Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13941 del 03/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 6 Num. 13941 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
PAVAN GIULIO
intimatb
avverso la sentenza della corte Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA n. 64/2012/08
depositata in data 18/06/2012.
Il presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia data comunicazione ai
difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può
chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 27/05/2013
Il

nte

Data pubblicazione: 03/06/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA