Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13940 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CECININI PIERO & C. SNC in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 278,

presso lo studio dell’avvocato TEOFILI MARIO, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSTI MAURO, GRISTINA SERGIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 25/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1976, venne compravenduto un terreno per il prezzo di L. 86.000.000. L’Ufficio ritenne il prezzo incongruo, e notificò ad entrambe le parti avviso di accertamento di maggior valore. L’atto fu impugnato dal solo venditore, che pervenne ad una definizione bonaria nella quale fu riconosciuta la sostanziale congruità del prezzo dichiarato. Nei confronti del compratore, sul presupposto che l’accertamento fosse divenuto definitivo perchè non impugnato, fu notificato avviso di liquidazione, impugnato e tuttora sub iudice davanti alla CTC. Sulla scorta della decisione di secondo grado, favorevole all’Amministrazione, fu emessa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. Nel quale la società acquirente ha sostenuto che, in applicazione dell’art. 1306 cod. civ., vada assunto anche nei suoi confronti il valore definito dalla parte venditrice. La tesi è stata accolta dalla CTR della Toscana nella sentenza qui impugnata dall’Ufficio.

Parte intimata si è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel controricorso si sostiene che il ricorso è tardivo, sul rilievo che il timbro che ne attesta la consegna all’Ufficiale Giudiziario per la notificazione, datato l’ultimo giorno utile, non è sottoscritto, sicchè mancherebbe la prova che la formalità non sia intervenuta il giorno successivo, nel quale è attestata la spedizione del plico.

Il motivo è infondato. Il numero del registro cronologico stampigliato sul ricorso reca la data del 10 maggio 2005, ultimo giorno utile per la notificazione, e nulla fa ritenere che sia stato apposto il giorno successivo, nel quale l’atto è stato affidato alle poste per la spedizione (Cass. 14294/2007).

E’ infondata anche l’eccezione con la quale si osserva che nel ricorso non è precisato se sia stato proposto dall’Agenzia delle Entrate in persona del direttore generale ovvero da una sede periferica della struttura, che non sarebbe stata legittimata. Non c’è motivo di dubitare che sia ricorrente la direzione centrale dell’Agenzia, naturalmente rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, in difetto di ogni prova della eccezione prospettata.

E’ invece fondato il rilievo che il Ministero dell’Economia ha perso la legittimazione processuale non avendo partecipato al grado d’appello del giudizio, iniziato dopo il 1 gennaio 2001 e condotto nei soli confronti dell’Agenzia. Il ricorso del Ministero va dunque dichiarato inammissibile, con compensazione delle relative spese processuali, non avendo esso in nessun modo aggravato le esigenze di difesa della contribuente.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Con esso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sul rilievo che la CTR ha accolto la difesa di merito della contribuente (concernente la estensibilità a sè stessa, ex art. 1306 c.c., del valore del bene compravenduto concordato con l’Ufficio dal venditore) che costituiva l’oggetto della causa di impugnazione dell’avviso di liquidazione, tuttora pendente davanti alla Commissione Tributaria Centrale. Il presente giudizio è peraltro radicato sulla cartella di pagamento emessa in base alla sentenza di secondo grado pronunciata in quel processo e favorevole all’Amministrazione, ed in esso sono dunque possibili soltanto le contestazioni attinenti ai vizi propri della cartella, non anche quelle concernenti l’avviso cui essa fa seguito.

A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ognuno degli atti autonomamente impugnabili (fra i quali sono ricompresi, alla lettera d del primo comma, il ruolo e la cartella di pagamento) può essere impugnato solo per vizi propri. Non dunque per vizi che attengono ad un altro atto, autonomamente impugnabile, che ne sia il necessario presupposto. Il quale, soltanto in quanto non notificato può essere impugnato unitamente all’atto susseguente, rendendo rilevante per l’impugnazione di quest’ultimo il vizio del primo.

Nella specie è pacifico che l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro è stato a suo tempo notificato ed impugnato. La eccezione fondata sull’art. 1306 cod. civ. appartiene a quel processo di impugnazione, ancora non definito. Il suo eventuale accoglimento in quel giudizio potrà travolgere l’esito di questo, nel quale essa resta peraltro inammissibile.

Va dunque accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. Poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito col rigetto del ricorso originario, introduttivo della lite.

E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Entrate e compensa fra le parti le relative spese processuali.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite. Condanna il contribuente al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 900 per onorari oltre spese prenotate a debito per il giudizio di legittimità, ed in Euro 300 per diritti e Euro 600 per onorari per ciascuno dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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