Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13938 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 22/05/2019), n.13938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15306-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,

presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CATALDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURO PANZOLINI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21630/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza depositata il 10 aprile 2015 il giudice di pace di Roma ha respinto la domanda risarcitoria proposta da UnipolSai nei confronti di Poste Italiane con riferimento a un assegno di traenza non trasferibile. Emesso su conto corrente acceso presso la UGF Banca e inviato per posta ordinaria all’indirizzo del beneficiario, tale assegno era stato tuttavia negoziato da Poste Italiane in favore di persona diversa, che lo aveva presentato all’incasso qualificandosi come legittimo prenditore.

2.- Il Tribunale di Roma, con pronuncia pubblicata l’11 novembre 2017, ha accolto l’appello proposto da UnipolSai, condannando Poste Italiane a versare, a titolo risarcitorio, la somma portata sul titolo, più interesse legali sino al saldo.

3.- Avverso la decisione della Corte di Appello è insorta Poste Italiane, che ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, UnipolSai.

Poste Italiane ha anche depositato memoria.

4.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini qui in appresso riportati.

Primo motivo: “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, violazione e falsa applicazione degli art. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza di Poste nell’esecuzione del pagamento e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti”. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1189 e 1992 c.c., in relazione al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 comma 2; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti”.

Terzo motivo: “”art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83 e del D.M. 26 febbraio 2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1”.

Quarto motivo: “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti”.

4.- Il Collegio rileva, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, che non ricorrono evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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