Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13942 del 05/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.05/06/2017),  n. 13942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALSTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. esposito Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4177-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.K.;

– intimata –

avverso la sentenza definitiva n. 691/2009 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 03/08/2010 R.G.N. 835/2006;

avverso la sentenza non definitiva n. 284/2009 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 21/05/2009 R.G.N. 835/2006.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenze, non definitiva e definitiva, depositate il 21 maggio 2009 ed il 3 agosto 2010, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, rigettava eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro instaurato dalla società Poste Italiane con B.K. con riferimento al contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti il 31.10.98, per esigenze eccezionali ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successive integrazioni; dichiarava (sentenza non definitiva) l’illegittimità di tale contratto e l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora, detratto (sentenza definitiva) l’aliunde perceptum.

Che avverso tali sentenze propone ricorso la società Poste Italiane, affidato a undici motivi, poi illustgrati con memoria, mentre la B. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con i primi due motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, per avere la corte di merito erroneamente disatteso l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, lamentando che tale consenso può esprimersi anche per facta concludentia, nella specie da individuarsi nell’inerzia della parte per un apprezzabile lasso di tempo successivamente alla risoluzione del rapporto e nella stipula di altri contratti di lavoro con altri datori di lavoro.

Che i motivi sono infondati. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 5240/15, Cass. 28.1.14 n. 1780, Cass. 11.3.11 n. 5887), ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso non è sufficiente la mera inerzia del lavoratore, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.

Tali significative circostanze non possono ravvisarsi nella mera percezione del t.f.r. (indennità di fine lavoro), trattandosi di emolumento connesso alle esigenze alimentari del lavoratore, o nel riferimento di altra precaria occupazione (Cass. ord. n. 2044/12).

Che con il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo la società Poste denuncia la contraddittorietà della motivazione della corte territoriale circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e cioè l’esistenza di un limite temporale di validità alle pattuizioni delle parti sociali L. n. 56 del 1987, ex art. 23 nonchè violazione, per lo stesso motivo, degli artt. 1 e 2 della L. n. 230 del 1962, oltre che della L. n. 56 del 1987, art. 23 oltre che degli accordi sindacali del 25 settembre 1997 e successivi.

Che i motivi sono infondati, avendo la corte di merito correttamente ritenuto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte e dell’autonomia negoziale collettiva, che tali pattuizioni contenessero un preciso limite temporale di validità, da individuarsi al 30 aprile 1998 (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603).

Che con gli ultimi motivi (9, 10 e 11) la società Poste denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1219, 1227, 2094 e 2099 c.c., nonchè vizio di contraddittorietà della motivazione per avere la corte territoriale ritenuto spettare al lavoratore una somma pari alle retribuzioni maturate, pur in assenza di prestazione lavorativa e di idonea costituzione in mora.

Che le S.U. di questa Corte, nel comporre un contrasto di giurisprudenza formatosi all’interno di questa Corte, con sentenza n. 21691/2016 hanno enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, salvo l’eventuale formarsi di giudicato interno; ne discende che, non essendosi nella specie formato alcun giudicato sul punto, la questione delle conseguenze economiche derivanti dall’accertata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società Poste deve essere risolto alla luce dello ius superveniens, applicabile anche ai giudizi in corso, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, alla luce dei parametri ivi previsti.

Che la sentenza impugnata deve dunque sul punto cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante al lavoratore, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del termine (Cass. n. 3062/16), oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie i motivi di ricorso concernenti l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 marzo 2017

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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