Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13949 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 22/05/2019), n.13949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14073-2018 proposto da:

S.D., in qualità di legale rappresentante della società

SI.D.AN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

FIORENTINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9186/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 9186/3/17 depositata in data 2 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1030/7/15 della Commissione tributaria provinciale di Benevento con cui erano stati riuniti e accolti due ricorsi proposti dalla società SI.D.AN. Srl contro altrettanti avvisi di accertamento per IRES e sanzioni 2008 e 2009;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia delle entrate ha replicato con controricorso La contribuente, successivamente all’adunanza camerale del 26/02/19, ha depositato in data 18/04/19 istanza di sospensione del processo, a seguito della quale è stata riconvocato il Collegio, nella medesima composizione, in data 14/05/19.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con istanza depositata successivamente all’adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta di sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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