Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13944 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9058-2013 proposto da:

B.E., (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MARIA CODOVINI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.R., MA.RA. nella qualità di eredi di

S.W.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GROENLANDIA 31, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MENICHETTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FLAVIO GRASSINI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore p.t T.T., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ARNO 96, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PALMACCI, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO BALDINELLI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.M., ST.FI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 449/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato GIOVANNI DI BATTISTA;

udito l’Avvocato PAOLO CODOVINI;

udito l’Avvocato EUGENIO BALDINELLI;

udito l’Avvocato FLAVIO GRASSINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E. e B.A., proprietari di un edificio storico situato nel centro di (OMISSIS), convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Gubbio, il Condominio di (OMISSIS) di quella città, la società Alberghi Eugubini, nonchè Co.Li. e Gi.Ub., proprietari confinanti, per sentir accertare il loro obbligo di evitare le infiltrazioni di acqua e umidità lamentate dagli attori nella loro proprietà, nonchè al rifacimento integrale della fognatura e all’esecuzione di un’intercapedine tra la parete dell’edificio degli attori ed il sovrastante terrapieno dal quale asseritamente derivavano le suddette infiltrazioni.

Si costituì il Condominio, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata una c.t.u. il Tribunale, con la sentenza n. 20 del 2011, accolse la domanda relativa all’obbligo di rifacimento della fognatura, mentre rigettò le altre, ivi compresa quella di costruzione dell’intercapedine e, comunque, delle opere necessarie ad impedire il perdurare delle infiltrazioni di umidità.

2. Con un separato atto di citazione i medesimi attori convennero in giudizio, davanti allo stesso Tribunale, Vanda Teresa Scavizzi, proponendo nei suoi confronti analoghe domande, in particolare quella di eseguire tutte le opere necessarie ad evitare il protrarsi delle infiltrazioni di acqua e umidità.

Si costituì in giudizio la convenuta la quale, oltre a chiedere il rigetto della domanda, propose domanda riconvenzionale con la quale chiese che gli attori venissero condannati al ripristino dello stato dei luoghi, asseritamente modificato da alcuni sconfinamenti.

Espletata una c.t.u. il Tribunale, con la sentenza n. 144 del 2010, accolse la domanda, condannò la Scavizzi al pagamento della somma di Euro 6.464,22 nonchè all’esecuzione delle opere indicate dal c.t.u., accolse anche la riconvenzionale e condannò gli attori alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, attraverso la demolizione di parte di un’opera che invadeva il fondo della S..

3. Entrambe le pronunce sono state appellate.

In particolare, E. e B.A. hanno impugnato la prima sentenza perchè aveva rigettato la loro domanda di esecuzione delle opere necessarie ad evitare le infiltrazioni ed hanno impugnato la seconda perchè aveva accolto la domanda riconvenzionale della S..

R. e Ma.Ra., nella loro qualità di eredi della defunta S., hanno impugnato la seconda sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la loro responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c..

3.1. La Corte d’appello di Perugia ha riunito i giudizi e, con sentenza del 21 novembre 2012, ha respinto l’appello contro la sentenza n. 20 del 2011, condannando gli appellanti B. al pagamento delle spese del giudizio di appello; in riforma, invece, della sentenza n. 144 del 2010, ha rigettato sia la domanda proposta dai B. che la riconvenzionale della S., compensando le relative spese.

Ha osservato la Corte territoriale che le due sentenze del Tribunale, pronunciate da Giudici diversi, erano pervenute a soluzioni tra loro in contrasto, perchè la n. 144 del 2010 aveva riconosciuto la responsabilità della convenuta S. inquadrandola nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., mentre la n. 20 del 2011 aveva escluso la responsabilità del Condominio per il medesimo titolo, inquadrando la fattispecie nell’ipotesi normativa di cui all’art. 913 c.c..

Tanto premesso, la Corte d’appello ha affermato che era da ritenere corretta la decisione che aveva inquadrato la vicenda nell’ipotesi dello scolo di acque di cui all’art. 913 cit.; detta norma, infatti, non si applica soltanto ai fondi rustici ma anche a quelli urbani, con la conseguenza che la posizione di dislivello del fondo di proprietà B. – che si trova più in basso rispetto sia alla proprietà del Condominio di (OMISSIS) che a quella degli eredi M. – doveva essere valutata “in relazione alle previsioni legali in tema di rapporti di vicinato e non in riferimento ad una responsabilità extracontrattuale, là dove manca l’opera dell’uomo”. Nella specie, dall’esame delle due c.t.u. svolte nei giudizi di primo grado non era stata evidenziata “alcuna alterazione della configurazione naturale del terreno tale da determinare un peggioramento del deflusso delle acque imputabile ai proprietari dei fondi superiori, a carico dei quali esiste un obbligo di non facere strumentale proprio a tale scopo”. D’altro canto, devono ritenersi permesse tutte le modifiche che non alterino in modo apprezzabile lo scolo delle acque; e le opere realizzate per il rifacimento della rete fognaria non avevano assolutamente comportato un aumento del naturale scolo delle acque, il che escludeva la responsabilità dei proprietari dei fondi superiori.

La Corte d’appello ha poi dato conto delle ragioni per cui doveva essere respinta anche la domanda riconvenzionale della S., che invece il Tribunale aveva accolto.

4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propongono ricorso E. e B.A. con unico atto affidato a sei motivi.

Resistono R. e Ma.Ra. con un unico controricorso e il Condominio di (OMISSIS) con un altro separato controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre innanzitutto rilevare che il Condominio di (OMISSIS) ha eccepito preliminarmente un vizio della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti, poichè vi sarebbe un errore nell’indicazione del numero della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Osserva la Corte che l’eccezione è infondata. In realtà, la sentenza impugnata reca il n. 449 e non il n. 443; la procura speciale, in effetti, indica a margine la sentenza n. 49/2012 della Corte d’appello di Perugia, ma non crea per questo alcun problema nell’identificazione del provvedimento impugnato, posto che forma un corpo unico con l’atto di ricorso nel quale sono inequivocabilmente identificati la sentenza impugnata e le relative parti.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 913 e 2051 c.c. e delle norme in tema di responsabilità extracontrattuale.

Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui, applicando l’art. 913 cit. anzichè l’art. 2051 cit., ha rigettato la loro domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti all’esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie all’eliminazione delle infiltrazioni riscontrate nell’immobile di proprietà degli attori. Richiamando le conclusioni del c.t.u., i ricorrenti osservano che non si trattava, nella specie, di scolo di acque tra due fondi confinanti, bensì di “infiltrazioni di acqua tra due manufatti, entrambi, cioè, frutto dell’opera dell’uomo”; da un lato l’edificio dei ricorrenti e dall’altro un terrapieno costruito con materiale di riporto, appoggiato al muro della loro proprietà. Da tanto conseguirebbe che non poteva essere applicato l’art. 913 c.c., in presenza di una situazione caratterizzata dall’intervento dell’uomo.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c.d. preleggi e dei principi generali in tema di ermeneutica.

Si osserva che, anche volendo ammettere l’applicabilità dell’art. 913 c.c. ai fondi urbani, o meglio ai terreni agricoli situati in ambiente urbano, non potrebbe comunque estendersi la portata di quella norma “sino ad estenderla anche alle acque che scolano tra manufatti ed edifici che, certamente, non possono definirsi fondi”.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.c..

Si rileva, sul punto, che la sentenza sarebbe totalmente carente dell’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali essa ha ritenuto dimostrata la naturalità dello stato dei luoghi.

5. I tre motivi, da trattare insieme in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono fondati nei termini che si vanno adesso a specificare.

5.1. La Corte d’appello di Perugia ha supportato la propria motivazione con due corrette argomentazioni giuridiche: 1) l’art. 913 c.c. si applica in relazione allo scolo di acque che si determina in assenza dell’opera dell’uomo; 2) tale norma, chiaramente dettata per una realtà rurale, si applica tuttavia anche ai fondi urbani. Si tratta, appunto, di due affermazioni esatte che trovano riscontro nella pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’art. 913 c.c., riconoscendo l’obbligo del proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque che “dal fondo più elevato scolano naturalmente”, evidentemente presuppone l’esclusione di una qualsiasi attività umana che sia idonea ad alterare lo stato dei luoghi (v. le risalenti sentenze 28 settembre 1970, n. 1732, e 10 febbraio 1979, n. 923, nonchè, più di recente, le sentenze 18 aprile 2005, n. 8067, 28 marzo 2007, n. 7576, e 15 giugno 2011, n. 13097).

E’ evidente, però, che il problema che i motivi di ricorso in esame pongono a questa Corte è quello di stabilire i confini tra l’art. 913 e l’art. 2051 c.c., che impone a ciascuno di rispondere dei danni causati dalle cose che ha in custodia, obbligo che grava anche a carico del proprietario di un immobile.

A fronte di tale questione, la sentenza impugnata non mette questa Corte in condizioni di comprendere a pieno quale sia realmente la fattispecie in esame; la motivazione, infatti, come si è detto, si limita in sostanza a dare atto che le due c.t.u. espletate in primo grado non avevano evidenziato “alcuna alterazione della configurazione naturale del terreno tale da determinare un peggioramento del deflusso delle acque imputabile ai proprietari dei fondi superiori”, aggiungendo che le opere di rifacimento della rete fognaria non avevano comportato un incremento dello scolo naturale.

In questo modo, però, manca nella motivazione una descrizione dei luoghi che sia tale da consentire di inquadrare la fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 913 cit. ovvero in quella dell’art. 2051 c.c.. In particolare, trattandosi di un immobile assai risalente nel tempo, sito all’interno del centro storico della città di (OMISSIS), in relazione al quale non risulta ci siano state contestazioni in passato – il che potrebbe, in astratto, far pensare che vi sia stata una qualche alterazione dello stato dei luoghi – la sentenza non illustra se il terrapieno che, a quanto è dato capire, è causa delle infiltrazioni sia stato creato o comunque modificato dall’opera dell’uomo. Manca nella sentenza in esame ogni riferimento che chiarisca se si tratti realmente di scolo di acque dall’uno all’altro fondo ovvero di infiltrazioni di acqua conseguenti a lavori eseguiti o alla semplice incuria umana.

Non è dato comprendere, dal testo della sentenza, se tale mancanza di chiarezza sia da imputare all’operato dei consulenti, alla scarsa chiarezza dei quesiti loro posti ovvero ad una lacuna della motivazione. E’ certo, però, che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello non consente di individuare con chiarezza la fattispecie e, di conseguenza, il regime giuridico applicabile.

6. I primi tre motivi di ricorso sono dunque accolti nei termini ora chiariti, con assorbimento dei motivi quarto, quinto e sesto.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia e delineando in modo chiaro ed esaustivo i connotati della fattispecie in esame.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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