Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13944 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.05/06/2017),  n. 13944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALSTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. esposito Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5324-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1330/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2010 R.G.N. 3971/2006.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 20.2.2010, dichiarava (Ndr: testo originale non comprensibile), per genericità della causale, l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e la C., D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, il 21.2.2002 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato da tale data, con condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della costituzione in mora della società. Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società (OMISSIS), affidato a sei motivi, mentre la C. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con i primi cinque motivi la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 4; dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1325 c.c. e segg., anche con riferimento alla interpretazione dei citati accordi sindacali del 2001-2; omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; la violazione ancora degli artt. 115 e 116, 244, 253 e 421 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c.; la violazione infine degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c., lamentando che la corte territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, che la società aveva tempestivamente chiesto di provare senza che la corte di merito, erroneamente, desse ingresso alle richieste istruttorie.

Che denuncia altresì omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, circa l’effettiva sussistenza delle ragioni tecnico produttive quali evincibili dai menzionati accordi sindacali del 2001/2, nonchè l’erroneo riconoscimento, ai fini risarcitori, delle retribuzioni precedentemente percepite dalla lavoratrice, eventualmente spettanti solo dalla effettiva riammissione in servizio, essendo irrilevante a tal fine anche la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non contenente una offerta della prestazione lavorativa.

Che i motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Devei infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, introduttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

Che se è poi vero poi che tale specificazione, di cui è onerato il datore di lavoro, può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1°febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033), deve al riguardo osservarsi che nel caso in esame la sentenza impugnata ha esaminato il contenuto degli accordi invocati, escludendo che essi contenessero utili indicazioni circa le effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive indicate nel contratto di assunzione.

Che tale accertamento non risulta adeguatamente censurato dalla attuale ricorrente. Che, quanto alla mancata ammissione dei capitoli di prova, la ricorrente non censura quanto accertato al riguardo dalla sentenza impugnata, e cioè la genericità dei capitoli stessi. A ciò va aggiunto che Poste non trascrive interamente i capitoli di prova richiesti nè in quale atto processuale, quando ed in qual modo essi sarebbero stati sottoposti al giudice del gravame (cfr.Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

Che risultando illegittimo il contratto a termine in questione, deve osservarsi, quanto alle conseguenze patrimoniali derivanti da tale illegittimità (oggetto del sesto motivo), che le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21691/2016, hanno enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, salvo l’eventuale formarsi di giudicato interno; ne discende che, non essendosi nella specie formato alcun giudicato sul punto, la questione delle conseguenze economiche derivanti dall’accertata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società deve essere risolto alla luce dello ius superveniens, applicabile anche ai giudizi corso, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, alla luce dei parametri ivi previsti.

Che la sentenza impugnata deve dunque sul punto cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante al lavoratore per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del termine (Cass. n. 3062/16), oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il motivo di ricorso concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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