Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13944 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ORTOFRUTTICOLA UMBRA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 120/2004 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 26/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Terni. Quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto dalla soc. Ortofrutticola Umbra s.r.l. contro gli avvisi di rettifica parziale Iva relativi agli anni d’imposta dal 1996 al 1998 emessi a seguito di un Processo verbale della Guardia di Finanza.

Il ricorso dell’agenzia in esame è fondato su di un duplice motivo con i quali si denuncia la erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e artt. 156 e 160 c.p.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia;

L’intimata non ha controdedotto.

Motivazione:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art.60 e artt. 156 e 160 c.p.c. per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che la proposizione del ricorso introduttivo, con il quale il contribuente ha contestato gli atti impositivi in esame, non avesse sanato l’eventuale vizio di notifica degli stessi.

1.1 La censura è fondata in applicazione del principio di diritto già enucleato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 19854 del 2004) secondo il quale: ” La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quel dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza -previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento.” 1.2 Nel caso di specie si ricava dalla impugnata sentenza che la contribuente ha tempestivamente impugnato gli atti di rettifica difendendosi nel merito: ha così dimostrato di aver conosciuto l’atto stesso e, in conseguenza di tale conoscenza, di aver esercitato pienamente i suoi diritti di difesa.

1.3 Tale motivo è pertanto fondato e va accolto.

2. L’accoglimento di tale motivo rende assorbito il secondo con il quale si lamentava l’omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia;

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che provvederà. Oltre che alle spese del presente giudizio, anche all’esame del merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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