Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13949 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO NUOVA IMMOBILIARE SRL in persona del Curatore fallimentare
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 02/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;
udito per il resistente l’Avvocato PANARITI BENITO, per delega
Avvocato PANARITI PAOLO, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Nuova Immobiliare s.r.l. in fallimento impugnava il silenzio- rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito IVA per l’anno 1998, regolarmente richiesta con mod. VR presentato al concessionario per la riscossione, ed avanzata trattandosi della minore eccedenza detraibile nel triennio, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3. L’ufficio resisteva eccependo sia la mancanza di sede della società, che l’emanazione di un avviso di accertamento a carico della stessa per l’IVA 1996.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
Contro tale sentenza l’Agenzia proponeva appello reiterando l’esistenza di ragioni legittimanti la sospensione del rimborso IVA richiesto.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione articolato su motivo unico. Il contribuente resiste controdeducendo.
Motivazione:
1. Con il ricorso in esame l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis; D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 2;
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e pone il seguente quesito:
– Dica la Corte che, in caso di minore eccedenza detraibile nel triennio ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 4, in mancanza della dichiarazione annuale ai fini IVA, il rimborso può essere ottenuto solo in presenza di specifica istanza presentata entro il termine biennale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Conseguentemente dica la Corte che, nel caso di specie, il fallimento Nuova Immobiliare s.r.l., non avendo presentato la dichiarazione IVA per l’anno 1998 e non avendo presentato istanza di rimborso ai sensi del citato art. 21, è decaduta dal potere di richiedere il rimborso stesso.” 1.1 A tale quesito può essere data risposta affermativa nella prima parte e parzialmente negativa nella seconda parte relativa al caso di specie.
Invero il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 (ratione temporis applicabile) recita: “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) del citato articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo annotandolo nel registro indicato nell’art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.” Il comma 4 del citato articolo (ratione temporis applicabile) recita:
“Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze”.
Se questo è il quadro normativo applicabile alla fattispecie, trova applicazione il principio già enucleato da questa Corte – e specificamente richiamato dalla stessa ricorrente – secondo il quale, in mancanza della dichiarazione annuale ai fini Iva, il contribuente perde la facoltà di portare in detrazione il credito d’imposta nell’anno successivo, ma non perde il diritto al credito maturato, che dovrà essere richiesto nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (Cass. n. 16257 del 2007), cioè: a)- con le modalità prescritte dal legislatore attraverso i Decreti Ministeriali che costituiscono regolamenti di attuazione della norma primaria (D.P.R. n. 633 del 1972 art. 30);
b) nel termine di decadenza dallo stesso indicato;
c) – fino a quando non si prescriva il relativo diritto.
1.2 Nel caso di specie la ricorrente, nell’incipit del ricorso, precisa che la contribuente: “con la presentazione dell’apposito mod.
VR IVA 99 (Richiesta di rimborso del credito relativo all’anno 1998), presso il competente concessionario della riscossione, avvenuta in data 30 marzo 1999, chiese il rimborso …”; e che “dall’esame del mod. VR si rilevava che il presupposto su cui fondava la richiesta era quello rientrate nelle previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 4”.
Da tanto e dalla sentenza impugnata si ricava quindi che la istanza di rimborso in esame è stata presentata in data 30.3.1999 attraverso il prescritto modello ministeriale, Modello VR presentato al concessionario della riscossione, e che la stessa derivava dall’esistenza di eccedenze detraibili per gli anni 1996 e 1997.
Dalle esposte considerazioni, fondate anche su quanto assunto dalla ricorrente, si evince che nel caso di specie la contribuente, pur non avendo presentato la dichiarazione Iva per l’anno 1998, ha presentato la domanda di rimborso nei termini di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, solo relativamente all’anno 1996, mentre tale termine era già spirato con riferimento all’anno 1997.
1.3 In virtù di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con riferimento all’anno 1997, mentre deve essere accolto con riferimento all’anno 1996. In tali termini pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che prevedere sia all’applicazione del principio sopra esposto che alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso con riferimento all’anno 1997, lo accoglie per il resto; cassa in tali limiti la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011