Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13941 del 03/06/2013
Civile Decr. Sez. 6 Num. 13941 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
PAVAN GIULIO
intimatb
avverso la sentenza della corte Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA n. 64/2012/08
depositata in data 18/06/2012.
Il presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia data comunicazione ai
difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può
chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 27/05/2013
Il
nte
Data pubblicazione: 03/06/2013