Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1394 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28981/19 proposto da:

-) M.J., elettivamente domiciliato a Benevento, v. Nicola

Sala n. 29, presso gli avv.ti Massimiliano Cornacchione, e Rocco

Barbato, che lo difendono in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 1 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.J., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto “perseguitato e minacciato dai membri della propria famiglia” (così il ricorso per cassazione, p. 1).

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che lo dichiarò inammissibile perchè tardivo, con ordinanza 30.9.2015.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 1.4.2019.

La Corte d’appello ha ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; tuttavia ha rigettato nel merito tutte le domande di protezione formulate dall’appellante.

A tal riguardo la Corte d’appello ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi, sia perchè il racconto del richiedente era inattendibile, sia perchè i fatti da lui riferiti non evidenziavano una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o politico; nè evidenziavano che il richiedente, in caso di rimpatrio, avrebbe potuto essere condannato a morte o torturato;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto “i presupposti della protezione umanitaria non si ravvisano nel caso in esame, nè con riguardo alla situazione personale del richiedente (alla stregua di quanto fin qui detto), nè con riguardo alla situazione attuale del paese di provenienza”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.J. con ricorso fondato su due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Sostiene che la Corte d’appello è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, in quanto non ha utilizzato, nè citato alcuna fonte internazionale attendibile e aggiornata per escludere la sussistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello infatti, pur affermando che il (OMISSIS) debba ritenersi un paese ormai uscito da un contesto di belligeranza, ha trascurato qualsiasi citazione di fonti attendibili ed aggiornate a suffragio del suddetto accertamento.

Con tale statuizione la Corte d’appello ha dunque violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a norma del quale “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”.

2. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

3. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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