.

Con sentenza del 16.12.2015 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato)
l’appello proposto da Raza Ahmad, cittadino pakistano, avverso
l’ordinanza del Tribunale che, in conferma del provvedimento della
Commissione territoriale, aveva negato all’istante sia il diritto alla
protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria)
sia il diritto alla protezione per motivi umanitari.
sostegno della decisione la Corte d’appello ha rilevato:
a) che l’eccezione d’invalidità della decisione della Commissione
territoriale per mancata traduzione integrale del provvedimento
nella lingua indicata dal richiedente doveva essere disattesa, perché
il dispositivo e la nota indicante possibilità, termini e modalità di
ricorso erano stati tradotti nelle lingue veicolari;
b) che il racconto) narrato dal richiedente, oltre a non essere suffragato
da prove, fosse comunque ascrivibile a una disputa familiare di
natura privata e fosse affetto da estrema genericità e notevoli
contraddizioni, per cui non venivano) soddisfatte le condizioni e:v
art. 3, d.lgs. 251/2007: il Raza non aveva compiuto) «ogni ragionerole
. -for.zo per cireostan.ziare la domanda» (comma 5, lett. a) e, sulla base dei
riscontri effettuati, non poteva considerarsi attendibile (comma 5,
lett. e);
c) che, pertanto, non potesse concedersi né la richiesta protezione
sussidiaria, data l’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 14, d.lgs.
Ric. 2016 n. 06577 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

RAGIONI D ELLA DEC I SIONE

251/2007; né la protezione umanitaria, non essendo stata
riscontrata la sussistenza di un concreto pericolo di subire atti di
persecuzione o violenze.

Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione Raza

1) Violazione e :v art. 360, nr. 3, c.p.c., dell’art. 10, d.lgs. 25/2008.
Deduce in particolare il ricorrente:
— il provvedimento della Commissione territoriale non è stato
tradotto nella lingua indicata da Raza in sede di audizione
davanti alla Commissione (il pllg.a/E), ma soltanto) nelle lingue
veicolari; inoltre, sono stati tradotti unicamente il dispositivo e
una nota riguardante termine e modalità di impugnazione,
mentre avrebbe dovuto essere tradotto l’intero testo;
la Corte d’appello ha errato nell’aver ritenuto sanato il vizio in
virtù dell’impugnazione tempestiva del provvedimento;
2) Violazione e :v art. 360, nr. 3, c.p.c., degli artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17,
d.lgs. 251/2007; 8, 10, 32, digs. 25/2008; art. 5, c. 6, d.lgs.
286/1998; 10, Cost. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art.
360, nt. 5, c.p.c. in relazione ai presupposti della protezione
umanitaria.
Deduce in particolare il ricorrente:
— la Corte d’appello, senza alcuna specifica motivazione e
travisando totalmente la documentazione prodotta, ha ritenuto
che il ricorrente non avesse compiuto) alcuno sforzo per
circostanziare la sua domanda;

non è stata compiutamente esaminata la propria situazione
personale, nonostante siano stati narrati gravi episodi di violenza

Ric. 2016 n. 06577 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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Ahmed, così articolato:

subiti in patria, né la situazione generale del Pakistan, in
violazione del principi() dell’onere probatorio attenuato” e del
dovere di cooperazione istruttoria previsti dalla legge;
— la situazione di violenza generalizzata e non controllabile
avrebbe dovuto condurre la Corte a riconoscere all’istante il

— nella sentenza impugnata manca ogni compiuto esame circa la
sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria,
implicante una valutazione diversa da quella svolta rispetto alle
forme di protezione maggiori;
— la documentazione prodotta nella comparsa conclusionale, cui la
Corte ha ritenuto di non attribuire alcun rilievo in quanto
tardiva, riguardava la situazione generale del Paese di origine
dell’appellante, che il Giudicante avrebbe potuto e dovuto
reperire da sé.

Rilevato che il Collegio ha deciso di rimettere la causa alla pubblica
udienza della Prima sezione civile in considerazione dei rilievi svolti in
ordine all’articolazione dell’onere probatorio nei giudizi in questione;

Visto l’art. 380 bis c.p.c., rimette la causa alla pubblica udienza della
Prima Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 novembre

diritto alla protezione sussidiaria;

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