Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13942 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ELIOS SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2005 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 18/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Elios s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica Iva, relativo all’anno d’imposta 1995, con il quale era stato disconosciuto un credito d’imposta dell’anno 1994, portato in detrazione nell’anno 1995, in quanto risultava omessa la presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 1994.

Assumeva che il suo consulente aveva presentato detta dichiarazione mediante spedizione a mezzo raccomandata – unitamente a quella di altre 18 ditte – e produceva fotocopia elenco delle raccomandate con relativo timbro a data 15.3.1995 dell’ufficio postale di Macerata.

L’ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

Contro la relativa sentenza proponeva appello l’Agenzia eccependo, per quanto qui interessa, che solo la ricevuta della raccomandata spedita dall’ufficio postale rappresentava il mezzo consentito dal legislatore per fornire la prova certa dell’avvenuta presentazione della dichiarazione; da tanto conseguiva la indetraibilità del credito maturato nell’anno 1994..

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello con la sentenza di cui in epigrafe.

Avverso tale ultima sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione articolato in un motivo unico. La contribuente non controdeduce.

Motivazione:

1. Con l’ unico, articolato motivo l’Agenzia denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt 28, 30 e 37 (nel testo in vigore ratione temporis), nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, (art. 360 c.p.c., n. 3) sia per avere l’impugnata sentenza erroneamente attribuito efficacia di prova all’elenco presentato dal commercialista del contribuente all’ufficio postale di Macerata, relativo alla spedizione a mezzo raccomandata di n. 18 dichiarazioni IVA per l’anno 1994. nonostante che lo stesso fosse mancante, come pacifico dell’indicazione dei numeri delle raccomandate; sia per avere, ugualmente erroneamente, assunto la detraibilità del credito IVA anche in assenza della dichiarazione annuale.

La censura è fondata.

2. Come riportato nell’impugnata sentenza, nell’ipotesi di un numero di raccomandate da spedire superiore a dieci, l’ufficio postale rilascia un’unica ricevuta costituita dalla distinta presentata dal richiedente – nella quale sono riportati i nominativi dei mittenti e, con riferimento alle dichiarazioni IVA, i relativi numeri di partita IVA e gli uffici IVA di destinazione -, distinta sulla quale l’agente postale appone il timbro dell’ufficio, la data e l’indicazione dei numeri assegnati alle raccomandate.

2.1 Perchè tale unico documento possa tener luogo delle distinte ricevute della spedizione e possa quindi costituire prova della stessa è necessario che contenga tutti gli elementi sopra indicati:trattasi infatti di formalità da osservare con carattere tassativo avuto riguardo alla natura dei rapporti ed alle esigenze di certezza che vi sono connesse. In particolare si rileva che solo il numero attribuito ad ogni raccomandata permette di identificare la stessa e, quindi, di effettuarne la relativa ricerca in caso di mancato arrivo presso il destinatario. Costituisce pertanto onere del mittente controllare che il documento consegnatogli dall’ufficio postale sia completo di tutti gli elementi sopra indicati, poichè solo dalla presenza degli stessi discende la sua idoneità a fornire la prova dell’avvenuta spedizione.

2.2 Nel caso di specie, come si ricava dall’impugnata sentenza, la distinta allegata dal contribuente, per fornire la prova dell’avvenuta spedizione della dichiarazione IVA per l’anno 1994, non conteneva i numeri iniziale e finale di accettazione delle raccomandate; essendo tale elemento fondamentale per l’identificazione della raccomandata stessa, come sopra detto, detta distinta non può fornire la prova dell’avvenuta spedizione, prova nel caso di specie essenziale non essendo tale raccomandata mai pervenuta all’ufficio destinatario, (conf. Cass. 11219 del 2001).

2.3 Appare pertanto erronea l’affermazione fatta dal giudice a quo che non ha attribuito rilevanza alcuna a detta mancanza.

3. Ugualmente destituito di fondamento è l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di irrilevanza ai fini della detrazione del credito IVA, maturato nel 1994, della mancanza della dichiarazione IVA 1995 per essere stato detto credito computato nelle liquidazioni periodiche.

3.1 Come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 21947 del 2007;

conf. n. 11584 del 2006; n. 9495 del 2003), con un principio al quale questo Collegio intende dare continuità in mancanza di argomentazioni contrarie, “In tema di imposta sul valore aggiunto, il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 28, comma 4, fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione dell’art. 30, comma 2, del citato D.P.R..” 4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata;

la causa, siccome non bisognevole di nessun ulteriore accertamento fattuale, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere decisa da questa Corte nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

5. Tenuto conto dell’andamento processuale della controversia in esame, si compensano le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso iniziale della contribuente;

compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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