Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13938 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16437-2013 proposto da:

VENETO BANCA SCPA, (OMISSIS) in persona di S.

N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI, 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINA CAVEDAL

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SAN CARLO IMMOBILIARE SAS DI C.D.S. & C, D.T.

F., D.T.A., D.T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1293/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 3 e 4

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- D.T.F., D.T.A. e D.T.M. (“cedenti”) citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso, con atto di citazione del 12 dicembre 2002, Veneto Banca S.C.P.A. (all’epoca Veneto Banca s.c. a r.l.), chiedendo che, accertato e dichiarato l’obbligo fideiussorio della convenuta, la stessa fosse condannata al pagamento in favore di D.T.F. della somma di Euro 129.114,22 od altra di giustizia, oltre accessori;

in subordine, che fosse condannata al pagamento della stessa, o di minore, somma in favore degli attori solidalmente. Gli attori esponevano che in data 23 dicembre 1998 era stato stipulato un negozio mediante il quale avevano venduto alla San Carlo Immobiliare s.a.s. di F.D.S. & C. (d’ora innanzi San Carlo Immobiliare o “cessionaria”) le quote di partecipazione nella società San Remo S.r.l.; che il pagamento del saldo prezzo di Lire 250.000.000 (pari ad Euro 129.114,22), da pagarsi entro il 23 dicembre 2001, avrebbe dovuto essere garantito da fideiussione rilasciata da un’azienda di credito; che, su richiesta della cessionaria, in data 16 febbraio 1999, la garanzia era stata concessa dalla Veneto Banca (così d’ora innanzi o “banca” o “garante”) con un documento denominato “Fideiussione n. 4185” (“fideiussione”); che l’art. 1 di questo prevedeva una riduzione della garanzia di importo pari alle somme eventualmente dovute dai cedenti nei confronti della cessionaria “in dipendenza di un accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti sulla quantificazione del minor importo dovuto oppure in esito al previsto lodo arbitrale”, con previsione di automatica sospensione della garanzia per le somme contestate, in caso di denuncia della lite da parte della cessionaria; che, per vicende ivi esposte, il giudizio arbitrale promosso dalle parti si era concluso con una delibera della “Corte per la Risoluzione delle Controversie” della Curia Mercatorum, in data 22 novembre 2000, di non dare ulteriore corso alla procedura; che con atto di citazione in data 16 ottobre 2001 la cessionaria (con altri) aveva introdotto un giudizio ordinario nei confronti dei cedenti (ed altri) per sentirli condannare al pagamento di somme che, complessivamente, superavano l’importo dalla stessa dovuto quale prezzo per la cessione delle quote della San Remo S.r.l.; che con lettera del 19 novembre 2001 la banca aveva preso atto dell’avvenuta denuncia di contestazione/lite inviata dalla cedente in data 12 novembre 2001 ed aveva comunicato agli attori la sospensione della garanzia a norma del citato art. 1 della fideiussione; che i cedenti avevano contestato la sospensione con diverse missive (tutte pervenute entro il termine contrattuale del 23 gennaio 2002), con le quali avevano chiesto il pagamento dell’importo garantito, corrispondente all’ammontare del prezzo convenuto; che la banca aveva opposto la sospensione della garanzia fino al 23 dicembre 2002 (termine entro il quale la stessa avrebbe comunque perso ogni efficacia). Tutto ciò premesso, gli attori deducevano di non aver avuto notizia della comunicazione di contestazione della lite, di non aver inteso rinunciare al lodo arbitrale, di avere comunque diritto alla corresponsione dell’importo garantito o quanto meno alla differenza tra questo e la minor somma oggetto della domanda giudiziale.

1.1.- Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda e chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della San Carlo Immobiliare, per svolgere nei suoi confronti azione di regresso, una volta che la convenuta fosse risultata, totalmente o parzialmente, soccombente in giudizio.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la cessionaria, chiedendo il rigetto delle domande degli attori e, per l’effetto, della domanda di regresso azionata dalla garante. In ogni caso, chiedeva che questa fosse rigettata “in ipotesi di accertata ricorrenza della fattispecie di responsabilità a carico di Veneto Banca richiamata in narrativa”.

1.2.- Con sentenza n. 1148 del 31 maggio 2005, il Tribunale di Treviso rigettava le domande attoree e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della banca; compensava le spese tra quest’ultima e la terza chiamata in causa.

2.- I D.T. proponevano appello, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.

Si costituiva la banca, chiedendo che fosse respinta l’impugnazione, col favore delle spese.

Si costituiva anche la San Carlo Immobiliare depositando comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, col quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese tra la stessa società e la banca garante.

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 1 giugno 2012, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello dei D.T. e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Veneto Banca a pagare la somma di Euro 129.114,22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonchè a pagare le spese dei due gradi di giudizio in favore degli appellanti. Ha quindi statuito che, “ferma la regolazione delle spese per il primo grado di giudizio”, Veneto Banca fosse condannata a pagare le spese del secondo grado in favore di San Carlo Immobiliare, liquidate complessivamente in Euro 7.698,88.

3.- Avverso la sentenza Veneto Banca propone ricorso affidato a quattro motivi.

Gli intimati D.T.F., D.T.A. e D.T.M. (nei cui confronti è stata ordinata ed eseguita la rinnovazione del ricorso introduttivo, non essendo andata a buon fine la prima notificazione) e San Carlo Immobiliare s.a.s. di Carlo De Sordi &

C. (già San Carlo Immobiliare s.a.s. di F. De Sordi & C.) non si difendono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISONE

1.- I primi due motivi di ricorso riguardano l’interpretazione del contratto di fideiussione da parte della Corte d’appello di Venezia.

Il giudice, dopo aver valorizzato la premessa (che riferisce la garanzia all’obbligazione di pagamento del prezzo da parte della cessionaria a fronte della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dai cedenti nel contratto di cessione quote stipulato in data 23 dicembre 1998), ha interpretato la clausola n. 1 (“la presente fideiussione si intenderà automaticamente ridotta di un importo pari all’ammontare complessivo di tutte le somme che, a fronte delle garanzie prestate nell’atto di cessione di cui in premessa, dovranno ritenersi dovute dai cedenti alla cessionaria in dipendenza di accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti sulla quantificazione del minor importo dovuto, oppure in esito al previsto lodo arbitrale; copia dei relativi documenti dovrà essere tempestivamente inviata con lettera raccomandata a.r. a questa banca da parte della stessa cessionaria, dandosi altresì atto che la denuncia di contestazione/lite, da parte della cessionaria nei confronti dei cedenti, comporterà l’automatica sospensione degli effetti della fideiussione, limitatamente alle somme contestate”). Ha reputato che questa clausola avesse ad oggetto soltanto, come si legge in sentenza, “la regolazione dell’ipotesi in cui vi fossero state contestazioni negoziali”. A supporto di questa ricostruzione della comune volontà delle parti, ha soggiunto che:

– così interpretando l’impegno della garante, si giustificano la sospensione della garanzia e la previsione che questa sospensione avrebbe dovuto operare, come si legge in sentenza, “fino all’accordo o (il che è sostanzialmente lo stesso) al lodo”;

– ancora, si giustifica la necessità prevista contrattualmente (dalla clausola n. 2) di inviare tempestivamente alla banca i documenti relativi all’accordo o al lodo, dopo che l’accordo transattivo fosse stato sottoscritto o il lodo fosse stato depositato (per consentire la protrazione della garanzia, come sopra sospesa, fino al termine di trenta giorni dal ricevimento di questa documentazione);

solo riferendo la riduzione della garanzia alle somme che fossero state contestate in sede negoziale (e non contenziosa) si giustifica la sospensione della garanzia per tutto il periodo di durata delle trattative o della controversia arbitrale: questa durata (limitata nel tempo, fino al 23 dicembre 2002) appare correlata soltanto all’ipotesi di regolamentazione negoziale delle contestazioni, come ” la consequenzialità grammaticale e sintattica del periodo, prima ancora che il suo significato rendono evidente” (secondo quanto si legge in sentenza in riferimento alla clausola n. 1 sopra riportata).

Ha perciò tratto la seguente conclusione che costituisce la ratio decidendi dell’accoglimento del gravame e quindi delle domande dei garantiti:

“Del tutto imprevisto ed ininfluente sul meccanismo era perciò il caso, poi verificatosi, della lite giudiziaria, la quale, per sua propria natura e i tempi di definizione, non poteva che fuoriuscire dalla previsione di ogni ipotesi di accordo”.

1.1.- Col primo motivo la ricorrente deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio: mancata valutazione degli effetti sospensivi della denuncia/contestazione lite in data 12.11.2001.

Secondo la ricorrente, l’interpretazione di cui sopra sarebbe contraddetta dai seguenti dati di fatto, che – non considerati dalla Corte di merito – ne renderebbero la motivazione insufficiente e contraddittoria:

– il contratto di fideiussione non conteneva alcuna distinzione tra contestazione/lite di carattere negoziale e non negoziale;

il contratto di cessione stipulato tra le parti non prevedeva l’ipotesi che la contestazione/lite, che fosse insorta tra le parti, potesse essere risolta rivolgendosi all’autorità giudiziaria ordinaria, essendo previsto l’arbitrato per tutte le controversie;

– il ricorso alla lite giudiziaria si porrebbe in contrasto con il termine di scadenza della garanzia fissato al 23 dicembre 2002;

– in ogni caso, le parti, una volta intrapresa la via giudiziaria, avrebbero potuto transigere la vertenza insorta, ed addivenire all’accordo, che era una delle alternative previste per l’operatività della garanzia.

A quest’ultimo rilievo si collega la prima parte dell’illustrazione del primo motivo. In questa, la ricorrente esamina il contenuto delle clausole n. 1 e n. 3 del contratto di fideiussione ed evidenzia che la seconda prevede che la banca avrebbe dato seguito alla richiesta di pagamento soltanto delle somme “che non saranno oggetto di automatica riduzione e/o sospensione degli effetti della fideiussione”; che la prima prevede due ipotesi di riduzione (e correlata sospensione) e precisamente una “in dipendenza di accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti sulla quantificazione del minor importo dovuto” e l’altra “in esito al previsto Lodo arbitrale”; che, essendo venuta meno questa seconda eventualità (per una sostanziale rinuncia all’arbitrato di entrambe le parti, conseguita all’eccezione di nullità di clausola compromissoria contenuta nell’atto di cessione, sollevata dai D.T. e non contrastata dalla San Carlo Immobiliare), sarebbe comunque rimasto possibile l’accordo tra le parti; che non essendo questo intervenuto entro il termine ultimo di efficacia della garanzia, fissato al 23 dicembre 2002, gli effetti della garanzia sarebbero appunto venuti meno per l’intera somma garantita (in quanto interamente contestata dinanzi al giudice civile ordinario).

1.2.- Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c..

La ricorrente riconosce che l’interpretazione dell’art. 1 del contratto di fideiussione data dalla Corte di appello è conforme al suo dato letterale, ma contesta che – nel caso di specie – la comune volontà delle parti possa essere desunta soltanto avvalendosi del significato letterale delle espressioni da queste adoperate, sia nel detto art. 1, che nel successivo art. 2.

Ne risulterebbe la violazione degli artt. 1362, 1363, 1365 (non menzionato in rubrica), 1366 e 1369 (non menzionato in rubrica) c.c., oltre che la violazione degli artt. 1367 e 1371 c.c., secondo quanto, per ciascuna norma, illustrato.

2.- I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili per la parte in cui contrappongono all’interpretazione che il giudice di merito ha dato delle clausole 1, 2, 3 e 5 del contratto di fideiussione l’interpretazione difforme della ricorrente, secondo la quale laddove le stesse si riferiscono alla “contestazione/lite” dovrebbero essere lette come riferite anche alla lite dinanzi al giudice civile ordinario.

La motivazione fornita dal giudice a sostegno della diversa interpretazione – per la quale il riferimento è da intendersi esclusivamente alle contestazioni risolte in via di accordo stragiudiziale contraddittoria, poichè dalla ricorrente – è del tutto compatibile col dato letterale; anzi, risulta molto più conforme al delle clausole esaminate di quanto lo sia l’interpretazione pretesa dall’istituto di credito garamte.

2.1.- Peraltro, contrariamente a quanto si assume con il secondo motivo, la Corte non si è affatto fermata a questo significato letterale, e perciò non ha violato l’art. 1362 c.c., nè le altre norme di interpretazione dei contratti delle quali è denunciata la violazione.

Il giudice ha tenuto conto della comune volontà delle parti quale risultante anche dal collegamento tra la fideiussione ed il contratto di cessione; ha interpretato la clausola n. 1, avvalendosi della clausola n. 2, nonchè della previsione del termine di cui alla clausola n. 5 (desumendo dalla lettura combinata di queste clausole il senso complessivo della mancata previsione dell’eventualità della lite giudiziaria); ha ritenuto che (proprio tenuto conto del senso complessivo dell’atto e della natura e dell’oggetto della clausola n. 1, relativa ad una “riduzione automatica” della garanzia) l’espressione adoperata di “lite” (che effettivamente in astratto è riferibile anche a quella giudiziaria) fosse riferita soltanto alla controversia arbitrale.

Va peraltro escluso che possa trovare applicazione l’art. 1365 c.c., richiamato in ricorso, poichè le clausole in parola non contengono indicazioni esemplificative, ma prevedono delle ipotesi precise, a disciplina delle quali sono dettate: pertanto, è logicamente coerente e non è giuridicamente viziata l’interpretazione della Corte di merito che ha escluso il caso non espresso (vale a dire quello della lite dinanzi all’a.g.o.). Ancora, siffatta interpretazione non è contraria a buona fede perchè consente alla garanzia di operare in favore dei cedenti proprio nell’ipotesi in cui manifesta è la volontà di non adempiere da parte della cessionaria, laddove la sospensione/riduzione della garanzia si giustifica nell’ipotesi in cui le parti abbiano quanto meno concordato di definire per via negoziale (con accordo o con lodo) le loro divergenze. Questa considerazione, sottesa al ragionamento della Corte di appello, vale a renderne l’interpretazione conforme anche ai criteri residuali di cui agli artt. 1367 e 1371 c.c.: questi –

contrariamente a quanto presuppone la garante – vanno riferiti all’operatività della garanzia (che, altrimenti, resterebbe inefficace proprio nella più rilevante situazione di inadempimento del debitore principale), non certo all’operatività della sua sospensione/riduzione (la cui previsione contrattuale – che d’altronde fa eccezione all’obbligo del garante di corrispondere l’intera somma garantita- non resta comunque priva di effetto, poichè operante nelle ipotesi ivi espressamente previste, anche se nella specie non verificatesi).

In conclusione, il primo ed il secondo motivo vanno rigettati.

3.- Il terzo ed il quarto motivo di ricorso riguardano la condanna della Veneto Banca al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti della San Carlo Immobiliare.

Pregiudiziale appare l’esame del quarto, col quale la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91, 99 e 112 c.p.c., evidenziando come, nel giudizio di appello, non aveva riproposto contro la cessionaria la domanda di regresso (che perciò si sarebbe dovuta intendere come rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c.), nè aveva avanzato nei suoi confronti alcun altra domanda; come pertanto non potesse essere reputata soccombente nei rapporti con la cessionaria;

come, nello stesso giudizio di appello, la San Carlo Immobiliare avesse avanzato appello incidentale soltanto per censurare la decisione del primo giudice di compensare le spese di lite tra la stessa appellante incidentale e la Veneto Banca; come, mantenendo “ferma la regolazione delle spese per il primo grado di giudizio”, la Corte di appello, pur non dicendolo espressamente, avrebbe in sostanza rigettato l’appello incidentale, con la soccombenza della San Carlo Immobiliare.

Dato ciò, sostiene che la propria condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio sarebbe in violazione del principio della soccombenza, ove correlata al rigetto dell’appello incidentale della cessionaria, e comunque in violazione del principio di pronunciato (oltre che di corrispondenza tra chiesto e soccombenza), ove correlata ad un'(eventuale) pronuncia di rigetto della domanda di regresso (o di domanda di “manleva”) dalla banca in quanto questa non sarebbe stata mai proposta, nel giudizio di appello, nei confronti della cessionaria, come dimostrato dalle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta in appello (riportate testualmente in ricorso).

3.1.- A questa (eventuale) pronuncia di rigetto della domanda di manleva nei confronti di San Carlo Immobiliare è relativo il terzo motivo del ricorso, col quale si denuncia il vizio di motivazione per avere la Corte di appello inserito nella parte motiva della sentenza l’affermazione che la domanda di manleva sarebbe stata “mal posta”.

Osserva la ricorrente che si tratta di affermazione, che, oltre a non trovare riscontro nel comportamento della banca (la quale, una volta adempiuta l’obbligazione fideiussoria come da ordine dello stesso giudice, ben potrebbe esercitare il regresso nei confronti della debitrice principale), appare immotivata e comunque riferita ad una domanda (di manleva) che la Veneto Banca non ha riproposto nel giudizio di appello (come denunciato col quarto motivo). Osserva altresì la ricorrente che all’affermazione contenuta nella parte motiva non corrisponde alcuna statuizione del dispositivo e che anzi vi sarebbe contrasto tra motivazione e dispositivo.

4.- I motivi sono fondati.

Le vicende processuali rilevanti sono le seguenti:

il dispositivo della sentenza di primo grado conteneva esclusivamente il rigetto della domanda degli attori, la loro condanna al pagamento delle spese in favore della banca e la compensazione delle spese tra questa e la terza chiamata;

nella parte motiva della sentenza di primo grado, dopo la motivazione in fatto ed in diritto, era detto “vanno respinte le domande attoree”, con l’aggiunta “nonchè la domanda di manleva della banca”;

l’atto di appello era proposto dagli attori soccombenti in primo grado;

la banca si costituiva e non riproponeva la domanda di regresso (così qualificata in primo grado dalla banca proponente) od altra domanda nei confronti della San Carlo Immobiliare;

San Carlo Immobiliare si costituiva in appello, a seguito della notificazione dell’atto di citazione da parte dei D.T., ed, oltre a resistere al gravame di questi ultimi, proponeva appello incidentale al solo scopo di ottenere la riforma della sentenza di primo grado in punto di compensazione delle spese di lite nei suoi confronti;

la Corte di appello nella parte motiva non si è pronunciata sull’appello incidentale, ma nel dispositivo ha, per quanto qui rileva, così provveduto: “ferma la regolazione delle spese per il primo grado di giudizio”; al contrario, la Corte di appello non si è pronunciata nel dispositivo su domanda alcuna di Veneto Banca nei confronti di San Carlo Immobiliare, mentre la motivazione contiene la seguente affermazione: “La domanda di manleva nei confronti del terzo è mal posta poichè nulla è a questi addebitabile”.

4.1.- Dato quanto sopra, il collegio ritiene che:

all’esito del giudizio di primo grado non vi sia stata alcuna pronuncia in merito alla domanda avanzata dalla Veneto Banca nei confronti della chiamata in causa, in quanto la domanda di regresso era rimasta assorbita dal rigetto della domanda degli attori di condanna del garante al pagamento dell’importo garantito. L’accenno contenuto nella motivazione al fatto che la domanda (da quel giudice qualificata come di “manleva”) era “respinta” non può certo essere inteso come statuizione di rigetto: sia perchè priva di riscontro nel dispositivo; sia perchè la domanda di regresso è logicamente e giuridicamente condizionata all’accoglimento della domanda di condanna del garante al pagamento della somma garantita (e d’altronde questo condizionamento della domanda di regresso, all’accoglimento della domanda principale di condanna della garante, era stato espressamente posto da Veneto Banca nella comparsa di risposta in primo grado e nel conseguente atto di chiamata in causa di San Carlo Immobiliare);

– conseguentemente, nessun giudicato di rigetto della domanda di regresso (o di manleva) si sarebbe potuto formare, nè si è formato, sulla sentenza del Tribunale di Treviso n. 1148/2005;

– Veneto Banca, se avesse voluto formulare nuovamente la domanda di regresso (o di manleva) nei confronti di San Carlo Immobiliare avrebbe potuto avanzare appello incidentale ovvero, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sarebbe stato sufficiente che avesse riproposto la domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 7700 del 19 aprile 2016, che, in fattispecie analoga alla presente, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all’accoglimento della domanda principale, ove l’attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale ai fini della devoluzione al giudice d’appello della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell’appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria da parte del convenuto appellato la proposizione di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”). Nella specie, non venne avanzato appello incidentale nè riproposta domanda alcuna ai sensi dell’art. 346 c.p.c., per come risulta, oltre che dalle conclusioni della comparsa di risposta riportate in ricorso, anche dalle conclusioni dell’istituto di credito appellato riportate nell’epigrafe della sentenza qui impugnata, atteso che queste non contengono alcuna manifestazione di volontà dell’istituto di credito di ottenere in regresso la condanna della società cessionaria (cfr. Cass. n. 9878/05, nel senso che per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., l’appellante ha l’onere di riproporre le domande non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e di chiederne il riesame al giudice superiore, e sollecitando la decisione su di esse; cfr. nello stesso senso, Cass. n. 10796/09 ed altre);

conseguentemente, la Corte di appello non si sarebbe potuta pronunciare sulla domanda di regresso (o di manleva), se non violando l’art. 112 c.p.c., in quanto si sarebbe trattato di pronuncia su domanda non proposta. In effetti, va escluso che vi sia una decisione di rigetto della domanda di regresso (o di manleva): l’affermazione riferita a siffatta domanda contenuta nella parte motiva, oltre ad essere tutto sfornita di motivazione, è priva di corrispondenza dispositivo. Non si configura nemmeno extrapetizione, considerato che il principio, secondo il quale la portata una pronunzia giurisdizionale va individuata non soltanto del dispositivo, ma tenendo conto anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (cfr. Cass. n. 16152/10). Alla stregua di quanto appena detto, si deve concludere nel senso che la portata precettiva della pronuncia qui impugnata non si è in alcun modo estesa al regresso della garante nei confronti della debitrice principale;

– va invece ritenuto che la Corte d’appello di Venezia si sia pronunciata rigettando (implicitamente) l’unico motivo dell’appello incidentale in quanto il dispositivo contiene la statuizione di conferma della “regolazione delle spese per il primo grado di giudizio”. Attesa la portata precettiva di questo dispositivo, esso è atto a determinare il passaggio in giudicato della pronunzia di compensazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado:

interessata ad impugnare la decisione sarebbe stata perciò unicamente la parte appellante il cui appello è stato rigettato con la conferma della decisione di primo grado, la quale avrebbe dovuto lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggere la decisione contenuta nel dispositivo (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 10747/12). Questa statuizione è oramai passata in giudicato per mancanza di impugnazione da parte della San Carlo Immobiliare, appellante incidentale, unica che avrebbe avuto interesse al relativo annullamento;

– in conclusione, va ritenuto che, a seguito della sentenza della Corte d’appello di Venezia, qui impugnata, non si sia formato alcun giudicato in merito a qualsivoglia domanda di Veneto Banca nei confronti di San Carlo Immobiliare e si sia invece formato il giudicato sulla compensazione delle spese del primo grado del presente giudizio tra le medesime parti, con il rigetto del corrispondente motivo di appello incidentale.

4.2.- Il terzo ed il quarto motivo del ricorso vanno perciò accolti per la parte in cui censurano la sentenza di secondo grado relativamente alla condanna di Veneto Banca al pagamento delle spese del grado in favore di San Carlo Immobiliare.

Poichè quest’ultima era soccombente e l’altra vittoriosa rispetto all’appello incidentale, e poichè nessun altra ragione di soccombenza vi era in capo alla chiamante nei confronti della chiamata, la decisione è errata perchè in violazione dell’art. 91 c.p.c..

Va perciò cassata la sentenza limitatamente alla seguente statuizione: “condanna Veneto Banca s.c. a r.l. a pagare le spese del presente grado di giudizio a favore di San Carlo Immobiliare S.a.s. liquidate in complessivi Euro 7.698,88, di cui Euro 2.698 per diritti, Euro 3.950 per onorari ed il resto per spese anche generali”.

Visto l’art. 384 c.p.c., comma 2, ult. inc., si ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Questa Corte, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di secondo grado tra Veneto Banca e San Carlo Immobiliare per la sussistenza di giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

5.- Avuto riguardo alle ragioni della decisione e considerata l’epoca di instaurazione del giudizio (con citazione del 12 dicembre 2002), precedente appunto l’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 92 c.p.c., comma 2, dalla L. n. 263 del 2005 e succ. mod., si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le stesse parti anche le spese del giudizio di legittimità, lasciando a carico della ricorrente, pur vittoriosa, le spese dalla stessa anticipate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità nemmeno nei rapporti tra la ricorrente, soccombente, ed i D.T., in quanto questi ultimi non si sono difesi.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo ed il quarto, cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa le spese del secondo grado di giudizio tra Veneto Banca S.C.P.A. (già Veneto Banca s.c. a r.l.) e San Carlo Immobiliare s.a.s. di Carlo De Sordi & C. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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