Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13940 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20253-2009 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO,2,

presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRACIS ALESSANDRO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in – ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SGUOTTI PAOLO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2009 del TRIBUNALE di TREVISO del 7/01/09,

depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Ciuti Daniele, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. R.G. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro B.P. avverso la sentenza del 14 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Treviso ha dichiarato inammissibile – qualificandola sia ai sensi dell’art. 512 c.p.c. sia ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – l’opposizione da lui proposta in relazione all’esecuzione immobiliare nei suoi confronti iniziata dal B..

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il B..

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni;

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza impugnata, che nello stesso ricorso si allega essere avvenuta il 10 giugno 2009, come in effetti si rileva dalla relata di notifica sulla copia autentica depositata. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007), siccome, del resto, ha anche eccepito il resistente.

Ne consegue che il ricorso, in quanto notificato oltre il sessantesimo giorno dal 10 giugno 2009 (cioè oltre il cd. termine breve che dalla notifica della sentenza ebbe a decorrere), è tardivo”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario soltanto aggiungere, se non, a rettifica di quanto affermato nella relazione, che l’opposizione risulta dal tribunale sostanzialmente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Poichè a tale opposizione è pacifica l’inapplicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale, risulta escluso ogni rilievo – nel senso di un rinvio della trattazione – della circostanza che allo stato risulta rimessa alle Sezioni Unite la questione della inapplicabilità della sospensione alle controversie ai sensi dell’art. 512 c.p.c. (peraltro sempre risolta in senso positivo da questa Terza sezione).

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza a favore del resistente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro milleseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA