Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13939 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20011-2009 proposto da:

P.G., P.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CASILINA, presso lo studio dell’avvocato DANIELE DESIDERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CIRO BALBO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

TREVI FINANCE SPA e per essa UniCredit Credit Management Bank SpA

(già denominata UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI –

BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI, in forma abbreviata UGC BANCA

SpA) società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, quale

mandataria di UniCredit SpA Capogruppo del Gruppo Bancario

UniCredit, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

(quale avente causa di Capitalia SpA a seguito di fusione per

incorporazione) a sua volta mandataria della predetta società Trevi

Finance SpA, in persona del Dirigente e procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio

dell’avvocato ACCARDO FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

LOPEZ GIUSEPPE, giusta procura speciale alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2904/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24.4.06, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

P.1. C. e P.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Capitalia (già s.p.a. Banca di Roma s.p.a.) avverso la sentenza del 17 luglio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Napoli, provvedendo sull’appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da P.G. avverso un’esecuzione immobiliare ed aveva invece accolto nei suoi confronti la domanda svolta da P.C. con atto di intervento, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del pignoramento in relazione al terzo di sua proprietà dei beni pignorati, ha confermato la sentenza di primo grado quanto al rigetto dell’opposizione di P.G..

P.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Trevi Finance s.p.a. “e per essa … Unicredit Credit Mangment Bank s.p.a. … quale mandataria … di Unicredit s.p.a. … (avente causa di Capitalia s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione …) … a sua volta mandataria … della predetta società Trevi Finance s.p.a.”.

P.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

P.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – IL ricorso appare inammissibile, perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).

Invero, il ricorso risulta notificato, dal punto di vista del perfezionamento per il notificante, il 11 settembre 2009 (data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica, rilevabile dal relativo timbro cronologico)”.

P.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati svolti rilievi.

P.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza a favore della resistente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA