Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13944 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35331/2018 proposto da:

O.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandro Praticò, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 981/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. TRIA LUCIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 21 maggio 2018, respinge il ricorso proposto da O.O., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente contro il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello è pervenuta alla suddetta conclusione rilevando, per quel che qui interessa, che:

a) il Tribunale ha motivatamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente perchè stereotipato, generico e privo di elementi di dettaglio;

b) inoltre il primo giudice ha sottolineato come nella parte meridionale della Nigeria (da cui proviene il ricorrente) è da escludere la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata corrispondente al conflitto armato interno, come configurato dalla giurisprudenza;

c) tali statuizioni sono da condividere;

d) in appello il ricorrente si limita a contestare le ragioni poste a fondamento di tale valutazione senza però contrapporvi argomentazioni decisive al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria richiesta;

e) comunque, anche se la vicenda narrata fosse credibile in ogni caso da essa non emerge che in ipotesi di rimpatrio l’interessato sarebbe esposto al rischio di una minaccia individuale per la vita o di subire trattamenti inumani o degradanti, visto che nella città natale di O., che conta circa 400.000 abitanti “ben difficilmente potrebbe essere rintracciato dai suoi persecutori”;

f) generiche sono le censure relative al rigetto della protezione umanitaria, con le quali ci si limita a sostenere di avere diritto a tale misura per il solo fatto di provenire dalla Nigeria;

g) si ritiene che non ricorra l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 di azione esercitata con malafede o quanto meno con colpa grave, e quindi non si dispone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuata con contestuale decreto;

3. il ricorso di O.O. domanda la cassazione della suddetta sentenza per quattro motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia illegittimità del giudizio di non credibilità del richiedente sia sotto il profilo della violazione di plurime disposizioni legislative sia per difetto (apparenza o illogicità) di motivazione nonchè per omesso esame di fatti decisivi allegati dall’interessato, per avere la Corte territoriale incentrato il proprio esame sulla valutazione negativa di credibilità soggettiva del richiedente illogicamente basata sull’affermazione secondo cui l’interessato non è stato in grado di fornire notizie dettagliate della gang criminale o setta della quale aveva percepito di essere diventato un possibile obiettivo;

anche sulla qualificazione come “reazione spropositata” della fuga dal Paese del richiedente così come sulla capacità della Polizia di contrastare il fenomeno delle bande criminali (desunta da un intervento della Polizia stessa finalizzato a sedare una rissa) la motivazione sarebbe altrettanto illogica;

tutto questo dimostrerebbe che la valutazione di attendibilità è stata svolta discostandosi dai parametri legali, non avendo il giudice considerato che la genericità del racconto poteva essere il frutto di inadeguate modalità di audizione, traduzione o verbalizzazione;

1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), art. 6 e art. 14, lett. b) e c), nonchè omesso esame di fatti decisivi allegati dall’interessato, contestandosi il rigetto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria perchè fondato sull’opinione personale del Giudice in ordine alla credibilità del richiedente senza considerare la natura del pericolo riferito dal ricorrente, come si desume dall’apodittica affermazione secondo cui nella città natale di O. (di 400.000 abitanti) il ricorrente difficilmente potrebbe correre il pericolo di essere “rintracciato dai suoi persecutori”;

1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e art. 14, lett. c), nonchè motivazione contraddittoria e palesemente illogica, omesso esame di fatti decisivi allegati dall’interessato, per essere stato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), invocato, adottato con una istruttoria relativa alla situazione della Nigeria non aggiornata e decisamente carente e lacunosa, nella quale non è stata evidenziata la situazione di violenza generalizzata esistente anche nelle regioni nigeriane del Delta del Niger (ivi compreso il Delta State, da cui proviene il richiedente), come aveva allegato e documentato il ricorrente;

1.4. con il quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, e art. 3, comma 3, lett. a) e c), nonchè difetto di motivazione, per il mancato esame da parte della Corte d’appello della condizione di vulnerabilità in cui si trova il ricorrente, proveniente da un Paese segnato da violenze diffuse;

2. l’esame delle censure porta all’accoglimento del ricorso per le ragioni e nei limiti di seguito indicati;

3. in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 e ivi ampi richiami di giurisprudenza);

3.1. invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell’art. 14 cit. – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2960; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 cit.);

3.2. e va anche precisato che solo a condizione che la suddetta valutazione – di credibilità soggettiva o meno – risulti essere stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

3.3. il che significa che se tale valutazione non deriva da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge è denunciabile in cassazione – con riguardo all’esame medesimo – la violazione delle relative disposizioni – la cui sussistenza viene ad incidere “a monte” sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto – salva restando l’impugnabilità della valutazione in oggetto per uno dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5;

3.4. nel presente ricorso non solo è stata denunciata la violazione delle norme (in particolare del D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 3, comma 5) che disciplinano l’esame del richiedente la protezione internazionale ma è stata anche dedotta la motivazione apparente con riguardo alla conseguente valutazione negativa;

3.5. entrambi i suddetti profili di censura sono fondati;

3.6. infatti, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello ha fondato il rigetto della domanda di protezione internazionale sulla condivisione generica del giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente effettuata dal Tribunale – dal quale non sarebbe emersa la sussistenza di alcun rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano o degradante – ed ha appuntato la propria valutazione di inattendibilità del richiedente su dati non adeguati allo scopo – come quello della mancata conoscenza da parte del richiedente delle modalità operative delle gang nigeriane citate, delle quali l’interessato aveva dichiarato di non aver mai fatto parte – aggiungendovi osservazioni prive di qualsiasi riscontro anche logico, come quella secondo cui anche se la vicenda narrata fosse considerata credibile in ogni caso in ipotesi di rimpatrio l’interessato non sarebbe esposto al rischio di una minaccia individuale per la vita o di subire trattamenti inumani o degradanti, visto che nella città natale di O., che conta circa 400.000 abitanti, “ben difficilmente potrebbe essere rintracciato dai suoi persecutori”;

4. ne consegue che la suddetta valutazione di non credibilità soggettiva del ricorrente non solo risulta fondata su un esame delle sue dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, risulta altresì motivata in modo meramente apparente;

5. infatti, come denunciato dal ricorrente, la motivazione sul punto è del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni logico-giuridiche poste a base della relativa decisione, in quanto, senza contenere alcun riferimento specifico e puntuale alla situazione del ricorrente, si risolve in una generica enunciazione dei presupposti che, in astratto, possono portare alla concessione della protezione internazionale;

5.1. deve essere ricordato al riguardo che la sentenza (o il provvedimento) sono nulli ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, se manchi del tutto l’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 15 marzo 2002, n. 3828);

5.2. è stato altresì affermato che il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio) è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2 e in coerenza con l’art. 6 CEDU (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488);

5.3. infine, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (vedi: Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009);

5.4. la sentenza impugnata, nella parte riguardante il giudizio di non credibilità del richiedente (su cui è basato il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale), risulta argomentato in modo non idoneo a rivelare la relativa ratio decidendi perchè basato in parte su elementi irrilevanti e in parte su notazioni che, essendo prive di riscontri negli atti processuali, risultano avere la loro fonte nella mera opinione del giudice sicchè il giudizio stesso risulta privo della conclusione razionale (Cass. 27 maggio 2011, n. 11710; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22242);

5.5. di conseguenza, la – pur graficamente esistente – motivazione della sentenza sul punto risulta poco appagante in quanto non contiene le pertinenti precisazioni delle ragioni per le quali nella specie si è esclusa la credibilità soggettiva del richiedente;

5.6. si tratta, quindi, di una motivazione che corrisponde perfettamente alla suindicata nozione di “motivazione apparente” perchè pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente tuttavia è del tutto apodittica e tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento effettuato dal Tribunale con riguardo alla anzidetta fondamentale statuizione di carattere decisivo (vedi, per tutte: Cass. 7 aprile 2017, n. 9105);

6. le suddette osservazioni portano all’accoglimento del ricorso per l’indicata fondamentale ragione, con assorbimento di ogni altro profilo di censura;

7. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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