Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13937 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 20/05/2021), n.13937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9244-2019 proposto da:

P.A., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA MORTELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato SILVANA

COPPOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO

STEFANELLI;

– ricorrente –

contro

D.B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 433/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 334 del 2013, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare ex artt. 1490 e 1492 c.c. proposta da P.A. nei confronti dei venditori, i coniugi D.B.V. e B.G., per essere non essere l’oggetto della compravendita affetto da alcun vizio occulto o palese, in quanto il diniego dell’agibilità e della destinazione ad uso abitativo dello stesso immobile era facilmente desumibile dall’esame della documentazione tutta a disposizione di parte acquirente e per essere l’acquirente a conoscenza della mancanza della concessione.

In virtù di gravame interposto da P.F., in qualità di curatore dell’inabilitato P.A., e da P.A., la Corte di appello di Lecce, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 433/2018, respingeva l’impugnazione e, per l’effetto, confermava la decisione impugnata, statuendo la tardività della diversa domanda articolata solo in appello dall’originario attore ai sensi degli artt. 1476 e 1477 c.c., e cioè di vendita dell’aliud pro alio.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce i P. propongono ricorso per Cassazione, notificato il 15 marzo 2019, fondato su un unico motivo.

Sono rimasti intimati D.B.V. e B.G..

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore dei ricorrenti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di Consiglio.

Atteso che:

con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,113 e 345 c.p.c. nella parte in cui i Giudici di appello hanno ritenuto ed affermato integrata una mutatio libelli in sede di impugnazione. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la domanda ai sensi degli artt. 1476 e 1477 c.c. introdotta solo con l’atto di appello senza tenere conto che fin dall’originario atto di citazione la domanda di risoluzione contrattuale veniva fondata sul rilievo che – in ragione della mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell’immobile compravenduto (con specifico riferimento alle altezze del piano terra e del piano ammezzato) e del conseguente rigetto della domanda di sanatoria presentata dagli stessi venditori in data 13.09.2000 – la costruzione non poteva essere destinata all’uso, di civile abitazione, per il quale era stata acquistata.

Il motivo è fondato e con esso il ricorso.

Orbene la critica della pronuncia è proprio da ravvisare nella impostazione secondo cui il P. aveva originariamente chiesto di accertare la risoluzione del contratto di vendita immobiliare per vizi del bene, eliminata poi in sede di appello, laddove faceva valere il proprio diritto ai sensi degli artt. 1476 e 1477 c.c.. In tal modo si sarebbe permesso di espandere la materia del contendere e consentire al giudice di merito di rilevare la legittimità di qualsiasi altra ragione di risoluzione eventualmente ritenuta valida e sulla quale, in violazione del diritto di difesa, i D.B. – B. non avevano potuto difendersi.

E’ evidente che la questione relativa alla novità o meno, di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica (cfr. Cass. n. 9333 del 2016). Ed in tal senso una volta precisati i confini della domanda non poteva il giudice dare rilevanza alla sola puntuale indicazione delle norme violate, gli artt. 1476 e 1477 c.c., per essere stata la risoluzione pacificamente esercitata a seguito della ricezione in data 22.04.2004 della informativa con la quale il Comune di Brindisi aveva comunicato che il fabbricato in questione era privo dei requisiti igienico-sanitari per essere adibito a civile abitazione, con specifico riferimento alle altezze del piano terra e del piano ammezzato, di misura inferiore sia a quelle stabilite dal vigente Regolamento edilizio comunale sia a quelle della Deliberazione di c.c. 30 dicembre 1999, n. 208, in deroga al regolamento, per il rilascio di agibilità inerenti immobili oggetto di condono edilizio; con conseguente rigetto della domanda in sanatoria presentata dagli stessi venditori in data 13.09.2000.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, sia in tema di impugnative negoziali (Sez. un. 26242 del 2014), sia in tema di ius variandi ex art. 1453 c.c., comma 2 (Sez. un. 8510 del 2014), nonchè con riguardo al tema della modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. (Sez. un. 12310 del 2015), hanno statuito che questa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), sempre che la stessa così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.

Nella vicenda in esame, dunque, non può discorrersi di mutamento della domanda, costituendo invece una mera ipotetica precisazione: la precisazione delle norme invocate a tutela dell’acquirente, infatti, si inserisce in un’unica e complessa vicenda negoziale, che non trova la sua fonte in altri fatti storici, come erroneamente sostenuto dal giudice del gravame, ma nel medesimo diritto azionato.

Infine, la precisazione intervenuta in sede di appello non ha affatto leso il costituzionale diritto di difesa degli appellati, dal momento che la domanda ha sempre avuto ad oggetto, pur con le modificazioni consentite, la declaratoria di legittimità della risoluzione del contratto per inadempimento dei venditori – quale effetto diretto dell’accertamento della difformità urbanistica del fabbricato con riferimento alla destinazione allo stesso riconosciuta nell’atto pubblico di trasferimento – e non una diversa domanda.

In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA