Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13937 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13641/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

EUROCOPES SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 10/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del Fallimento della Eurocopes s.r.l. impugnò l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA 1990 notificatogli il 12 dicembre 1992 sul rilievo che, in data 30 giugno 1992, era stata presentata dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 49.

Il ricorso è stato accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. il Fallimento non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deduce violazione della L. n. 413 del 1991, artt. 49 e 61 e art. 51, comma 8. Rileva che le disposizioni richiamate prevedono che la istanza di condono sia presentata dal curatore del fallimento autorizzato dal giudice delegato su parere del comitato dei creditori. Nella specie è pacifico che la domanda di condono era stata presentata, dopo la dichiarazione di fallimento, dal legale rappresentante della società fallita. I giudici di merito avrebbero dovuto rilevarne la inefficacia, anche d’ufficio, attesa la natura di ordine pubblico della disciplina di legge.

I motivi sono infondati. In caso di inerzia del curatore, anche il fallito deve infatti ritenersi legittimato a promuovere la definizione delle pendenze tributarie consentita da una normativa di condono. Egli infatti non è privato, per effetto della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi anche sanzionatori che conseguono alla definitività dell’atto impositivo – ed essendo per tale motivo legittimato, nell’inerzia degli organi fallimentari, anche a ricorrere alla tutela giurisdizionale, tenuto conto che la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento ha carattere relativo, potendo essere fatta valere soltanto dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori (Cass. 11068/06, 2910/2009, 14980/09).

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè la curatela non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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