Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13946 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO BLU S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. 32, n. 105 depositata il 26 ottobre

2007;

Letta la relazione scritta del relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la decisione indicata in epigrafe;

– che il Fallimento non si è costituito;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce vizio di ultrapetizione, per aver il giudice a quo disposto la rideterminazione delle sanzioni in funzione del principio del favor rei in assenza di specifica richiesta del Fallimento contribuente;

considerato:

– che il motivo è infondato;

– che infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute debbono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. 8243/08, 18775/06);

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce vizio di motivazione in merito alla concreta applicazione del criterio del favor rei;

considerato:

– che il motivo di ricorso è manifestamente fondato;

– che la decisione impugnata ha, invero, fatto applicazione del principio del criterio del favor rei, in termini di assoluta apoditticità, senza alcun supporto argomentativo, che, evidenziandone i presupposti e le concrete modalità di applicazione, consentisse l’identificazione ed il controllo della ratio decidendi della determinazione, sicchè questa appare effettivamente rivelare il denunciato vizio di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

– che pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte: respinge il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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