Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13949 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21169-2013 proposto da:

V.A., (OMISSIS), C.M.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

GERMANICO 211, presso lo studio dell’avvocato FABIO CRISCUOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE COSTARELLA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO BONIFICA IONIO CATANZARESE, in persona del suo Presidente

e legale rappresentante p.t. sig. M.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 917, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE NERI, rappresentata e difesa dagli avvocati

DOMENICO GALATI, SANTO VIOTTI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FABIO CRISCUOLO per delega non scritta;

udito l’Avvocato LORENZO MINISCI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il V. e la C. citarono in giudizio risarcitorio il Consorzio Bonifica Assi-Soverato per i danni subiti da un loro immobile a seguito d’inondazioni. Il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda, ritenendo il Consorzio responsabile nella misura del 32,50% dei danni subiti dagli attori.

La Corte di Catanzaro ha accolto l’appello del Consorzio e lo ha assolto da responsabilità per le seguenti ragioni: sulla base di una serie di disposizioni normative, la manutenzione del corso d’acqua in questione spetta alla Regione; non v’è prova di un’eventuale delega della Regione in favore del Consorzio per la gestione dei corsi d’acqua interessati dall’esondazione in questione; non v’è prova che il Consorzio abbia comunque provveduto di fatto alla manutenzione del corso d’acqua stesso e che questo sia funzionale al comprensorio di bonifica o ricada nel suo comprensorio; non v’è prova neppure che il Consorzio sia responsabile per la cattiva manutenzione dei fossi di scolo e che, comunque, la manutenzione dei fossi stessi fosse stata affidata al Consorzio.

Propongono ricorso per cassazione il V. e la C. attraverso tre motivi. Risponde con controricorso il Consorzio. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione artt. 180, 183 e 345 c.p.c. in rel.

all’art. 360 c.p.c., n. 3) sostiene che il giudice non avrebbe potuto accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio, siccome non proposta tempestivamente.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, si tratta di questione processuale che i ricorrenti avrebbero dovuto proporre sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza) e non quello del n. 3 stessa disposizione. In secondo luogo, il motivo non è specifico rispetto al tenore della decisione. L’attribuzione della responsabilità extracontrattuale (quella fatta valere nell’azione in trattazione) presuppone l’accertamento della riferibilità dell’evento dannoso lamentato al soggetto che è chiamato a risponderne. Discutendosi di colpa per omissione (mancata eliminazione dell’ostruzione di corsi d’acqua ed omessa manutenzione di fossi), correttamente il giudice d’appello ha provveduto ad accertare se le condotte che gli attori lamentavano essere state colpevolmente omesse costituissero dovere giuridico del Consorzio (come aveva positivamente accertato il primo giudice). Attraverso l’esame della normativa in materia ed una serie di circostanze già menzionate nella parte espositiva di questa sentenza, la corte d’appello ha dedotto, per un verso, che il Consorzio stesso non aveva compiti manutentivi in materia e, per altro verso, che non era stata provata la cattiva manutenzione dei fossi. Ha, in definitiva ed in quest’ordine di idee, escluso la responsabilità dell’ente. In questi termini, dunque, la censura formulata dal motivo in esame si manifesta affatto eccentrica, tenuto conto che, nel proporre appello, il Consorzio aveva lamentato “l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure per averlo ritenuto responsabile dei danni subiti… ” (pag. 5 della sentenza impugnata) e, rispondendo a questa doglianza, il giudice d’appello ha accolto il gravame.

Altrettanto inammissibile è il secondo motivo di ricorso (“Violazione, insufficiente, contraddittoria valutazione di norme di legge in relazione all’art. 360, n. 3”) che pretende (in maniera, peraltro, generica e non autosufficiente) l’interpretazione della normativa nazionale e regionale con riferimento a categorie delle opere idrauliche, la cui cognizione presuppone accertamenti di fatto che non sono esperibili in sede di legittimità.

Inammissibile è pure il terzo motivo, il quale sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, il torrente Salica sarebbe “funzionale ed integrato al comprensorio di bonifica” ed adduce a fondamento alcuni brani delle CTU espletate nei giudizi di merito. A parte l’insufficienza e l’inconferenza di tali richiami, il motivo pretende la valutazione di risultati istruttori e l’accertamento di questioni di fatto che esulano dai compiti della corte di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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