Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13948 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/06/2017),  n. 13948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. R.G.

17219-2016 sollevato dal Tribunale di Lamezia Terme con

provvedimento depositato il 13.06.2016 nel procedimento n. 179/2015

R.G. vertente tra:

S.A.;

– ricorrente –

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONE, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO,

HDI ASSICURAZIONE SPA, RAO VINCENZO, VETERE SALVATORE;

– intimati –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Sanlorenzo Rita, che chiede di affermare la competenza

del Tribunale Ordinario di Catanzaro.

Fatto

RILEVATO

che con ricorso al Tribunale di Lametia Terme in funzione di giudice del lavoro (proc. n. 1627/2011 R.G.), S.A., premesso di essere titolare di incarico di Emergenza Sanitaria Territoriale presso la P.E.T. di Lametia Terme, chiedeva la condanna della A.S.P. di Catanzaro al risarcimento di tutti i danni riportati nel sinistro stradale occorsogli il (OMISSIS) – mentre era a bordo dell’autoambulanza del 118 unitamente all’equipe medica composta di altre tre persone – per violazione dell’art. 99, capo 5, del CCNI, per Medicina Generale;

che in questo procedimento veniva chiamata in causa la Fondiaria SAI s.p.a. con la quale l’A.S.P. di Catanzaro aveva stipulato una polizza R.C.A.;

che, con atto di citazione del 26.8.2013, il S. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro l’A.S.P. di Catanzaro (proc. n. 3552/2013 R.G.), R.V. (conducente dell’autoambulanza), V.S. (conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro) la Fondiaria SAI s.p.a. e la LIDI Assicurazioni (compagnia quest’ultima presso la quale era assicurato il veicolo condotto dal V.) al fine di accertare la responsabilità del V. e della HDI Assicurazione per le lesioni da lui riportate nel sinistro del (OMISSIS) con condanna dei medesimi, in solido, al risarcimento dei danni, o, in subordine, in caso di ritenuto concorso di colpa tra i veicoli coinvolti nell’incidente, dei convenuti tutti, in solido;

che in tale secondo procedimento il Tribunale di Catanzaro ritenendo sussistente una connessione (non per titolo ma) per oggetto con il giudizio pendente innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Lametia Terme – si dichiarava incompetente avendo ravvisato la competenza, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., del Tribunale di Lametia Terme;

che la causa era tempestivamente riassunta innanzi al Tribunale di Lametia Terme (ed iscritta al n. 179/2015 R.G.) che, con ordinanza del 13 giugno 2016, ha sollevato conflitto sull’assunto che l’art. 40 c.p.c., comma 2, non prevede il “simultaneus processus” nell’ipotesi di connessione soggettiva ex art. 33 c.p.c.;

che è stato acquisito il parere del P.G., che ha concluso per la sussistenza della competenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del P.G. in quanto è corretta l’affermazione del giudice remittente – per il quale l’attrazione verso il rito del lavoro avviene in virtù della previsione dell’art. 40 c.p.c., comma 3 solo in presenza di alcuni tipi di connessione tra i quali non è compresa quella del cumulo soggettivo, ex art. 33 c.p.c. – in quanto in linea con l’indirizzo espresso, in varie pronunce, da questa Corte secondo cui “Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l’unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, nè la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell’Inps ed un’azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 c.p.c. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell’art. 444 c.p.c. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 c.p.c.). (Cass. n. 14386 del 10/08/2012; vedi anche: Cass. n. 5705 del 12/03/2014; Cass. n. 4367 del 25/03/2003);

che, pertanto, sussistendo tra le due cause in questione solo una connessione per oggetto in quanto in entrambe è stato chiesto il risarcimento dei danni patiti dal S. nel sinistro del (OMISSIS), e, quindi, non un rapporto di accessorietà o di garanzia, o di pregiudizialità, o di compensazione o di riconvenzione, la competenza a decidere la causa riassunta innanzi al Tribunale di Lametia Terme e contrassegnata dal n. 179/2015 R.G. (già n. 3552/2013 R.G. Tribunale di Catanzaro) spetta al Tribunale di Catanzaro;

che non si provvede in ordine alla spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte determina la competenza del Tribunale di Catanzaro a decidere la causa n. 179/2015 R.G. del Tribunale di Lametia Terme;

nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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