Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13941 del 05/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.05/06/2017),  n. 13941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14330-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NAZARIO SAURO 16, presso lo studio degli avvocati MASSIMO PISTILLI e

STEFANIA REHO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9128/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2010 r.g.n. 3174/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANIA REHO in proprio e in sostituzione

dell’Avvocato MASSIMO PISTILLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 20.12.2010 la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) a corrispondere ad A.M., dirigente tecnico del Ministero stesso, in servizio presso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, la somma di Euro 10.000,00 a titolo di compenso per l’attività resa, nel corso dell’anno 2000, quale componente del Nucleo di valutazione dei Capi d’istituto.

In sintesi, la Corte territoriale ha rilevato la inapplicabilità alla posizione del ricorrente dell’art. 41 del contratto collettivo integrativo del comparto scuola ed ha affermato che il principio dell’omnicomprensività, introdotto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 e succ. mod. è applicabile soltanto dall’entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva (nella specie ccnl comparto ministeri area dirigenza sottoscritto il 5/4/2001), mentre i fatti di causa risalivano al 2000.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso con quattro motivi. L’Arena ha resistito con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 5, comma 3 e art. 10, comma 2; del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 17 e 25; dell’art. 20 del CCNL del personale del comparto scuola del 26.5.1999 (in combinato con l’art. 41 del CCNI comparto scuola del 31.8.1999). Sostiene che dal complesso di tali norme si evincerebbe che la partecipazione ai Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici rientra nelle normali attribuzioni dei dirigenti amministrativi e tecnici del MIUR, con esclusione del loro diritto a percepire un compenso aggiuntivo. Il Nucleo di valutazione infatti è un organo interno all’Amministrazione scolastica, facente capo al Sovrintendente Scolastico (ora Dirigente generale regionale) e pertanto il compito di presiederlo, sia nel caso in cui venga svolto direttamente dal Dirigente generale regionale, sia nel caso in cui sia delegato ad altro dirigente, rientrerebbe nelle normali attribuzioni istituzionali.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, anche in combinato con l’art. 41 del CCNI comparto scuola del 31.8.1999″. Addebita alla Corte d’Appello di avere attribuito all’originario ricorrente il compenso aggiuntivo senza che detto elemento integrativo sia previsto da alcuna disposizione e pertanto in contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, che prevede che i rapporti sono regolati contrattualmente e che l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.

3. Con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3″. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere applicabile la norma richiamata, che prevede il principio di onnicomprensività della retribuzione, sulla base della considerazione che la L. n. 448 del 2001, art. 16, comma, ne ha previsto la decorrenza dalla data di definizione della contrattazione integrativa, avvenuta il 5.4.2001. Secondo il Ministero, infatti, il differimento di operatività previsto dall’art. 16 citato si riferirebbe ai compensi dovuti al dirigente da terzi e non dall’Amministrazione.

4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e rileva l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata ove esclude dalla competenza dei dirigenti del Ministero dell’Istruzione l’attività di vigilanza e di valutazione del personale.

5. I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione e debbono ritenersi rispettosi del principio di specificità, sono fondati.

La problematica oggetto di causa è stata già affrontata e risolta da questa Corte con le sentenze nn. 5306/2009, 17513/2010, 4531/2011, 5888/2012, 19093/2013, 15363/2014 e 15173/2015, rese in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in oggetto, che hanno affermato che l’incarico di presidente o componente del Nucleo di valutazione, conferito al dirigente del Ministero dell’Istruzione in ragione dell’ufficio ricoperto (o comunque conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa), è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 (attualmente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24), dovendosi pertanto escludere il diritto di tali dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta; nè l’operatività di tale criterio è esclusa per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001), ovvero del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto l’art. 24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o individuale, deve attenersi.

6. Tale soluzione, cui occorre dare continuità, è basata sulle seguenti, condivisibili argomentazioni.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 1, secondo periodo, che ha recepito il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 59 del 1998, dispone che: “I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un Nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa”. La previsione, coerente con il sistema di controlli previsti in generale per il personale con incarico dirigenziale dal D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 5 (abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2010, dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 30, comma 4, lett. c), che ha ridisegnato il sistema della valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, compresa la dirigenza) manifesta come la funzione attribuita al Nucleo di valutazione sia di estrema importanza in relazione al rapporto di lavoro del dirigente scolastico, in ogni fase dello stesso, da quella del conferimento dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale.

La necessaria attribuzione dell’incarico di Presidente del Nucleo ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta. Tale stretta connessione si spiega d’altra parte alla luce dei compiti del Nucleo, della cui rilevanza si è già detto.

Non osta a tale conclusione il carattere di terzietà del Nucleo che, se opera quale garanzia dei soggetti valutati, non lo rende tuttavia organo estraneo all’Amministrazione scolastica, costituendo le valutazioni da esso espresse la base per una pluralità di successive determinazioni della stessa Amministrazione in materia di incarichi dirigenziali. Non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa, nè è risultato che l’espletamento di tale incarico debba venire (e sia stato in effetti) svolto in tempi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli dedicati all’ordinaria prestazione dirigenziale.

Deve quindi ritenersi che l’incarico rientri nelle attribuzioni istituzionali del dirigente.

7. Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 e succ. mod., nel testo che risulta per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, dopo aver dettato nei primi due commi le regole in tema di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, dispone nel comma successivo che “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.

Il trattamento economico dirigenziale, quindi, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto stesso.

Tenuto conto che l’incarico in questione è espressamente considerato – dallo stesso D.Lgs. n. 29 citato, art. 25 bis – quale incarico da affidare ad un dirigente, è corretto ritenerlo soggetto al regime della onnicomprensività già sulla base di tale specifica disposizione. L’ampia formulazione della norma mira proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la cui applicabilità quindi non trova limitazioni nella circostanza che l’incarico possa esser rifiutato o che per il suo svolgimento sia necessaria una fase formativa. In ogni caso, non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa e che esso quindi ricada nell’ambito del principio di omnicomprensività dettato dal D.Lgs. n. 29, art. 24.

8. Non può ritenersi inoltre che ratione temporis il principio di onnicomprensività sia inapplicabile nella specie per il fatto che lo svolgimento dell’incarico è avvenuto prima della stipula del contratto collettivo integrativo 1998-2001, poichè il già del D.Lgs. n. 29 del 1993, citato art. 24, comma 3, nel richiamare il trattamento retributivo determinato per i dirigenti dalla contrattazione collettiva e quello concordato individualmente per gli incarichi dirigenziali di carattere generale, non dispone che il criterio della onnicomprensività decorra soltanto dalla data di efficacia giuridica della contrattazione collettiva, o dalla conclusione del contratto individuale, ma, piuttosto, stabilisce che la retribuzione, contrattualmente individuata, sia ab initio soggetta al criterio di onnicomprensività.

9. Tale conclusione non è contraddetta dalla L. n. 448 del 2001, art. 16, nella parte in cui dispone che fino alla data di definizione della contrattazione integrativa i compensi di cui all’art. 24, comma 3, “restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti” dal momento che tale disposizione, come chiarito da Cass. n. 5306/2009, riguarda (solo) i compensi provenienti da terzi (escludendo che essi confluiscano nelle risorse da ripartire) e non quelli dovuti dalla stessa Amministrazione.

Infine, il sindacato diretto di questa Corte sull’interpretazione ed applicazione del contratto collettivo integrativo non è consentita dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (se non mediante la prospettazione, mancante nel caso di specie, della violazione di una regola ermeneutica).

10. Per le ragioni esposte il ricorso del MIUR dev’essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda.

11. La circostanza che il consolidamento dell’orientamento interpretativo di questa Corte sia intervenuto dopo la sentenza gravata dal ricorso per Cassazione determina la compensazione integrale delle spese di entrambi i giudizi di merito. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da A.M.; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna A.M. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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