Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13948 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17951-2013 proposto da:

N.M., (OMISSIS), L.Y.

(OMISSIS), N.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo

studio dell’avvocato CARLO TESTA, che li rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.P.L. SPA in persona dell’Amministratore Delegato

Ing. C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STESICORO, 126, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA TRICANICO,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4458/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato CARLO TESTA;

udito l’Avvocato ISABELLA TRICANICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La L. ed i N. citarono in giudizio risarcitorio l’ A.p.l. spa per i danni subiti a causa del decesso del loro congiunto, N.G., a seguito di sinistro stradale. Essi sostenevano che la vittima, a bordo del suo motociclo, era andato ad urtare un piantone del guardrail, divelto a causa di un precedente incidente, perdendo il controllo del mezzo. La domanda è stata respinta dal Tribunale di Roma con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello della stessa città.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la società Austostrade.

I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, lamentando la violazione di una serie di disposizioni regolamentari concernenti la costruzione e la manutenzione delle strutture di sicurezza autostradale, censura la sentenza laddove afferma che, nonostante la deformazione, la funzione del guardrail di contenere la traiettoria del veicolo era stata assolta. Sostengono i ricorrenti che nessuna imprudenza può essere imputata alla condotta di guida della vittima e che l’evento s’è verificato a seguito dell’urto contro il piantone (ostacolo non segnalato, imprevedibile ed estraneo) disarticolato dalla barriera metallica, che risultava divelta e ripiegata all’interno dello spartitraffico, praticamente inutilizzabile nella sua essenziale funzione di ridirezione e riposizionamento del mezzo.

Il secondo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) censura la sentenza per non aver fatto applicazione, in considerazione della responsabilità contrattuale della società convenuta, della disposizione dell’art. 1218 c.c., così da accogliere la domanda risarcitoria in assenza di prova circa l’inimputabilità dell’inadempimento.

Il terzo motivo (violazione di legge) sostiene che nella specie era provata l’esistenza dell’insidia-trabocchetto attraverso una missiva della società Autostrade dalla quale risulta che era stato consentito che il piantone in questione rimanesse divelto per ben 18 giorni dopo il precedente incidente.

Il quarto motivo censura la sentenza per non aver fatto applicazione della disposizione dell’art. 1227 c.c. Il quinto motivo censura la sentenza per avere omesso di valutare gli atti dell’indagine penale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono tutti inammissibili.

Essi tendono, attraverso considerazioni in fatto ed in maniera non autosufficiente, a conseguire dalla corte di legittimità una nuova valutazione degli elementi probatori emersi in atti e, dunque, un nuovo e diverso giudizio di merito sulla dedotta responsabilità della società autostradale.

In particolare, i giudici del merito hanno accertato che la perdita di controllo del mezzo, da parte del motociclista è avvenuta prima ed a prescindere dall’impatto con il guardrail (la cui deformazione era segnalata e visibile), deducendo la circostanza dal rapporto della Polizia Stradale e dalla testimonianza dell’automobilista che seguiva a breve distanza la vittima. La sentenza impugnata ha, poi, risposto in maniera compiuta e coerente alle obiezioni che tuttora i ricorrenti pongono (ossia che una protezione integra avrebbe consentito il dolce riposizionamento su strada del motoveicolo) spiegando che la funzione assorbente propria del guardrail ben poco avrebbe potuto contro la violenza dell’impatto.

Si tratta di accertamenti e valutazioni di merito che hanno fatto dedurre al giudice che la condotta della vittima ha avuto efficienza causale esclusiva ed autonoma nella produzione del sinistro, tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode autostradale. Accertamenti e valutazione che, siccome congruamente e logicamente motivati, sono incensurabili in cassazione.

L’esclusione di ogni nesso causale tra lo strato della barriera ed il sinistro, risolve ogni questione sia riguardo ad un eventuale concorso colposo della società, sia riguardo alla prova in tema di responsabilità contrattuale.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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