Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13945 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35772/2018 proposto da:

E.U., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Anna Rosa Oddone, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1443/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. TRIA LUCIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 31 luglio 2018, respinge il ricorso proposto da E.U., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente contro il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello perviene alla suddetta conclusione rilevando, per quel che qui interessa, che:

a) la Commissione territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale sia per la non verosimiglianza della vicenda narrata dal richiedente sia per la circostanza che la sua zona di provenienza non risulta priva di controllo statale o soggetta a violenza generalizzata;

b) inoltre, l’assenza di motivi ostativi al rimpatrio ha portato al rigetto anche della domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;

c) il Tribunale ha condiviso la valutazione di non credibilità del racconto ed ha precisato che Edo State, da cui proviene il ricorrente, si trova a Sud della Nigeria e quindi non è coinvolto nelle violenze del gruppo armato (OMISSIS) che si registrano in altre zone del Paese;

d) in appello il richiedente ha contestato la valutazione delle proprie dichiarazioni effettuata dal Tribunale in termini del tutto generici e, comunque, ha riconosciuto che in Nigeria non si riscontra una situazione di perdurante ed effettivo conflitto armato generalizzato;

e) tali censure sono pertanto inammissibili;

f) d’altra parte, non vengono evidenziati elementi che possano dimostrare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità soggettiva ovvero il radicamento e l’inserimento sociale in Italia al fine della concessione della protezione umanitaria, sostenendosi al riguardo che il mero dato della provenienza dalla Nigeria sarebbe sufficiente ad ottenere il relativo permesso di soggiorno;

3. il ricorso di E.U. domanda la cassazione della suddetta sentenza per due motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, rispettivamente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e dell’art. 14, lett. c) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per una non corretta e approfondita interpretazione della vicenda narrata;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, per omessa valutazione della condizione di vulnerabilità del richiedente al fine della concessione della protezione umanitaria;

2. l’esame congiunto dei motivi di ricorso – reso opportuno dalla loro intrinseca connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

3. con entrambi i motivi si prospetta il vizio di motivazionale – in particolare: di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – ma tale vizio che non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis (fra le tante: Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 4 luglio 2018, n. 17470);

3.1. in base a tale ultima disposizione, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, quale risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, sicchè la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207);

3.2. tali evenienze qui non si verificano, mentre nella sostanza le censure proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito, denuncia come tale inammissibile in questa sede;

4. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

6. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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