Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1395 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18103-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIALA

125/D, presso lo studio dell’avvocato FEDELMASSIMO RICCIARDELLI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Dirigente

dell’Avvocatura Comunale legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATANGELO

CANCELMO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

S.E., S.T., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA PARIOLI, 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SAOLINI,

rappresentate e difese dall’avvocato GENNARO TORRESE giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.A., B.C., R.R., A.I.,

A.F., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2369/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23/05/2014, depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Fedelmassimo Riccardelli difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti e chiede la fissazione in P.U..

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.;

“Ritenuto che:

– R.R., A.V., D.S.C. e B.G. convennero in giudizio S.A., S.T., S.E. e il Comune di Castellammare di Stabia, chiedendo la condanna degli S. alla demolizione del fabbricato da essi edificato a distanza inferiore a quella legale e al risarcimento del danno; chiesero ancora che il Comune convenuto adottasse i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in ragione dell’abusività dell’immobile;

– nella resistenza dei convenuti S., che eccepirono l’usucapione del diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, e del Comune di Castellammare di Stabia, il Tribunale di Torre Annunziata rigettò le domande attoree, ritenendo maturata l’usucapione eccepita dai convenuti;

– sul gravame proposto in via principale da B.A. (quale erede di B.G. e di D.S.C.) e in via incidentale da S.A., la Corte di Appello di Napoli confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre B.A. sulla base di tre motivi;

– resistono, con controricorso S.E. e S.T., nonchè, con distinto controricorso, il Comune di Castellammare di Stabia;

– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 973, 1158 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto fondata l’eccezione di usucapione, senza considerare che l’originaria costruzione – poi ricostruita a seguito dell’incendio del 1987 – era abusiva e non poteva essere considerata ai fini dell’usucapione) appare manifestamente infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – “E’ ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 18/02/2013, Rv. 625272);

– il secondo e il terzo motivo di ricorso (con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873, 1158, 2697 e 2727 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto non provata la circostanza che la costruzione sia stata ampliata rispetto alla sua consistenza originaria) appaiono inammissibili, in quanto sottopongono alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (valutando puntualmente gli elementi probatori acquisiti), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. Operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. In L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla suddetta proposta, contenendo per di più una inammissibile diversa prospettazione dei motivi, che in ogni caso si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore entrambe le parti resistenti, che liquida – per ciascuna – in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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