Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13937 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18134/2009 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ORLANDO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, agente non in proprio ma quale procuratore di

CASTELLO FINANCE SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato

MERLINI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PISANI

MASSAMORMILE Andrea, giusta mandato alle liti in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

contro

D.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE ERRICHIELLO, giusta procura speciale a margine

della memoria difensiva

– resistente –

e contro

BANCA INTESA SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1277/94 del TRIBUNALE di NOLA, depositata

il 22/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.G. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 22 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Nola ha rigettato un’istanza di sospensione dell’esecuzione forzata ed assegnato termine ai sensi dell’art. 618 c.p.c., per la introduzione del giudizio di merito sino al 30 settembre 2009.

Il ricorso è stato proposto contro d.F.P., la s.r.l.

Castello Finance e la Banca Intesa s.p.a..

p.2. Al ricorso hanno resistito con controricorso il D.F. e la Italfondiario s.p.a., quale procuratore della Castello Finance s.r.l..

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – nella quale, per errore materiale, non si fece riferimento alla costituzione della s.p.a. Italfondiario, nella indicata qualità – si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che non contiene alcuna decisione sulla competenza idonea ad essere assoggettata a regolamento di competenza.

Il provvedimento impugnato, infatti, è stato emesso, come rilevasi dal suo contenuto nell’ambito di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi ed ha avuto ad oggetto la reiezione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione forzata e la fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito. Esso, quanto alla decisione sull’istanza di sospensione, sarebbe stato assoggettabile a reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 2, in forza del rinvio di cui all’ultimo comma della stessa norma, nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, mentre quanto alla fissazione del termine per l’inizio del giudizio di merito, era impugnabile, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio.

Il ricorso, comunque, sarebbe anche inammissibile per l’assoluta carenza del requisito dell’esposizione dei fatti, atteso che non riferisce nemmeno la qualità che nel giudizio di merito avevano i due intimati che non si sono costituiti, non allude al contenuto dell’atto di opposizione e nemmeno ai termini soggettivi ed oggetti vi della procedura esecutiva opposta”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati svolti rilievi.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione a ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in Euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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