Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1394 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29864/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO MONTEFUSCO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4495/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI, emessa l’8/05/2015 e depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Gaetano Montefusco, per la controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.C.A., medico convenzionato con il servizio sanitario locale, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versata dal 2006 al 2010, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado (che, rigettato il ricorso per i rimborsi dei versamenti anteriori al 18 aprile 2007 per intervenuta decadenza, aveva per il resto, accolto il ricorso) ribadendo che, nella particolare fattispecie, la presenza di una segretaria part-time non costituisse elemento tale da concretizzare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Il ricorso, fondato su due motivi afferenti violazione di legge ed involgenti la medesima questione, appare manifestamente infondato. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, nel ritenere irrilevante ai fini impositivi la presenza di una segretaria part-time è immune da censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso. La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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