Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13947 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13683/2013 proposto da:

C.M., (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato OLGA GUGLIERLMUCCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato DONATO TRAFICANTE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE RAPOLLA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MIRANDOLA, 35, presso lo studio

dell’avvocato LUCA GARGIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato

IMPERIO NAPOLITANO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato DONATO TRAFICANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli imprenditori edili M. e C., proprietari di un suolo edificabile, citarono in giudizio il Comune di Rapolla perchè fosse condannato: al pagamento del 50% del costo di un muro da loro realizzato a seguito dello smottamento della sovrastante strada comunale; al risarcimento del danno derivante dall’occupazione del suolo corrispondente al menzionato muro; al risarcimento del danno per l’occupazione del suolo in ragione delle condotte realizzate dal Comune; alla rimozione delle condotte, così da rendere possibile l’edificazione.

Il primo giudice ordinò al Comune di restituire il fondo libero da qualsiasi onere e lo condannò a risarcire gli attori per avere impedito l’edificazione del fondo. L’appello del Comune è stato accolto dalla Corte d’appello di Potenza, la quale ha respinto del tutto la domanda.

Propongono ricorso per cassazione il M. ed il C. attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso il Comune di Rapolla.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, nel lamentare i vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sostiene: che il giudice avrebbe fondato la sentenza su mere presunzioni illegittime; che il giudice avrebbe dovuto concludere –

sia in base alle prove, sia in via presuntiva – che i ricorrenti non erano preventivamente a conoscenza dello stato dei luoghi; che ingiustamente sarebbe stato respinto l’appello incidentale concernente la richiesta di rimborso di parte della somma spesa per la costruzione del muro.

Il ricorso è inammissibile, siccome (al di là della formale intestazione) tratta, in maniera peraltro non autosufficiente, di questioni di fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimità una nuova valutazione delle prove emerse nel corso del giudizio ed un diverso esito del merito della controversia. La motivazione della sentenza (che non è necessario riportare in questa sede) non fonda la sua decisione su illegittime presunzioni, bensì su argomenti desunti dagli elementi probatori emersi in atti che, nel ricorso, non sono neppure specificamente censurati.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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