Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13939 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4825/2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Barone

Antonio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3923/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – R.A., cittadino del Bangladesh, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 6 agosto 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli, pur annullando l’ordinanza del locale Tribunale che aveva giudicato tardivo il ricorso volto al riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, ha tuttavia respinto nel merito sua domanda.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per l’eventualità della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di protezione internazionale e violazione del principio secondo cui il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente, senza attivare il potere istruttorio del giudice.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata perchè il Tribunale avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato sul seguente rilievo: “Il richiedente sarebbe stato coinvolto in una disputa violenta per il possesso di un pezzo di terreno coltivabile, circostanza che configura evidentemente un contrasto di diritto privato, non riferibile in alcun modo ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato”.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la situazione del Gambia giustificherebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della norma invocata.

Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè “il decreto impugnato ha ancora errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo attacca una ratio decidendi che nel provvedimento impugnato non compare affatto, giacchè la Corte territoriale, lungi da ritenere che il richiedente non fosse credibile, ha viceversa affermato che egli non aveva allegato alcuna circostanza tale da giustificare nè il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non ricorrendo poi le condizioni per l’applicazione della lett. c) della stessa disposizione, tenuto conto della situazione del Bangladesh, paese in cui il clima di instabilità politica andava normalizzandosi.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile: a parte il fatto che attribuisce la frase indicata nel motivo al Tribunale, il che già di per sè renderebbe la censura inammissibile, visto che qui si discute del provvedimento della Corte d’appello, il punto è che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè tardivo, e dunque non aveva affatto deciso tenendo conto di una disputa per il possesso di un terreno. Anche in questo caso, dunque, la censura non ha nulla a che vedere con il provvedimento impugnato.

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile perchè totalmente versato in fatto, ossia volto a ribaltare la valutazione di merito svolta dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che la situazione del Bangladesh non sia riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile perchè aspecifico e non autosufficiente, non foss’altro che per il rilievo che in esso non è fatto neppure un minimo cenno ad ipotetiche condizioni individuali di vulnerabilità del richiedente.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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