Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13941 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20412-2009 proposto da:

C.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CANTARINI ALFIO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6,

presso lo studio dell’avvocato CODERONI ANTONIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2743/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9/06/08, depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Romano Cerquetti, (delega avvocato Alfio Cantarini),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. C.S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 giugno 2008, con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, che aveva accolto l’opposizione proposta da R.A. avverso l’esecuzione forzata per espropriazione presso terzi da essa ricorrente introdotta nei confronti del medesimo.

L’intimato ha resistito al ricorso con controricorso.

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione all’esecuzione forzata, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).

Invero, il ricorso risulta notificato, dal punto di vista del perfezionamento per la notificante, il 14 settembre 2009”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati svolti rilievi.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza a favore del resistente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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