Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13938 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14830/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SICILIAN TOURIST SERVICE SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella dichiarazione integrativa presentata L. n. 413 del 1991, ex art. 49, la s.n.c. Sicilian Tourist Service rinunciò al credito di rimborso Iva relativo all’anno 1990, riportato nelle dichiarazioni 1991 e 1992, e lo utilizzò trattenendolo sull’importo dovuto in base al condono. Rilevato che aveva viceversa utilizzato il credito di imposta cui aveva formalmente rinunciato riportandolo anche nella dichiarazione 1992/1993, l’Ufficio notificò cartella di pagamento della somma compensata nella dichiarazione integrativa. Il ricorso della contribuente fu accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR. La società intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che il contribuente aveva legittimamente esercitato le facoltà di rinunciare al credito di rimborso 1990 e di utilizzarlo a scomputo del dovuto in base alla dichiarazione integrativa. Il fatto che lo avesse tuttavia riportato nelle dichiarazioni Iva successive avrebbe potuto giustificare la rettifica di queste ultime, e non la pretesa di integrazione del versamento operato a fronte del condono, che era seguito regolarmente e per intero.

L’Agenzia deduce violazione della L. n. 413 del 1991, art. 49.

Osserva che la dichiarazione viziata era quella di condono e che, in ogni caso, poichè il contribuente non aveva contestato di aver utilizzato due volte lo stesso credito di imposta, l’avviso di pagamento impugnato non doveva essere annullato.

I ricorso è infondato. Con esso non si contesta l’osservazione della CTR la quale ha rilevato che l’utilizzo del credito di imposta 1990 in sede di dichiarazione integrativa, presentata nel giugno 1992, era affatto legittimo. La irregolarità contestata dall’Ufficio ha riguardato non la domanda di condono, ma la successiva dichiarazione Iva 1993, nella quale il credito risultante dalla dichiarazione 1992, già utilizzato, non avrebbe potuto esporsi nuovamente. La iscrizione a ruolo della somma ad integrazione di quanto versato a fronte del condono era dunque illegittima, perchè l’importo dovuto in base alla dichiarazione integrativa era corretto, e la pretesa dell’Ufficio avrebbe dovuto concernere il dovuto sulla dichiarazione Iva 1993.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè la contribuente non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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