Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13941 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

LA FAMIGLIA DI CAPODIMONTE SCARL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 213,

presso lo studio degli Avvocati BAVA RAFFAELE, CONTESSA ANTONIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati BONARDI CARLO, CHECCHIA

VITTORIO BRUNO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 18/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BAVA, su delega Avvocato CHECCHIA,

che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La cooperativa edilizia Famiglia Capodimonte acquistò un terreno in Comune di (OMISSIS)) richiedendo le agevolazioni previste dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66 bis, lett. c), convertito nella L. n. 427 del 1993. L’atto fu registrato come richiesto il 22 giugno 1998.

Successivamente l’Ufficio, rilevato che il terreno non era edificabile perchè inserito nel PRG vigente all’epoca della compravendita in zona di salvaguardia ambientale,emetteva avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ordinarie. La cooperativa proponeva ricorso che era respinto in primo grado ma accolto in appello. L’Ufficio ricorre avverso la sentenza della CTR di Brescia con un motivo. La cooperativa resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamato il dettato del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, lett. c) (“gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati”) la CTR ha osservato che la destinazione urbanistica del terreno alla data del rogito d’acquisto non escludeva la spettanza del beneficio invocato, subordinato dalla legge alla rispondenza dell’atto alla finalità statutarie che nella specie apparivano rispettate. Nell’atto di compravendita era infatti espressamente dichiarato che trattavasi di “acquisto di terreno da destinarsi alla edificazione da assegnare in proprietà da parte di cooperativa edilizia ai propri soci”; e risultava altresì che la cooperativa aveva prima dell’atto promosso il mutamento della destinazione urbanistica dell’area e che pendeva presso il Comune procedimento di adozione di variante al vigente piano regolatore generale che aveva già ottenuto parere favorevole della commissione urbanistica. Il procedimento si era da ultimo concluso con l’approvazione di un piano di lottizzazione residenziale che includeva i mappali oggetto della compravendita in controversia.

Col ricorso, l’Agenzia deduce violazione di legge e vizio di motivazione su punto decisivo. Osserva che la norma deve interpretarsi nel senso che per beneficiare della agevolazione non è sufficiente la mera dichiarazione dell’intento di destinare l’area allo scopo statutario, ma occorre che tale scopo sia giuridicamente possibile, e la data di tale valutazione non può essere che quella dell’atto da registrare, restando privi di rilievo i cambiamenti successivi.

Il ricorso è infondato.

Il principio di diritto invocato nel motivo (secondo il quale – perchè spetti il beneficio in esame – la strumentalità dell’atto allo scopo statutario deve essere non solo presente nelle intenzioni degli stipulanti ma attuale e giuridicamente possibile) è corretto, ma la pronuncia impugnata non lo ha contraddetto. La CTR ha ritenuto, con giudizio di fatto idoneamente motivato, che l’utilizzo del terreno per la costruzione di abitazioni per i soci doveva nella specie considerarsi ragionevolmente certo già al momento dell’acquisto, atteso che prima di esso la cooperativa aveva inoltrato istanza per il mutamento di destinazione urbanistica dell’area e la domanda era stata recepita dal Comune. Ben prima del ragiro, l’ente territoriale aveva infatti incaricato un professionista di redigere un progetto di variante al piano regolatore generale, ed aveva espresso parere favorevole al progetto con deliberazione della commissione urbanistica. Alla data dell’accertamento impugnato (27 dicembre 2000) il procedimento di approvazione della variante che rendeva edificabile il terreno acquistato si era del resto già concluso con la deliberazione della giunta regionale 13 ottobre 2000.

Va dunque respinto il ricorso, ma è giustificata la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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