Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13943 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SELEZIONE & COMUNICAZIONE SRL in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PACE FABIO con studio in MILANO CORSO DI PORTA ROMANA

89/B, (avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PACE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente, con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto dalla società Selezione e Comunicazione s.r.l., della quale era allora in corso la procedura fallimentare, contro l’avviso di accertamento con contestuale avviso di rettifica IVA relativi al periodo d’imposta 1995 e 1996, con i quali erano state contestate indebite detrazioni sia per n. 5 fatture esibite in fotocopia, sia per n. 59 fatture Telecom ed Enel relative a servizi resi in luoghi diversi da quelli dove era svolta l’attività.

Il ricorso è fondato su un complesso motivo unico. L’intimata, tornata in bonis, ha controdedotto.

Motivazione:

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia essendo lo stesso tempestivo.

La sentenza impugnata è stata depositata il 19.3.2005 e non è stata notificata, il ricorrente pertanto, in applicazione dell’art. 327 c.p.c. e tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, aveva l’onere di notificare entro il 4 maggio 2006, da considerarsi ultimo giorno. Entro tale data – rectius, il 3 maggio 2006 come risulta dal timbro dell’ufficiale giudiziario, regolarmente firmato, apposto a margine del ricorso recante la data (Cass. S.U. n. 14294 del 2007) -, è stata effettuata la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. E’ rimasta così provato l’avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio da parte del ricorrente.

2. Con il ricorso in esame l’Agenzia denuncia la violazione di legge per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 28, 35 e 39 (nel testo applicabile ratione temporis), del D.P.R. n. 600 del 1971, art. 72 e art. 2697 c.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto, pur avendo riconosciuto sia la mancanza di adeguato supporto probatorio sia la presenza di errori formali, di rigettare l’appello.

3. La censura è fondata.

3.1 Il giudice a quo, unico legittimato all’accertamento di fatto quale quello relativo alla valutazione dei documenti offerti alla sua indagine, ha concluso nel senso che il contribuente aveva proceduto alla detrazione dell’IVA o sulla base di fatture in fotocopia – attraverso le quali si provava l’esistenza di costi detraibili – ,o con riferimento a forniture riferite a luoghi diversi da quelli in cui risultava esercitata l’attività della contribuente stessa. Tanto viene sancito affermando detto giudice, nell’impugnata sentenza,:

“Certamente l’omissione della denuncia dell’utilizzo di sedi periferiche era stato un fatto rilevante che solo benevolmente può definirsi errore formale” ed ancora: ” Non può non rilevarsi il difetto probatorio documentale a carico della società che in tutti questi anni non sia stata in grado di avere gli originali o ad ottenere dalle varie ditte fornitrici dei servizi, copia ufficiale o conforme alle fatture e alle ricevute originarie”.

3.2 Il giudice a quo, tuttavia, erroneamente inverte l’onere della prova ritenendo che competa all’ufficio colmare le lacune probatorie della controparte verificando l’effettiva regolarità e veridicità delle fatture e l’esistenza delle sedi non denunciate.

Tanto è in palese contrasto sia con il disposto dell’art. 2697 c.c. in materia del riparto dell’onere della prova, sia con le disposizioni specifiche di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, che, regolando la materia della detraibilità dei costi, impongono sia la conservazione delle fatture in originale (art. 39) che le modalità di denuncia dell’inizio e della variazione dei vari elementi – tra cui le sedi – dell’attività (art. 35).

In conclusione è indubitabile che grava sul contribuente l’onere della prova dell’esistenza del diritto alla detrazione (Cass. n. 13605 del 2003, peraltro riportata nelle controdeduzioni del contribuente) ed altresì che sempre sul medesimo gravi l’onere di provare – evidentemente nei gradi di merito, trattandosi di accertamento in fatto – sia l’esistenza di una forza maggiore che abbia determinato la perdita delle fatture in originale, sia la ricostruzione delle stesse a mezzo dell’opera dei fornitori dei servizi.

4. In virtù di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

5. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza con riferimento al grado di legittimità e tenuto conto dell’andamento processuale, per quanto attiene i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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