Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13944 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 22/05/2019), n.13944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7711-2018 proposto da:

C.N., B.C., B.R., B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GASPARE GOZZI 145, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO VESCE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BARTOLO VINCENZO VESCE;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRANCESCA SALVATORI, LUCIANA ROMEO;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 5188/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE:

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5188/2017 aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento aveva rigettato la domanda proposta dagli eredi di B.G. ( C.N., B.C., B.A., B.R.) diretta alla costituzione di rendita connessa all’infortunio sul lavoro occorso a quest’ultimo. La corte napoletana aveva ritenuto, sulla base delle testimonianze raccolte ed in particolare delle dichiarazioni del teste C., che l’infortunio era riferibile alla attività organizzativa del B. e non a quella di attività artigiana. Con ciò aveva escluso che l’evento in questione fosse oggetto di copertura assicurativa Inail.

Avverso detta decisione gli eredi del B. avevano proposto ricorso affidato a due motivi cui aveva resistito l’Inail con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) -Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1 e art. 2.4, con riferimento alla nozione di “occasione di lavoro”. Parte ricorrente lamenta la errata applicazione del principio di attività svolta in occasione di lavoro ed in particolare si duole della ristretta e limitata interpretazione data al legame tra l’attività svolta e l’incidente in questione.

2) con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); parte ricorrente denuncia la incoerenza tra il convincimento del giudice e gli elementi probatori acquisiti.

Con riguardo al primo motivo risulta preliminare soffermarsi sul concetto di occasione di lavoro. rispetto al quale questa Corte ha precisato che “Affinchè un evento lesivo possa considerarsi verificato “in occasione di lavoro” e, quindi, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, compreso nel’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non è sufficiente un collegamento meramente marginale od indiretto con l’attività lavorativa dell’assicurato nè un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l’evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità. Pertanto, per l’artigiano, l'”occasione di lavoro” sussiste ogni volta che egli svolga un’attività che sia strettamente connessa, dal punto di vista tecnico, alla prestazione di lavoro a lui richiesta, e non anche quando tale attività sia collegata soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell’azienda. (Conf 4235/81, mass n 414909; (Conf 4457/80, mass n 408334; (Conf 6589/79, mass n 403331).- CASSn. 995/83.

Ha anche soggiunto che “il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 7, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, posta, da un lato, la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall’altro, la necessità di attribuire alla disposizione anzidetta un significato coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, la quale – ai sensi dell’art. 38 Cost. – non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest’ultimo” (Cass.n.. 24765/17).

I principi evidenziati sottolineano, al fine della copertura assicurativa, la distinzione tra attività svolta in collegamento con la sfera organizzativa del lavoro e quella invece connessa alla prestazione lavorativa di compimento dell’opera artigianale.

Nel caso di specie la dinamica dell’incidente occorso al B., come emersa dalla testimonianza resa del teste C., dà conto delle esatte modalità dell’incidente e delle attività svolte in quel frangente dal B., riferibile ad un contesto non esclusivamente organizzativo, (nel senso “classico” del termine),in quanto caratterizzato dal diretto coinvolgimento dell’artigiano che, si avvalga, al fine del compimento dell’opera commissionata, anche di attività di terzi cui mostra le necessarie attività da svolgere.

Risulta quindi necessario valutare se, in siffatta condizione/sia da escludersi la tutela assicurativa reclamata.

Poichè il tema in discussione potrebbe assumere valore nomofilattico rimette la causa alla IV Sezione per la decisione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimanda la decisione della causa alla IV sezione per la trattazione alla pubblica udienza, come da separata ordinanza interlocutoria.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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