Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13939 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

EUROCOPES SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 102/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 31/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del Fallimento della Eurocopes s.r.l. impugnò l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA 1987 notificatogli il 28 gennaio 1993 sul rilievo che, in data 30 giugno 1992, l’amministratore della società aveva presentato dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 49. Il ricorso è stato accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il Fallimento non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deduce violazione della L. n. 413 del 1991, artt. 49, 61 e 51, comma 8. Rileva che le disposizioni richiamate prevedono che la istanza di condono sia presentata dal curatore del fallimento autorizzato dal giudice delegato su parere del comitato dei creditori. Nella specie è pacifico che la domanda di condono era stata presentata, dopo la dichiarazione di fallimento, dal legale rappresentante della società fallita. I giudici di merito avrebbero dovuto rilevarne la inefficacia, anche d’ufficio, attesa la natura di ordine pubblico della disciplina di legge.

Le censure non colgono la ratio della decisione impugnata. La quale – senza prendere posizione sulla eccezione di difetto di legittimazione alla presentazione della istanza da parte dell’amministratore della società dopo la dichiarazione di fallimento – ha riconosciuto inefficace la domanda di condono, L. n. 413 del 1991, ex art. 51, comma 8, in quanto non seguita dall’integrale versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione medesima. Ma ha tuttavia rigettato l’appello su rilievo che l’avviso di rettifica sarebbe stato inopponibile alla massa dei creditori perchè adottato dopo la dichiarazione di fallimento. Ratio decidendi che il ricorso non critica.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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