Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1394 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1394 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11547-2012 proposto da:
PASCULLI FRANCESCO PSCFNC70D02E223W, clettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo studio
dell’avvocato CIAFFI VINCENZO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA in persona del
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato COLETTI
PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale
alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 23/01/2014

SOLDO ROCCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2012 del TRIBUNALE di BARI – Sezione
Distaccata di MODUGNO, depositata il 09/02/2012;

07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Stefania Coletti (per delega
avv. Pierfilippo Coletti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 11547 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

41) R. G. n. 11547/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Bari — sez. di Modugno
09/02/2012, notificata il 08/03/2012), rigettando l’appello dell’odierno
ricorrente, condivideva integralmente la sentenza con cui il Giudice di pace,

non dimostrato il sinistro e gli eventuali danni da questo scaturiti. Il modulo
CID – CAI, sottoscritto solo dal Soldo, non poteva assumere valore di piena
prova nei confronti dell’altro litisconsorte (Duomo Uni One Assicurazioni)
ed essendo la sua valutazione rimessa al libero apprezzamento del giudice,
riteneva, in difetto di altri elementi probatori a supporto, non provati i fatti
in esso enunciati.
2. — Ricorre per cassazione il Pasculli con cinque motivi di ricorso; resiste
con controricorso Duomo Uni One Assicurazioni;
3. — Col I motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2054 c. 1 c.c.,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.1 n. 5 c.p.c.. Il giudice
del gravame avrebbe errato nel non ritenere applicabile l’art. 2054 c. 1 c.c.
alla fattispecie in esame, omettendo di prendere atto della confessione del
Soldo, desumibile dal modello CID – CAI, in merito all’incidente derivante
dalla circolazione stradale. — Col II motivo di ricorso, il ricorrente lamenta,
in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.,
nonché omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia. A giudizio del ricorrente, il Giudice di merito
avrebbe posto a fondamento della decisione una serie di presunzioni,
anziché le prove fornite dalle parti. E ancora non avrebbe assegnato un
rilievo decisivo, nella prova dei fatti dedotti, alla mancata comparizione del
Soldo per rendere l’interrogatorio formale. — Col III motivo di ricorso,
lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3
c.p.c., dell’art. 2054 c. 2 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360
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alla stregua della lacuna probatoria (addebitabile al Pasculli) aveva ritenuto

c.1 n. 5 c.p.c.. Il giudice a quo non si sarebbe posto il problema di accertare
se il Soldo avesse tenuto o meno una condotta di guida irreprensibile e
quindi quantificare il grado della sua colpa. – Col IV motivo di ricorso, il
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.
1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360 c.1 n. 5 c.p.c.. Il giudice di merito avrebbe ritenuto non

produzione agli atti di causa del modulo CID – CAI sottoscritto da entrambi
i conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro e negando allo stesso
efficacia probatoria. – Col V motivo di ricorso, lamenta violazione e falsa
applicazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2739 c.c.,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.1 n. 5 c.p.c.. Il Giudice
di appello avrebbe errato nel non ammettere il giuramento decisorio
dell’allora convenuto Soldo, poiché deferito su un fatto illecito. A giudizio
del ricorrente, invece, la formula impiegata nel giuramento avrebbe escluso
qualsiasi forma di responsabilità a carico del soggetto giurante.
4.1 – Il primo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente poiché
volti a censurare la sentenza sotto i medesimi aspetti, sono privi di pregio.
Essi mancano di riferibilità alla effettiva “ratio decidendi” della sentenza
impugnata, poiché il ricorrente prescinde totalmente dal considerare che, sia
il Giudice di pace che il Tribunale, hanno respinto la domanda poichè non
veniva affatto provato “per negligenza ad esso imputabile – nè l’asserito
incidente, nè i danni da questo derivati. Proprio su questo punto il ricorrente
avrebbe dovuto muovere la propria censura, divenendo superflua, in assenza
di provato danno, l’individuazione della norma da applicare alla fattispecie e
idoneea a regolare una “non dimostrata responsabilità -.
4.2 – Il secondo e il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in
quanto entrambi volti a censurare l’apprezzamento dato dal giudice di
mertito a risultanze istruttorie, sono privi di pregio.
4.2.a. Il ricorrente, lungi dal rappresentare il vizio di interpretrazione e/o
applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., con i due motivi espone una
personale lettura delle risultanze probatorie, senza tenere conto il
consolidato orientamento di questa S. C. secondo cui il vizio di violazione
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provata la pretesa lamentata dall’odierno ricorrente, senza considerare la

di legge deve consistere nella deduzione di un’erronea ricognizione della
fattispecie astratta recata da una norma di legge da parte del provvedimento
impugnato e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della
legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.) (Cass. n.
16698 e 7394 del 2010; 4178/07; 10316/06; 15499/04).
4.2.b. In ogni caso, non sussistono le prospettate violazioni di legge, poiché

Sezioni Unite di questa Corte che, riguardo al problema dell’efficacia
probatoria delle dichiarazioni del litisconsorte responsabile del sinistro,
hanno segnatamente evidenziato che l’accertamento dei due rapporti in
cui questi è coinvolto – quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e
quello, di origine contrattuale, con l’assicuratore – non può che essere
“unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo (Cass.
civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311; orientamento ribadito da Cass. n.
16376/10; 12866/09; 1680/08; 12257/07). Tale interpretazione si basa sul
rilievo che nella giurisprudenza di legittimità, sin dagli anni ottanta (Cass.
sez. un. nn. 5218 e 5219 del 1983), è costante l’affermazione che la L. n. 990
del 1969, prevedendo l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, e
limitando le eccezioni che questi gli può opporre (L. n. 990 del 1969, art.
18), ha creato, accanto ai due innanzi indicati, un terzo rapporto che, “sul
presupposto del primo e in attuazione del secondo”, obbliga ex lege
l’assicuratore verso il soggetto leso: di talché questi, allorché agisce in
giudizio, non chiede che l’assicuratore sia condannato ad adempiere in suo
favore l’obbligo contrattualmente assunto nei confronti dell’assicurato, ma fa
valere un diritto suo proprio. In tale contesto, e con particolare riguardo alle
dichiarazioni confessorie rese dal presunto responsabile, siano o meno
contenute nel cosiddetto CID, le sezioni unite hanno quindi negato che, nel
giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, possa, in
base ad esse, pervenirsi a decisioni differenziate, in ordine ai rapporti
tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed
assicuratore dall’altro. In particolare, precisato che dichiarazioni
confessorie sono solo quelle in cui siano ammessi fatti che, “valutati alla
stregua delle regole in materia”, possano portare alla condanna del
soggetto che le ha rese (e non quindi le mere assunzioni di
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la decisione impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalle

responsabilità o di colpa), hanno affermato che l’eventuale confessione,
contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo
assicurato e – come tale – litisconsorte necessario, non ha valore di piena
prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere
liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola
racchiusa nell’art. 2733 cod. civ., comma 3, secondo cui, in caso di

da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, affidata alla
prudente valutazione del giudice (Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n.
10311, cit.; Cass. civ., sez. 3^, 25 gennaio 2008, n. 1680).
4.2.c. Ma la censura non coglie nel segno anche sotto il pur dedotto vizio
motivazionale. Va al riguardo ribadita la costante giurisprudenza di questa
Corte secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di
merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo
in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di
merito (Cass. n. 12690/2010, in motivazione; n. 5797/2005; n. 15693/2004).
Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono
consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato
dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a
detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/2008; n. 26886/2008; n. 21062/2009 in motivazione). Il giudice ha,
con motivazione congrua ed articolata, da un lato, dato conto delle lacune
nel materiale probatorio fornito dall’odierno ricorrente, inidoneo a ritenere
fondata la lamentata pretesa; dall’altro ha escluso la rilevanza probatoria del
modello CAI, facendo corretto uso del suo prudente apprezzamento.
4.3 — Anche con riguardo all’ultimo motivo di ricorso, le lamentate
violazioni non colgono nel segno. Deve al riguardo ribadirsi che, per
pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di giuramento, la norma
di cui all’art. 2739 cod. civ. (divieto di deferimento del giuramento su
fatti illeciti) trova il suo fondamento nell’opportunità di non obbligare il
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litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa

giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente
produttivo di responsabilità non soltanto penale, ma anche civile od
amministrativa, sì che la locuzione “fatto illecito” (che ha sostituito
quella di “fatto delittuoso” contenuta nell’art. 1364 del codice
previgente) va intesa nella sua (più ampia) portata di atto contrastante
con norme imperative, di ordine pubblico, di buon costume o,
comunque, turpe o riprovevole secondo la coscienza collettiva del tempo

ha fatto corretta applicazione della norma sopra enunciata, così come
interpretata dalla giurisprudenza di questa S. C.. dandone perfettamente atto
nel corpo della motivazione. Né vale ad inficiare tale conclusione la
circostanza, asserita dal ricorrente, che la formula impiegata nel giuramento
deferito escludesse qualsiasi forma di responsabilità a carico del soggetto
giurante, essendo pacifico che anche le norme che disciplinano la
circolazione dei veicoli sono ispirate da logiche di ordine pubblico e in
modo particolare dalla necessità di salvaguardare l’incolumità delle
persone.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso. La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte resistente ha presentato memoria insistendo per il rigetto del
ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 1300,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

(Cass. 12866/2009). È evidente che, nel caso di specie, il Giudice di merito

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