Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13946 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9533-2013 proposto da:

L.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, L.TEVERE MELLINI 44 SC.BELLI INT13, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRIO DI PAOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARMINE LATTARULO giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

A. SPA, (OMISSIS), COMUNE DI MASSAFRA;

– intimati –

Nonchè da:

A. SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente incidentale –

contro

L.G. (OMISSIS), COMUNE DI MASSAFRA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 99/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato PAOLA DE NUNTIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il L. propose azione risarcitoria contro il Comune di Massafra e l’ A. per i danni subiti dal materiale custodito nel suo deposito, in conseguenza di inondazione d’acqua piovana. La domanda fu respinta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Lecce. Propone ricorso per cassazione il L. attraverso sette motivi. Risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato l’ A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione di legge e nullità della sentenza) censura l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione in appello dell’attuale ricorrente di avvenuto abbandono e rinuncia, delle controparti, delle rispettive domande e difese, per mancata contestazione dei fatti allegati alla domanda. Il motivo è infondato, posto che nel giudizio d’appello le parti convenute (vittoriose in primo grado) si sono correttamente limitate a chiedere il rigetto del gravame, con le precisazioni riportate alle pagg. 2 e 4 della sentenza. Risulta, pertanto, del tutto inopportuno il richiamo fatto dal ricorrente al principio di non contestazione.

Il secondo motivo (vizio della motivazione sulla mancata ammissione delle prove testimoniali) è infondato, siccome il relativo potere rientra nella discrezionalità del giudice del merito e, nella specie, la mancata ammissione in questione è stata logicamente e congruamente motivata.

Il terzo motivo è inammissibile, siccome esplicitamente (“… in punto di valutazione delle prove raccolte nel precedente processo estinto”) censura la valutazione della prova emersa in altro processo.

Il quarto motivo è inammissibile, siccome la sentenza ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non è stata ammessa CTU. I motivi dal quinto al settimo restano assorbiti, siccome concernono la liquidazione del danno.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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