Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13947 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/06/2017),  n. 13947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4059-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANA MURINO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIORGIO DEIANA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 437/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 18 marzo 2015, la Corte di appello di Cagliari, riformando la decisione del Tribunale in sede, dichiarava che Gabriella S. era invalida nella misura del 66% ed aveva diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie previste dal D.M. Salute 1 febbraio 2001, n. 137100, art. 6, lett. d) sin dalla domanda amministrativa e condannava l’INPS al pagamento delle spese del doppio grado;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato a due motivi cui la S. e l’ASL n. (OMISSIS) resistono con separati controricorsi e l’ASL propone a sua volta ricorso incidentale;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, artt. 10 e 11 conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte di Appello aveva errato nel porre a carico dell’INPS le spese di lite stante il difetto di legittimazione passiva dell’istituto, mero litisconsorte necessario dell’Azienda Sanitaria Locale, effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio; con il secondo motivo viene lamentata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 638 del 1983, artt. 10 e 11 cit. in relazione agli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale riconosciuto il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie pur in assenza del requisito della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi (67%) avendo il consulente tecnico nominato concluso nel senso che la S. presentava una riduzione della capacità lavorativa nella misura solo del 66%;

che con l’unico motivo del ricorso incidentale dell’ASL n. (OMISSIS) si propone la medesima censura di cui al secondo motivo del ricorso principale;

che il primo motivo del ricorso principale è fondato in considerazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la legittimazione passiva (rectius: la titolarità dal lato passivo dell’obbligazione) è dell’azienda sanitaria locale per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) (Cass., 18 giugno 2014 n. 13854; Cass., 3 ottobre 2008, n. 24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500; Cass., 22 marzo 2001, n. 4166, ed ivi ulteriori richiami), essendo pacifico che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, l’assistenza sanitaria è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi legittimate passivamente a fronte dell’azione giudiziaria diretta all’accertamento del diritto a tali prestazioni (Cass., 3500/2001, cit);

che l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe il secondo;

che è fondato l’unico motivo del ricorso incidentale in quanto la S., risultata invalida con una riduzione della capacità lavorativa pari al 66%, non presenta il requisito per poter accedere alla richiesta esenzione fissato dal D.L. n. 463 del 1983, art. 11 a tenore del quale “sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all’art. 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una nduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due temi..” e quindi, gli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%;

che, pertanto, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale, l’impugnata sentenza va cassata con decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – con il rigetto della originaria domanda;

che le spese dell’intero processo vanno dichiarate non ripetibili avendo la S. reso la dichiarazione di cui all’art. 132 disp. att. c.p.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile alla presente controversia;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; dichiara non ripetibili le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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