Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13939 del 07/07/2016

Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20674-2013 proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS), (OMISSIS) in

persona del suo amministratore pro tempore P.D.,

domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO PELOSI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

R.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2749/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- I coniugi R.C. e N.A.M., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle figlie Ca. e R.G., citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il Condominio di (OMISSIS), chiedendone la condanna all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare gli inconvenienti lamentati in citazione (umidità con intenso trasudamento di liquidi e formazioni di muffe nell’appartamento di loro proprietà, a causa di infiltrazioni sulle mura perimetrali e sul solaio di copertura) ed al risarcimento dei danni all’immobile ed ai mobili, nonchè dei danni alla salute sofferti da ciascuno (i genitori e le figlie).

Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la domanda.

1.1.- Espletata l’istruttoria, anche col deposito di due consulenze tecniche d’ufficio, il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1237 del 3 novembre 2006, decideva le questioni relative ai danni all’immobile ed agli arredi, nonchè quelle relative all’eliminazione delle cause ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dagli attori in proprio, con condanna del condominio all’esecuzione delle opere specificate dal consulente tecnico d’ufficio, al pagamento della somma di Euro 1.343,67 per danni all’immobile ed ai mobili e spese, al pagamento della somma di Euro 3.707,50 per danni alla persona di R.C. e della somma di Euro 3.891,50 per danni alla persona di N.A. M.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, secondo quanto specificato in sentenza.

Con separata ordinanza il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio per la liquidazione dei danni sofferti dalle due figlie minori e per la regolamentazione delle spese del giudizio.

1.2.- Il giudizio proseguiva in primo grado ed il Tribunale, dopo aver disposto una nuova consulenza tecnica d’ufficio medico-legale sulle minori, con sentenza definitiva n. 1566 del 18 ottobre 2007, condannava il condominio a pagare agli attori, nella qualità di esercenti la potestà sulle figlie minori, la somma di Euro 2.909,60 per ciascuna, oltre rivalutazione ed interessi; condannava inoltre il condominio al pagamento delle spese di lite, che liquidava complessivamente nell’importo di Euro 7.920,00 oltre accessori di legge.

2.- Il condominio appellava le due sentenze con due distinti atti, notificati il 12 ed il 18 dicembre 2007, iscritti ai numeri 4857 R.G. 2007 e 4974 R.G. 2007 della Corte d’Appello di Napoli.

In entrambi i giudizi si costituivano gli appellati coniugi R.- N.: nel primo, in proprio, assistiti dall’avv. Filippo Freda; nel secondo, quali rappresentanti legali delle figlie minori, assistiti dall’avv. Barbara Pagliuca.

2.1.- Riuniti i due giudizi, la Corte d’Appello di Napoli, con la decisione ora impugnata, pubblicata il 27 luglio 2012, ha così disposto: ” rigetta l’appello, confermando la sentenza impugnata”. Ha quindi condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati.

3.- Avverso la sentenza il Condominio di Piazza d’Armi nn. 4/9 di (OMISSIS) propone ricorso affidato a quattro motivi.

N.A.M., in proprio e quale rappresentante delle figlie minori Ru.Ca. e R.G., resiste con controricorso.

Con altro controricorso, di identico contenuto, resiste R. C.C., in proprio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. sostenendo che i giudici di appello hanno deciso soltanto il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 1237/06, mentre non si sarebbero pronunciati sui motivi di appello proposti, con separato atto, avverso la sentenza definitiva n. 1566/07, malgrado i due giudizi di appello, iscritti rispettivamente ai numeri 4857 e 4974 dell’anno 2007 del R.G.A.C. della Corte d’Appello di Napoli, fossero stati riuniti all’udienza del 2 maggio 2008.

1.1.- Il motivo è fondato.

In effetti, così come dedotto dal ricorrente:

nell’epigrafe della sentenza si legge che la stessa è pronunciata “nella causa iscritta al n. 4857/2007 del R.G. A.C. dell’anno 2007″ e che gli appellati sono ” R.C.C. e N.A. M., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori Ru.Ca. e G., elett. dom. in Napoli al corso Amedeo di Savoia n. 214, presso l’avv. Anna Fusaro, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Erede”;

– nello svolgimento del processo si legge che l’appello era proposto dal Condominio, nei confronti di questi ultimi appellati, “avverso la sentenza n. 1237/2006 del Tribunale di (OMISSIS), con cui erano state parzialmente accolte le domande avanzate dagli odierni appellati nei confronti dell’appellante con condanna di quest’ultimo all’esecuzione delle opere di cui al punto 2.1 della c.t.u.

depositata l’8/4/2003 ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dagli istanti, oltre interessi, disponendo la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda risarcitoria in favore delle figlie degli attori ed alla regolamentazione delle spese di lite”;

che si costituivano gli appellati, “resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata”; oltre all’uso del singolare che indica come unico il provvedimento impugnato, nemmeno un cenno è fatto al contenuto della sentenza definitiva avente n. 1566/2007, nè ai relativi motivi d’appello, nè al provvedimento di riunione dei giudizi adottato dalla stessa Corte d’appello;

– nei motivi della decisione si legge, dopo la parte dedicata all’an debeatur ed ai danni all’immobile ed ai mobili, nonchè alle spese, che “per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico, non può che ripetersi quanto affermato dal primo giudice, secondo cui il c.t.u. dott. L.S., ha congruamente motivato sia sulla patologia (bronchite cronica) da cui risultano affetti gli appellati, sia sul nesso causale tra la situazione ambientale (perfrigerazione degli ambienti della suddetta patologia”; che per tutto quanto detto sopra vi è la conferma “della sentenza impugnata”;

1.2.- Non è possibile evincere da alcuna delle parti della sentenza d’appello un dato chiaro ed inequivocabile che indichi che la Corte di appello abbia esaminato tutte e due le sentenze impugnate, vale a dire la sentenza non definitiva n. 1237/2006 e la sentenza definitiva n. 1566/2007.

Vi è soltanto un dato, pure evidenziato in ricorso, che è costituito dall’indicazione della costituzione degli appellati in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori Ru.Ca. e G.. Tuttavia si tratta di un dato ambiguo, che non vale da solo ad attribuire ad una decisione, che non risulti aver valutato la posizione di queste minori, una portata più ampia di quella immediatamente desumibile dal testo della motivazione. A ciò si aggiunga che il dato stesso è smentito dal riferimento, contenuto sempre nell’epigrafe, all’avvocato difensore che, per come risulta dagli atti, era quello che difendeva i coniugi in proprio, mentre quali rappresentanti delle figlie minori, in separato atto di appello, gli stessi erano difesi da altro avvocato (il cui nome non è menzionato in sentenza).

E comunque induce definitivamente all’accoglimento delle ragioni del ricorrente la circostanza che vi sono dei dati (già messi in evidenza) che depongono tutti nel senso che la sentenza di appello si sia pronunciata soltanto su una delle due sentenze appellate e che questa sentenza fosse quella non definitiva – come reso palese, in particolare, nello svolgimento del processo, dal riepilogo del contenuto della sentenza che la Corte andava ad esaminare e dell’espresso richiamo alla correlata ordinanza con la quale il tribunale aveva disposto la prosecuzione del giudizio.

Quanto al contenuto della motivazione, che – per quanto riguarda i danni alla persona – coincide esattamente col passaggio motivazionale sopra riportato, non coglie nel segno la difesa dei resistenti. Non è decisivo il fatto, su cui questi ultimi insistono, che la Corte si sia riferita agli “appellati”: l’uso del plurale non vale a distinguere la decisione riferita a due piuttosto che a quattro soggetti. Invece, è decisivo che nella motivazione si faccia riferimento ad una patologia (bronchite cronica), riferibile soltanto ai genitori in proprio.

Così come è decisivo che nulla sia stato detto sui motivi di appello concernenti le minori (risultanti dalla citazione in appello espressamente richiamata in ricorso, anche con l’indicazione del luogo di reperimento, così come le ordinanze di riunione, sì da doversi perciò ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza sollevata dai resistenti).

In conclusione, il primo motivo va accolto.

2.- Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di primo grado pronunciato oltre i limiti della domanda perchè la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva liquidato in favore dei coniugi, rispettivamente, le somme di Euro 3.707,50 per il R. e di Euro 3.891,50 per la N., senza tenere conto che la domanda per i danni da risarcire a titolo di “danno biologico e non patrimoniale e danno morale” era stata richiesta, con l’atto di citazione, entro l’importo di Euro 1.100,00 per ciascuno dei componenti la famiglia (i genitori e le due figlie). Liquidando un importo maggiore il giudice sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione.

2.1.- Il motivo è infondato.

Per come risulta dall’atto introduttivo della lite, così come dal controricorso che vi fa riferimento, gli attori avevano domandato la liquidazione dei danni nelle misure indicate in citazione ovvero “nelle misure maggiori o minori che saranno provate in corso di causa o che l’On.le Tribunale adito riterrà eque”.

In proposito, va ribadito che la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sè, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (cfr. Cass. n. 6350/10). E, di regola, è incerto nell’ammontare il danno alla persona, da liquidarsi previo espletamento di consulenza tecnica medico-legale, che venga contestualmente richiesta.

D’altronde, nessun altro dato processuale è contenuto nel ricorso –

onde attribuire a detta espressione la natura di formula di stile; il mero riferimento all’atto introduttivo della lite, interpretato come sopra, non supporta affatto le ragioni del ricorrente.

Il secondo motivo va perciò rigettato.

3.- Col terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c.. perchè la Corte d’appello, senza prendere in considerazione lo specifico motivo di gravame relativo all’eccessiva liquidazione dei danni, ne ha confermato gli importi basandosi esclusivamente su “un acritico quanto stringatissimo richiamo alle due consulenze tecniche d’ufficio” (come si legge in ricorso), l’una relativa ai danni materiali ed alle spese per il pernottamento in albergo e l’altra relativa ai danni alla salute. In particolare, secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe insufficiente sia in ordine alla mancata applicazione dell’art. 1227 cod. civ. ed alla liquidazione dei danni al mobilio e per il pernottamento (liquidati, questi ultimi, equitativamente), sia in ordine all’esistenza del danno biologico ed al nesso di causalità tra le patologie riscontrate e l’evento dannoso. Ancora la motivazione sarebbe insufficiente in merito alla causa delle lamentate infiltrazioni, che si sarebbe dovuta ricondurre a lavori di costruzione compiuti dagli attori e non a condotte imputabili al condominio.

3.1.- Col quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e art. 113 c.p.c., ripropone, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, la censura di cui si è appena detto circa l’imputabilità dell’evento dannoso (infiltrazioni interne all’appartamento) ai lavori di ampliamento dello stesso appartamento effettuati dagli attori e lamenta anche l’omessa pronuncia sul relativo motivo di gravame.

4.- I motivi terzo e quarto, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non meritano accoglimento.

I motivi sono inammissibili per la parte in cui, invocando l’applicazione dell’art. 1227 c.c. o lamentando il vizio di motivazione, si riferiscono all’accertamento delle cause delle infiltrazioni. Trattasi di questione esclusivamente di fatto, riservata al giudice di merito.

In proposito, la critica svolta dal ricorrente alla sentenza (che si è basata sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio redatta da un ingegnere nominato in primo grado) è inammissibile poichè il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, a meno che non siano mosse alla consulenza precise censure. In tale ultima eventualità, il vizio di motivazione è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice, censure che, a loro volta, devono essere trascritte o riportate nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività (cfr. Cass. n. 18688/07, n. 10222/09 e, da ultimo, n. 12703/15).

Nulla di tutto ciò si riscontra nelle deduzioni del ricorrente.

Pertanto, svolto in sede di merito un accertamento tecnico ritenuto adeguato dal giudice, che abbia individuato le cause dell’evento dannoso, escludendo quelle riconducibili a condotte dei danneggiati, non è nemmeno pertinente il richiamo fatto in ricorso all’art. 1227 c.c..

4.1.- Analogamente è a dirsi in merito alle censure rivolte alla liquidazione dei danni agli arredi e delle spese sopportate per i pernottamenti in albergo a causa dell’inagibilità dell’abitazione.

Per quanto riguarda lo stato di fatto dell’immobile (e quindi la sua inagibilità totale o parziale) ed il concorso di colpa dei danneggiati – accertato il primo dal C.T.U. ed escluso il secondo dallo stesso C.T.U. – valgono le considerazioni svolte sopra sull’inammissibilità delle critiche rivolte alla decisione basata sulle conclusioni del consulente tecnico.

Per quanto riguarda invece l’ammontare dei danni ai mobili liquidati dal giudice, trattasi di liquidazione equitativa, non validamente censurata con riferimento all’art. 1226 c.c..

4.2.- Quanto, invece, ai danni alla salute dei resistenti, coniugi R. e N., il ricorrente si è limitato a denunciare, come si legge in ricorso, “la totale inattendibilità delle relazioni di quel c.t.u.” (cioè del consulente tecnico medico-legale, pure nominato nel primo grado) e la mancata corretta individuazione da parte del medico-legale del nesso causale tra le patologie riscontrate e l’evento dannoso. Il ricorso si limita a siffatta mera denuncia, ma non contrappone alcun valido dato di fatto od alcuna significativa valutazione tecnica, in senso contrario, nè deduce e dimostra di averli prospettati al giudice di merito in modo che, se da questi considerati, l’avrebbero indotto a diverse conclusioni.

Ancora una volta alla stregua del principio sopra richiamato, si deve concludere per l’inammissibilità delle censure.

In conclusione, vanno rigettati i motivi secondo, terzo e quarto; va accolto il primo motivo. La sentenza va cassata in relazione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perchè si pronunci sui motivi di appello proposti dal Condominio di (OMISSIS) di (OMISSIS) avverso la sentenza definitiva del Tribunale di (OMISSIS) n. 1566/07 del 18 ottobre 2007.

Il giudice di rinvio, considerato l’esito complessivo della lite, provvederà altresì alla liquidazione delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i motivi secondo, terzo e quarto; accoglie il primo.

Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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