Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13947 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.B., R.L., S.A. e T.

M., residenti a (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 70 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 07, in data 04/04/2006, depositata il 16 maggio

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Massimo Fedeli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18422/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 70, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 07 il 04.04.2006 e DEPOSITATA il 16 maggio 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRPEF per gli anni dal 1995 al 1999, censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, modificato dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5 ed art. 11 preleggi.

2 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

3 – Al quesito posto con il mezzo, concernente la retroattività o meno dello ius superveniens, deve rispondersi richiamando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF, eseguite come sostituto d’imposta del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 23, dal datore di lavoro, privato o pubblico – non statuale -, sulle somme corrisposte, a vario titolo, ai dipendenti trova la sua disciplina nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e, quindi, a mente del secondo comma di tale disposizione, deve essere presentata dal percipiente nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, senza che in relazione ad essa possa trovare applicazione la norma del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle Amministrazioni dello Stato; essa attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa ed è, come tale, rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, con il solo limite dell’eventuale formazione di un giudicato esplicito interno (Cass. n. 13221/04, n. 10344/04, n. 7087/03, n. 3954/02).

3 bis – L’opinamento della CTR, che ha assunto a presupposto della decisione la retroattività della normativa, in vigore dal 18 maggio 1999, non appare, quindi, condivisibile, dovendo ritenersi intempestive, le domande presentate dal 25.05.2000 al 16.06.2000, là dove riguardano rimborsi relativi a ritenute effettuate in data anteriore al 18 novembre 1997, dovendo ritenersi per detti decorso alla data del 18.05.1999, il termine di diciotto mesi, previsto dalla disposizione dell’art. 38 citato – nel testo applicabile ratione temporis – antecedente alla modifica introdotta dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, che ha elevato il predetto termine a quarantotto mesi, solo a decorrere dal 18.05.1999 (Cass. n. 1918/2007, n. 924/2005, 20978/2004).

Nulla quaestio, invece, per i versamenti successivi al 18 novembre 1997, cui torna applicabile la normativa sopravvenuta, considerato che l’Agenzia delle Entrate non contesta il diritto al rimborso delle ritenute operate con riferimento ai versamenti effettuati in data successiva, per i quali, cioè, alla data del 18 maggio 1999 non era ancora maturato il termine decadenziale di 18 mesi, riconoscendo che in applicazione della L. n. 333 del 1995, art. 11, D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47 e 48, anche avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui i Fondi integrativi di che trattasi, sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 124 del 1993, e, quanto al regime fiscale, per le erogazioni riferibili al periodo dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 2000, (sempre che non sia maturato il termine decadenziale), si applica la tassazione nella misura dell’87,5 per cento del loro ammontare (Cass. n. 13095/2005, n. 16021/2005).

4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c, con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, dell’unico motivo del ricorso.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia va accolto e, per l’effetto,- cassata l’impugnata decisione,- la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai citati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio, motivando adeguatamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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