Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13949 del 10/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.G. residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 75/38/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 38, in data 22/03/2006, depositata il
22 maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Massimo Fedeli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19763/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 75/38/2006, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 38 il 22.03.2006 e DEPOSITATA il 22 maggio 2006.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso sul TFR, censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 14, comma 3, come modificato della L. n. 482 del 1985, art. 2.
2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3 – Al quesito posto con il mezzo, concernente le modalità di calcolo della mensilità della retribuzione annua agli effetti del regime impositivo del TFR, deve rispondersi richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, (Cass. n. 13801/2005;
n. 1775/2005; n. 18305/2004; n. 14522/2004), dopo un originario contrasto, secondo cui in tema di Irpef e con riguardo ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 14, comma 3, nel testo modificato dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, nella mensilità della retribuzione annua, da assumere ad oggetto di imposta sul trattamento di fine rapporto, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297, sono da computare la tredicesima mensilità e l’indennità operativa; a tal riguardo, per mensilità della retribuzione annua si deve intendere non la somma percepita costantemente ogni mese a titolo di retribuzione, con esclusione di quelle percepite non periodicamente nel corso dell’anno, ma il risultato della divisione per 12, quanti sono i mesi di ciascun anno, della retribuzione annuale complessiva, cioè comprensiva delle cosiddette mensilità aggiuntive e dell’indennità operativa.
3 bis – In vero, l’impugnata sentenza disattende tale condiviso principio, avendo riconosciuto legittima l’esclusione dalla base imponibile dei ratei delle indennità aggiuntive liquidate a vario titolo, – nella specie indennità di volo, il premio orario e le maggiorazioni e straordinari delle indennità di volo e di servizio di cui agli artt. 5 e 6 del Contratto Collettivo Alitalia Spa – alla dipendente, fino al maggio del 1982.
4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, dell’unico motivo del ricorso.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei citati principi, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso;
Considerato, infine, che avuto riguardo all’epoca del consolidarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale, le spese dell’intero giudizio – di merito e di legittimità – vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso e la domanda di rimborso del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010