Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13947 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31938-18 proposto da:

M.B., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Diroma,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trieste, via

Cesare Battisti n. 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il

28 agosto 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2337/18, pubblicata il 28 agosto 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.B., cittadino proveniente dal Bangladesh, il quale aveva riferito di aver abbandonato il paese per provvedere al sostentamento della propria famiglia ed a causa delle minacce di alcuni creditori, escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il richiedente aveva rilasciato, sulle cause dell’espatrio, dichiarazioni generiche, poco credibili su elementi essenziali del racconto ed inoltre contraddittorie, avendo fornito versioni tra loro molto diverse, dapprima davanti alla commissione territoriale e successivamente davanti al giudice di primo grado.

La Corte ha escluso, in conseguenza della scarsa credibilità del racconto, il pericolo di un danno grave alla persona del richiedente in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e la sussistenza, nell’area di provenienza del rifugiato, il Bangladesh, di una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione con un unico, articolato, motivo il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La prima censura dell’unico motivo di ricorso, denuncia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente affermato che il Bangladesh era un paese non interessato da una situazione di conflitto armato interno, deducendo che la Corte territoriale avrebbe dato luogo ad una lettura parziale ed incompleta delle acquisite informazioni COI.

La censura è inammissibile per genericità, poichè essa si limita a contrapporre all’apprezzamento di merito della Corte territoriale una diversa valutazione della situazione del Bangladesh, senza peraltro specificamente indicare gli elementi e le fonti da cui desumere la sussistenza di una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata, richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La stessa allegazione del richiedente fa riferimento ad una situazione che, pur caratterizzata da instabilità politica, episodi di violenza e povertà estrema, non integra il presupposto richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), secondo cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel paese o regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia(Cass. 13858 del 31.5.2018).

La seconda doglianza denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, contestando la valutazione di scarsa credibilità del racconto effettuata dalla corte territoriale.

Il motivo è inammissibile per genericità.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce infatti un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito(Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiaramente espresso la ratio della decisione, rilevando che la narrazione risultava poco coerente e priva di attendibilità, evidenziando la incoerenza intrinseca e la inverosimiglianza del racconto, anche in relazione alle diverse versioni, su aspetti essenziali della vicenda, fornite dal richiedente.

Non è dunque ravvisabile la carenza assoluta di motivazione, nè vengono dedotto fatti decisivi, oggetto di discussione, la cui valutazione sarebbe stata omessa dal giudice.

Il terzo mezzo denuncia violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio della pronuncia. Nel caso di specie è stata esclusa la credibilità del richiedente ed è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante anche ai fini della protezione umanitaria, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente medesimo: solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Il mezzo è peraltro carente sotto il profilo della sussistenza di una specifica situazione di fragilità del richiedente, atteso che questi si limita a ribadire, da un lato, il proprio inserimento sociale e la stabile occupazione, dall’altro la generale situazione di estrema povertà e di debolezza delle strutture sociali nel paese di origine, ma non indica una situazione di grave compromissione dei diritti fondamentali a lui specificamente riferita.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il richiedente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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