Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13944 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.A., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 120/52/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 52, in data 04/10/2006, depositata

il 11 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 30555/2007 R.G. , è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 120/52/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 52, il 04.10.2006 e DEPOSITATA l’il ottobre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2002, si articola in più motivi, con i quali si lamenta omessa motivazione su punto decisivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonchè degli artt. 2082 e 2083 c.c., ed, altresì, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

Detti mezzi si concludono con la formulazione dei quesiti di diritto.

3 – L’intimato contribuente non ha svolto difese in questa sede.

4 – I mezzi vanno esaminati, sia alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente il motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP – valore aggiunto prodotto (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure richiamando il principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006); nonchè tenendo conto di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006, SS. UU. N. 14828/2008), ed, altresì, delle condivisibili pronunce, nelle quali si è affermato, sia che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, – essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto (Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), sia pure che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).

5 – La decisione impugnata, omettendo di motivare sulla implicita statuizione di rigetto della eccezione di condono formulata dall’Agenzia, ritenendo irrilevante la circostanza che il contribuente svolgesse l’attività imprenditoriale di gestore di autorimessa e non dichiarando il contribuente decaduto dal chiedere il rimborso per i versamenti effettuati oltre 48 mesi prima dalla data della domanda, non appare in linea con i richiamati principi.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

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