Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13938 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4821/2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Barone Antonio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3884/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.S., cittadino senegalese, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 1 agosto 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale che aveva anch’esso dichiarato inammissibile la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese, nessun rilievo potendosi attribuire ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di protezione internazionale in violazione del principio secondo cui il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente, senza attivare il potere istruttorio del giudice.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, esponendo che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato sul seguente rilievo: “Le dichiarazioni del ricorrente sono estranee alle ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria considerato che il ricorrente non ha mai chiesto la protezione dell’autorità in Senegal”.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la situazione del Gambia giustificherebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della norma invocata.

Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè “il decreto impugnato ha ancora errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Nessuno dei motivi spiegati possiede alcun collegamento con il provvedimento impugnato, il quale ha dichiarato inammissibile l’appello osservando che l’atto di impugnazione, pur dando atto della pronuncia di inammissibilità del primo giudice, svolgeva difese, in fatto e in diritto, di merito, del tutto prescindendo dalle argomentazioni in rito, stringenti e precise, oltre che pienamente condivisibili, del Tribunale: di qui la violazione dei canoni di cui all’art. 342 c.p.c..

Orbene, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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