Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13939 del 05/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.05/06/2017),  n. 13939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20317-2012 proposto da:

N.P., C.F. (OMISSIS), nella qualità di Segretaria

Provinciale del SINDACATO UNICOBAS SCUOLA domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TULLIO CONTU,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO SCOLASTICO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/02/2012 R.G.N. 193/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal dirigente scolastico dell’Istituto (OMISSIS), ha riformato la sentenza del Tribunale di Livorno che, all’esito del giudizio di opposizione L. n. 300 del 1970, ex art. 28 aveva confermato il decreto del 19 giugno 2009 con il quale, ritenuta l’antisindacalità del diniego opposto dal dirigente scolastico alla richiesta di informazioni inoltrata dall’Unicobas Scuola, aveva ordinato all’amministrazione di fornire al richiedente le notizie richieste con la nota del 9 febbraio 2009.

2. La Corte territoriale ha premesso che la disciplina del diritto di informazione non ha fonte normativa ma contrattuale e, quindi, la fondatezza dell’azione doveva essere vagliata alla luce di quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del C.C.N.L. per il Comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009. Ha ritenuto che le disposizioni richiamate attribuissero il diritto di informazione preventiva alle sole organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del contratto. Ha precisato al riguardo che l’informazione, sia essa preventiva o successiva, in quanto avente ad oggetto, tra l’altro, le materie riservate alla contrattazione integrativa non poteva che essere destinata alle sole organizzazioni sindacali ammesse a partecipare a detta contrattazione. Ha aggiunto che anche gli artt. 7 e 8 del contratto integrativo di istituto nonchè l’art. 13 del contratto integrativo regionale dovevano essere interpretati in tal senso.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Sindacato Unicobas Scuola sulla base di un unico motivo. Il Ministero e il Dirigente Scolastico dell’Istituto (OMISSIS) sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi di lavoro; ai sensi dell’art. 360, n. 5 motivazione omessa e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia”.

Sostiene il ricorrente che il diritto di informazione generale per tutte le rappresentanze sindacali non può essere limitato dalla contrattazione collettiva alle sole sigle firmatarie del contratto perchè ciò “autorizzerebbe il cristallizzarsi di situazioni sindacali date, senza possibilità di ricambio, contestazioni e pluralità”. Nella fattispecie, pertanto, il diritto non poteva essere escluso per il solo fatto che il sindacato ricorrente non fosse firmatario del C.C.N.L. di comparto e non facesse parte della r.s.u. di istituto. Aggiunge che l’art. 7 del C.C.N.L. non individua i destinatari del diritto di informativa, bensì solo i componenti delle delegazioni ammesse alla trattativa, al pari del Contratto Integrativo Regionale che, mediante il richiamo al contratto nazionale, circoscrive l’ambito dei soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa di istituto.

2. Il motivo non può essere scrutinato nel merito perchè il ricorso è improcedibile.

L’Unicobas, infatti, ha depositato nella cancelleria di questa Corte, oltre il termine di venti giorni dalla notifica, l’originale del ricorso e ha omesso il deposito di copia autentica della sentenza impugnata.

Risulta, infatti, dagli atti che l’impugnazione è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e al Dirigente scolastico presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze il 23 agosto 2012 e la spedizione per il deposito è avvenuta solo il 20 settembre 2012 (la nota reca la data del 19 settembre), quando già era decorso il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, spirato il 12 settembre.

Il disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 che esclude la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, per le controversie individuali di lavoro ed in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, si applica anche alle controversie previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (in tal senso anche Cass. 11.9.1980 n. 5234), in considerazione dell’oggetto del giudizio nonchè dell’espresso richiamo, per l’opposizione al decreto, alle regole del rito dettate dal codice di procedura civile.

2.1. Il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 369 c.p.c. determina, per espressa previsione della legge, la improcedibilità del ricorso, che deve essere rilevata d’ufficio (Cass. 20.7.2004 n. 14569; Cass. 10.7.2007 n. 15368) e che, prevalendo anche sulla inammissibilità (Cass. S.U. 5.7.1991 n. 7431), non consente alcun esame del ricorso stesso, sicchè impedisce di disporre la rinnovazione della notifica, nella specie erroneamente effettuata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato anzichè a quella Generale.

2.2. Quanto al mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata osserva il Collegio che la formalità, in quanto finalizzata a consentire la verifica della tempestività dell’atto di impugnazione e della fondatezza dei motivi, che presuppongono la certezza della data di pubblicazione della sentenza e del suo contenuto, non ammette equipollenti, sicchè è solo consentito alla parte il deposito con atto separato, purchè avvenuto nel rispetto del termine perentorio, mentre non rileva che la sentenza stessa sia contenuta nel fascicolo di ufficio nè che la conformità all’originale della copia prodotta non sia stata oggetto di contestazione (Cass. S.U. 25.11.1998 n. 11932 e con riferimento al deposito della copia notificata Cass. S.U. 16.4.2009 n. 9005).

3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perchè il Ministero e il Dirigente Scolastico sono rimasti intimati.

PQM

 

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA