Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13938 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19456/2009 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) di AGRIGENTO in

persona del

suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio

degli avvocati MARCO TRONCI e GEMMA ANGELA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI FEDE Giuseppe, giusta Delib. 8 luglio 2009, n. 424,

e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B., L.M. (entrambi nella qualità di

eredi legittimi di L.G.), T.G., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo

studio dell’avv. GIULIO VALENTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

RINALLO Calogero, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 126/2008 del TRIBUNALE di AGRIGENTO – Sezione

Distaccata di CANICATTI’ del 15.7.08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L’Azienda Unità Sanitaria locale n. (OMISSIS) di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro L.B., L.M. e T. G., nella qualità di eredi del defunto L.G., deceduto il (OMISSIS), avverso la sentenza del 17 luglio 2008, con cui il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione iniziata nei suoi confronti dal de cuius con un atto di pignoramento presso terzi, sulla base di titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Agrigento.

p.2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso gli intimati.

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, come, del resto, hanno eccepito i resistenti. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).

Invero, il ricorso risulta notificato, dal punto di vista del perfezionamento per il notificante, il 31 agosto 2009 (data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica, rilevabile dal relativo timbro cronologico)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati svolti rilievi.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecinquecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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