Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1394 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1394 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 19240-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2017
3843

avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BROCANELLI MARIELLA, elettivamente domiciliata in

Data pubblicazione: 19/01/2018

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RICCARDO GALASSI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

di ANCONA, depositata il 09/02/2012 r.g.n. 29/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO;
udito l’Avvocato GIORGIO ANTONINI.

avverso la sentenza n. 83/2012 della CORTE D’APPELLO

Rg19240/ 2012
INPS c/Brocanelli Mariella
udierza 4 ottobre 2017

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 9 febbraio 2012, ha accolto
l’appello, proposto da Brocanelli Mariella nei confronti dell’INPS, avverso la

di inabilità a decorrere dalla data dell’impugnazione giudiziale della revoca.
2. La Corte di merito, premesso il richiamo al principio di diritto enunciato da
Cass.12 gennaio 2009, n.392 (in ordine alla necessaria verifica della
permanenza di tutti i requisiti “ex lege” per il ripristino della prestazione
revocata), con motivazione oltremodo succinta ha svolto l’iter argomentativo,
in ordine alla sussistenza, nella specie, del requisito reddituale, evocando il
carattere ufficio della predetta verifica e il ricorso ai poteri officiosi prima del
rilievo della tardività dell’eventuale produzione dell’assistita, facendo a ciò
seguire l’affermazione del positivo riscontro della sussistenza del requisito
reddituale al momento dell’impugnazione giudiziale della revoca, e giungendo
a concludere nel senso della sussistenza del requisito sanitario per la
condizione di totale inabilità, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato
in sede di gravame.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui
resiste con controricorso, l’assistita, che ha eccepito l’inammissibilità del
ricorso per tardività, ulteriormente illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso all’esame del Collegio è ammissibile perché tempestivamente
consegnato, all’agente notificante, in data 6 agosto 2012, non potendo
ritenersi valida, agli effetti del decorso del termine breve d’impugnazione, la
notificazione della sentenza di appello alli “INPS,in persona del legale
rappresentante pro-tempore, presso Avvocatura INPS, piazza Cavour 21, di
Ancona” (così la relata di notifica della sentenza impugnata).
5. La parte ora intimata assume, agli effetti della validità della detta modalità,
che l’INPS aveva eletto domicilio in appello, essendo quattro i difensori, “presso
la propria Avvocatura”.
1
Rossana Mancino estensore
Rg 19240/2012

sentenza di primo grado, e ha riconosciuto il diritto dell’assistita alla pensione

6. Invero la sentenza impugnata reca, nell’intestazione, per l’Istituto di
previdenza appellato, il nominativo di quattro avvocati (Italo Pierdominici,
Floro Fiori, Susanna Mazzaferri e Gianfranco Vittori), omette qualsivoglia
riferimento alla domiciliazione e la memoria di costituzione in sede di appello
risulta sottoscritta soltanto dall’avvocato Floro Fiori, senza elencazione e
indicazione nominativa, in calce all’atto, degli altri avvocati in delega.

breve per l’impugnazione, deve essere fatta, ai sensi degli artt.170 e 285
cod.proc.civ., al procuratore effettivamente costituito nel giudizio e al correlato
domicilio e l’indicazione nell’epigrafe della sentenza del procuratore costituito
non è vincolante (cfr., fra le altre, Cass. 7 maggio 1998, n.4609).
8. Nel caso in cui, come nella specie, la costituzione in giudizio della parte sia
avvenuta mediante un atto in cui il mandato alle liti con carattere disgiuntivo
sia conferito a più difensori e l’atto sia sottoscritto da uno solo di questi, deve
ritenersi costituito il solo difensore indicato in calce all’atto e che il medesimo
atto abbia sottoscritto (cfr., sia pure con riferimento alla notificazione
dell’impugnazione, Cass. 6 febbraio 2009, n.3020, in fattispecie in cui
la costituzione in giudizio della parte era avvenuta con atto, corredato di
mandato alle liti con carattere disgiuntivo a più difensori, recante l’indicazione
nominativa dei difensori in calce dello stesso e sottoscritto solo da uno di essi).
9. Tanto premesso, questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alle
controversie in cui l’INPS sia parte in causa, che, ai fini della decorrenza del
termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita
mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio
del medesimo (art. 170 cod.proc.civ.), per cui, ove l’Istituto si sia costituito in
giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio legale della propria sede
provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi
dell’Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il
predetto termine breve (cfr. ex plurimis Cass. nn. 2477, 5636, 14054 del
2016; n.18267/2015; n.20412/2013; n.7527/2010,n.8714/2009, n.5924/2006,
n.17790/2003, n.2758/2002).

2
Rossana Mancino estensore
Rg 19240/2012

7. Ebbene, la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine

10. Del pari deve ritenersi inidonea la notifica della sentenza eseguita presso tale
Ufficio nei riguardi dell’Istituto e, anziché del procuratore nominato in grado di
appello, di altri Avvocati dell’Ente non costituiti nel giudizio di gravame,
mancando l’indicazione dello specifico difensore della parte nel precedente
grado di giudizio, necessaria affinché la notifica potesse ritenersi eseguita “al
procuratore costituito” a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c.

che la sentenza notificanda pervenga al procuratore della parte, è rimessa soprattutto nel caso di organizzazioni complesse, quali sono le amministrazioni
e gli enti pubblici (come l’I.N.P.S.) – ad assetti organizzativi degli uffici della
parte, che possono essere ben diversi per dimensioni e prassi locali, con la
conseguenza che, se si ritenesse valida la notifica alla parte nell’ipotesi in cui
il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui
è domiciliata la parte, occorrerebbe ipotizzare la facoltà della parte di
dimostrare che, nonostante l’identità fisica del domicilio con il proprio
procuratore, la struttura organizzativa non sia stata idonea ad assicurare la
tempestiva conoscenza della sentenza da parte del difensore domiciliatario.
12. L’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella
notificazione discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285, 170 cod.
proc. civ., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte
al procuratore domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico
tra le parti, la finalità – essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che
la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo
rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare
l’opportunità dell’impugnazione (cfr. anche Cass. 7 maggio 2014, n. 9843).
13. Infine, stante la funzione acceleratoria propria della notifica della sentenza e
gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare
(artt. 325 e 326 cod. proc. civ.), le modalità di esecuzione della notifica devono
essere tali da escludere incertezze circa l’esatta ed immediata identificazione
del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario della parte cui la
notificazione è diretta.

3
Rossana Mancino estensore
Rg 19240/2012

11. Come ribadito, da ultimo, da Cass. n.14054/2016 cit., la probabilità concreta

14. Ne consegue che, non possedendo la notifica della sentenza di appello i
requisiti di cui agli artt. artt. 285 e 170 cod.proc.civ. risulta tempestiva
l’impugnazione proposta entro il termine lungo dalla pubblicazione della
sentenza impugnata, ex art. 327 cod.proc.civ.
15. Tanto premesso, con il primo motivo l’INPS, deduce violazione dell’art. 132,
secondo comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito del tutto

della decisione e le conclusioni delle parti, omissioni che non lasciano neanche
comprendere il fatto concreto oggetto di controversia; con il secondo motivo,
deducendo plurime violazioni di legge (art.12 L.n.118/1971, art.26
L.n.153/1969, d.m. 31.10.1992,n.553, art.35,commi 8 e 9 del d.l.n.207/2008
conv. in L.n.14/2000 come modificato dall’art.13 L.n.122/2010, art.2697 cod.
civ., artt.116, 414, 421 e 437 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo
comma, n.3, cod. proc. civ.), la sentenza impugnata, che ha ritenuto
indispensabili allegazione e prova del requisito reddituale anche in caso di
revoca della pensione di inabilità civile, è criticata per avere erroneamente dato
ingresso alla relativa documentazione, tardivamente prodotta in primo grado,
esercitando impropriamente i poteri di cui all’art. 437 cod. proc. civ.
nonostante la decadenza in cui era incorsa l’assistita.
16. Il primo motivo, con il quale l’INPS censura la sentenza perché priva di idonea
motivazione, è fondato.
17. In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento
del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento
meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in
funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni
poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della
sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati
o presupposti nella decisione (v., fra le altre, Cass. nn. 920, 12864 del 2015).
18. La sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., ove
risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda
ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni

4
Rossana Mancino estensore
Rg 19240/2012

omesso, nella sentenza impugnata, la concisa esposizione delle ragioni di fatto

non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., ex multis, Cass. 24940/2015 e i
precedenti ivi richiamati).
19. Nella specie, la sentenza impugnata, per la estrema laconicità delle
argomentazioni incentrate, contestualmente, sul carattere ufficioso della
verifica e sul ricorso ai poteri officiosi ex art. 421 cod.proc.civ., e ritenute
prodromiche al rilievo della tardività dell’eventuale produzione della parte,

riscontro, nella specie, della sussistenza del requisito reddituale non risultando
affatto argomentato e chiarito tale esito in riferimento alla pregressa fase del
giudizio, alla posizione difensiva e condotta processuale della parte e, come
tale, deve ritenersi nulla.
20. La delibazione nei termini esposti sul primo motivo comporta l’assorbimento
del secondo.
21. Il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa dev’essere
rinviata ad altra Corte d’appello, indicata in dispositivo, alla quale è da
attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del giudizio e, dunque,
l’adozione di un atto valido.
22. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio
di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 4 ottobre e 6 dicembre 2017
41:Consigliere
f _/
Rossana M cino
/3G;
-011«-

Il Presidente
ica D’ Antonio

ho

\.-,,k_G ■A,–›
li rtationarfr>

Depossta
i

5

9 GEN. 2018

svolge una motivazione meramente apodittica ed apparente quanto al positivo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA