Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13937 del 07/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7050-2013 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore sig. R.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUSTAVO VISENTINI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore

dott. I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

sig. M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA

PAPA MALATESTA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 287/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA;

udito l’Avvocato VITO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del 1 motivo del ricorso incidentale

assorbito il 2 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27.1.2012 n. 287 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello principale proposto da Equitalia Sondrio s.p.a.

(successivamente Equitalia Nord s.p.a., in seguito delle operazioni di fusione per incorporazione indicate nella procura speciale in calce al ricorso per cassazione) e l’appello incidentale proposto da Poste Italiane s.p.a., confermando la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Sondrio in data 15.11.2006 n. 445, e da un lato ha accertato il diritto di Poste a percepire la commissione di Lire 450 (Euro 0,23) per ogni bollettino lavorato relativo ai versamenti eseguiti dai contribuenti ICI sul c/c postale intestato alla società – quale Agente della riscossione per la provincia di Sondrio –

relativamente al periodo successivo all’1.6.2001, ai sensi del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2 (regolamento dei servizi di bancoposta), condannando la società correntista ai relativi pagamenti con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, mentre, dall’altro, ha ritenuto infondata l’analoga pretesa vantata da Poste per il periodo anteriore – dall’1.4.1997 al 31.5.2001 – in difetto di pattuizioni contrattuali aventi ad oggetto la “commissione” dovuta per il servizio (OMISSIS). La Corte territoriale ha rigettato altresì la domanda subordinata proposta da Poste ai sensi dell’art. 2041 c.c. in difetto dei requisiti di legge.

I Giudici di appello rilevavano che a seguito della privatizzazione dell’Ente Poste, i servizi di (OMISSIS) erano stati liberalizzati ed in particolare i rapporti in conto corrente postale rimanevano regolati in via contrattuale secondo la disciplina normativa privatistica, essendo legittimata Poste Italiane s.p.a. a pretendere, quale imprenditore privato, le commissioni per i servizi relativi alla gestione del conto corrente postale, non essendo sovrapponibili nè interferenti il rapporto pubblicistico tra Equitalia ed i Comuni avente ad oggetto la concessione amministrativa del servizio di riscossione tributi, ed il rapporto privatistico tra Equitalia e Poste concernente il contratto di conto corrente postale.

La pretesa di pagamento del corrispettivo poteva, tuttavia, ricevere accoglimento soltanto per il periodo successivo al 1.6.2001, avendo Poste adempiuto – soltanto con nota trasmessa ad Equitalia in data 29.3.2001 e mediante pubblicazione in GU n. 111 del 15.5.2001-

agli oneri informativi e di pubblicità, previsti dall’art. 118 TU n. 385 del 1993, in ordine alla “variazione unilaterale” delle condizioni di contratto (relativa alla determinazione della commissione di c/c), avendo invece omesso, per il pregresso, di fornire prova dell’accordo concernente la onerosità del servizio, e non risultando la prova della comunicazione alla società correntista della Delib. Consiglio di amministrazione dell’Ente n. 57 del 1996 con la quale veniva stabilità una commissione generale a carico dei correntisti in Lire 100 per ogni operazione, ed in ogni caso avendo omesso Poste di fornire qualsiasi elemento utile a quantificare, anche in via equitativa, l’indennizzo ex art. 2041 c.c..

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite la Corte territoriale confermava la statuizione di compensazione in primo grado, dichiarando interamente compensate anche le spese del grado di appello “in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulle questioni trattate”.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da Equitalia Nord s.p.a. che ha dedotto, con tre motivi, vizi attinenti l’attività di giudizio.

Ha resistito Poste Italiane s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi concernenti vizi per “errores in judicando” e carenza motivazionale.

La società concessionaria ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A-) esame del ricorso principale proposto da Equitalia Nord s.p.a.

1. Con i primi tre motivi la società ricorrente deduce il vizio di violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 (primo motivo); il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20 (secondo motivo); il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 1, 3, 13 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118 (terzo motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 La parte ricorrente denuncia la errata interpretazione da parte della Corte d’appello delle norme di legge indicate, laddove:

si è inteso illegittimamente attribuire prevalenza agli effetti della privatizzazione dell’Ente Poste, disposti dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d’interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall’Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l’obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l’Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali”) e dal successivo comma 19 (“I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall’Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1 aprile 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell’Ente poste italiane nonchè ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti……”), non tenendo conto che l’apertura di un “conto corrente postale” intestato al Concessionario del servizio per la riscossione dei tributi locali (ICI) costituisce un obbligo, posto dalla legge a carico della società concessionaria del servizio, che si inserisce in un sistema legislativo conchiuso volto a disciplinare interessi pubblici inderogabili, che come tale è in rapporto di specialità (e di non integrabilità) rispetto alla disciplina normativa che regola il rapporto privatistico intrattenuto da Poste Italiane s.p.a. con gli altri correntisti. Sostiene quindi la ricorrente la inapplicabilità della L. n. 662 del 1996 al rapporto di c/c postale oggetto di controversia, tanto più che i criteri di determinazione dell’importo delle “commissioni” da applicare ai correntisti (art. 2, comma 20) paiono del tutto estranei “ad un’attività imposta dalla legge, di natura tributaria” erroneamente il rapporto di c/c postale intrattenuto dalla società concessionaria è stato ricondotto nell’ambito dei servizi (OMISSIS) “liberalizzati” per i quali la L. n. 662 del 1996 ha riconosciuto a Poste Italiane s.p.a. la facoltà di variazione del tasso di interesse e di stabilire commissioni a carico dei correntisti. Nella specie, infatti, l’obbligo legale, a carico dei concessionari del servizio di riscossione, di apertura del c/c postale, attribuisce a Poste Italiane s.p.a., in quanto soggetto esclusivamente autorizzato a gestire c/c postali, la posizione di monopolista legale, regime per il quale la stessa L. n. 662 del 1996 (art. 2, comma 19) esclude esplicitamente detto “jus variandi” la Corte territoriale avrebbe in ogni caso applicato in modo errato il D.P.R. n. 144 del 2001, non considerando che l’art. 13 faceva salvi nella regolamentazione contrattuale dei conti correnti postali “gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa vigente”, rimanendo pertanto intangibile il preesistente rapporto di c/c postale intrattenuto dalla società concessionaria, in forza del quale quest’ultima era esonerata da qualsiasi pagamento, e non considerando che il rinvio alle modalità di variazione unilaterale delle condizioni di contratto previste dall’art. 118 TU bancario (disposto dal D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2), potevano trovare giustificazione soltanto in relazione al diritto potestativo di recesso attribuito al cliente, diritto il cui esercizio era precluso al Concessionario venendo a risolversi nell’inadempimento del rapporto concessorio.

2. Le questioni in diritto prospettate dalla parte ricorrente principale sono strettamente connesse e le censure possono, pertanto, essere esaminate congiuntamente.

2.1 I motivi sono infondati.

2.2 Occorre distinguere nettamente il rapporto che intercorre tra Concessionario del servizio di riscossione e l’ente impositore (nella specie l’ente locale), da ricondursi allo schema della “concessione amministrativa cd. traslativa” (cfr. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), n. 2), che prevede la facoltà per i Comuni, di affidare “anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali…..ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43”), dal rapporto di conto corrente postale che intercorre tra il Concessionario e Poste Italiane s.p.a., riconducibile allo schema contrattuale avente ad oggetto la prestazioni di servizi di (OMISSIS) che, come emerge dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, artt. 2, 3 e 4 (regolamento recante norme sui servizi di (OMISSIS)), vede Poste “equiparata alle banche italiane” ed è assoggettata alle norme del TU bancario, in quanto compatibili e fatta salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

2.3 La natura contrattuale del rapporto di c/c postale non viene meno, infatti, per la espressa previsione di legge che, da un lato, impone al Concessionario del servizio di richiedere tale servizio (aprendo un conto corrente intestato al Concessionario e vincolato all’ente impositore) e, dall’altro, obbliga Poste Italiane s.p.a. a stipulare il relativo contratto (cfr., in via generale, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 7 che disciplina la riscossione delle imposte erariali; per quanto concerne la riscossione dell’ICI: D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3), atteso che, riguardata dal lato pubblicistico del rapporto concessorio, la intestazione del c/c postale si inserisce nell’adempimento degli obblighi assunti dalla società concessionaria nei confronti dell’ente concedente (in quanto il versamento diretto della imposta al Concessionario, da parte dei contribuenti, sul c/c postale, integra una delle modalità di esecuzione del servizio di riscossione del tributo: accanto a quella del pagamento della somma eseguito presso lo sportello gestito dal Concessionario), adempimento che prevede per l’appunto la stipula della convezione di c/c postale; riguardato sotto il profilo del rapporto privatistico, l’obbligo di contrarre imposto ex lege a Poste Italiane s.p.a., non esclude la necessità della stipula di un accordo negoziale con il correntista, analogamente alla ipotesi dell’obbligo a contrarre previsto dall’art. 2597 c.c. a carico del monopolista legale.

2.4 Tenuta ferma la distinzione tra i due rapporti, la tesi della ricorrente principale secondo cui la “situazione di monopolio legale” costituito a favore di Poste Italiane s.p.a. determinerebbe per ciò stesso la inapplicabilità della norma di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18 che consente, soltanto per i servizi erogati in libera concorrenza, di applicare commissioni ai correntisti postali, è infondata alla stregua dei rilievi svolti nella motivazione del precedente reso dalle SS.UU. di questa Corte 26.3.2014 n. 7169, che il Collegio condivide. La L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 19 contengono, infatti, disposizioni non sovrapponibili, nè condizionate tra loro, venendo la prima (comma 18) a ricondurre nell’alveo del diritto privato il rapporto di c/c postale, riconoscendo a Poste la libertà di determinare i tassi di interesse e le commissioni applicabili sulle operazioni in conto corrente, “fermo restando l’obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee” (obblighi determinati dalla natura bancaria dei servizi erogati al pubblico ed esplicitati nel regolamento di cui al D.P.R. n. 144 del 2001: a) obbligo di trasparenza in ordine alle condizioni di contratto ex art. 116 – e con riferimento ai servizi di pagamento, attualmente, TU n. 385 del 1993, art. 126 quater, comma 1, lett. a); obbligo di preventiva informativa in caso di variazioni unilaterali di tali condizioni TU n. 385 del 1993, ex art. 118 ed art. 126 sexies, commi 2 e 3; b) obbligo di determinazione non arbitraria delle condizioni praticate alla clientela: vedi TU n. 385 del 1993, art. 126 sexies, comma 4, “Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia”), e prevedendo la seconda (comma 19) che per i “servizi postali e di pagamento” (endiade volta a comprendere, in via generale, qualsiasi servizio fornito al pubblico, e dunque anche il servizio di c/c postale) erogati da Poste in regime di libera concorrenza in quanto non individuati espressamente come oggetto di monopolio legale – e dunque per la generalità dei servizi resi da Poste, indifferentemente dal regime in cui viene svolta la attività – a decorrere dall’1.4.1997 “cessa….ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell’Ente poste italiane, nonchè ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgano del predetto Ente, definite dalle norme vigenti”.

Come è stato posto chiaramente in evidenza dalle SS.UU., dalla predetta interpretazione della norma deriva che la eventuale situazione monopolistica in cui agisce Poste italiane s.p.a. non incide nè limita l’esercizio della facoltà della società di determinare il tasso di interesse e l’importo delle commissioni da applicare sui c/c postali, venendo la norma soltanto a prescrivere che per il periodo anteriore al primo aprile 1997 continua a trovare applicazione la disciplina normativa o contrattuale previgente.

Pertanto in assenza di una norma speciale, di fonte primaria o secondaria, volta ad esonerare il Concessionario del servizio di riscossione dal pagamento di commissioni in ordine alla gestione del rapporto di c/c postale, ed in difetto altresì di disposizioni negoziali che riconoscano la gratuità del servizio di c/c postale intrattenuto dalla società concessionaria, sussiste una presunzione di onerosità del contratto che trova conferma anche nelle norme della L. n. 662 del 1996, non essendo dato inferire, pertanto, alcuna limitazione nei confronti di Poste Italiane s.p.a. all’esercizio della facoltà di determinazione dei tassi di interesse e di applicazione di commissioni per la gestione del servizio di c/c postale a carico della società concessionaria correntista (cfr.

Corte cass. SS.UU. n. 7169/2014 cit. in motivazione, pag. 8-10).

2.5 La disciplina della L. n. 662 del 1996 e del regolamento approvato con D.P.R. n. 144 del 2001, diversamente da quanto dedotto dalla società ricorrente, non incontra alcun limite nella specialità della disciplina legislativa del rapporto concessorio avente ad oggetto il servizio di riscossione dei tributi (locali).

La circostanza che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3 preveda, quali forme alternative del “versamento diretto” dell’ICI, il pagamento di denaro presso lo sportello territoriale del Concessionario ovvero il pagamento mediante accredito della somma sul c/c postale intestato al Concessionario senza, tuttavia, indicare la “commissione” che quest’ultimo è tenuto a versare a Poste italiane s.p.a. per detto servizio, è argomento inconferente e comunque ex se inidoneo ad inferire, in via interpretativa logico-sistematica, la “voluntas legis” di accollare il costo del servizio di c/c postale a Poste italiane s.p.a., tenuto conto che la stessa norma in esame –

che impone al Concessionario di accendere il conto corrente –

riconosce al medesimo un compenso (determinato in percentuale e con un minimo ed un massimo su ogni versamento effettuato dal contribuente, al cui pagamento è tenuto il Comune, quale soggetto attivo attributario della imposta) per l’attività di riscossione del tributo, compenso che – in mancanza, si ripete, di contrarie indicazioni di legge o contrattuali circa la gratuità del servizio di conto corrente postale – viene a garantire una remuneratività del servizio di riscossione tributi in considerazione, evidentemente, di tutti gli elementi di costo rilevanti, tra i quali non può non ricomprendersi anche la commissione per le operazioni in c/c postale:

la obiezione secondo cui la considerazione di tale elemento di costo sarebbe rimasta estranea alle concessioni assunte precedentemente all’esercizio da parte di Poste Italiane s.p.a. del “jus variandi” in ordine alla determinazione dell’importo delle commissioni per il servizio di c/c postale, con conseguente negativa incidenza sulla remuneratività dell’aggio riconosciuto al Concessionario del servizio di riscossione tributi, investe la questione del riequilibrio delle situazioni patrimoniali derivanti dal rapporto di concessione amministrativa, sempre consentita in virtù degli ordinari rimedi attribuiti alle parti dei rapporti contrattuali sinallagmatici ex artt. 1375, 1467 e 1664 c.c. nonchè dall’obbligo del Comune mandante di somministrare alla società concessionaria mandataria i mezzi necessari e di rimborsare le spese anticipate (cfr. Corte cass. SS.UU. n. 7169/2014, cit.).

2.6 La “specialità” della disciplina legislativa della riscossione dei tributi che, venendo a soddisfare al primario interesse pubblico di garantire la continuità delle entrate finanziarie dello Stato e degli enti pubblici territoriali, deve ritenersi inderogabile, non interferisce nè deroga alla applicazione della disciplina privatistica al rapporto di c/c postale di cui deve essere titolare la società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi.

La disciplina normativa tributaria si limita, infatti, a regolare gli aspetti patrimoniali del rapporto concessorio, prevedendo un “compenso” – spettante alle diverse figure soggettive, individuate dalla normativa di settore, chiamate ad intervenire nelle fasi della procedura di riscossione volontaria – determinato con criteri remunerativi, variabili secondo la tipologia della figura soggettiva e della attività svolta.

Con riferimento al Concessionario del servizio di riscossione il sistema dei compensi e dei rimborsi spese, va rinvenuto nella disposizione generale del TU 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61 che prevede anche meccanismi revisionali, sia periodici che in conseguenza di eventuali modifiche normative dei tributi, essendo previsto il “diritto di recesso” del Concessionario dalla convenzione di affidamento del servizio.

Relativamente ai tributi locali ed alle altre entrate patrimoniali non tributarie, il “compenso” per il servizio di riscossione – che deve essere determinato in modo tale da assicurare in ogni caso una adeguata remunerazione – è oggetto di “accordo” tra il Concessionario e l’ente impositore ai sensi del TU n. 43 del 1988, art. 69, comma 2.

Con riferimento agli altri soggetti – le banche e gli istituti di credito convenzionati – chiamati a partecipare alla procedura di riscossione dei tributi come “delegati irrevocabilmente all’accreditamento”, sul conto intestato al Concessionario, delle somme ricevute dai contribuenti, la disciplina del “costo del servizio” – in seguito alla istituzione del “conto fiscale” – è dettata dal D.M. Finanze 28 dicembre 1993, n. 567, art. 10 che pone tale costo a carico dello stesso Concessionario, senza diritto alla revisione della “commissione” (aggio) stabilita ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 73 nonchè dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, commi 1 e 5, – che ha introdotto la modalità di pagamento unificato delle imposte mediante compensazione – laddove è demandata ad apposita convenzione la “misura del compenso per il servizio svolto dalle banche tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell’ammontare complessivo dei versamenti…” (analoga disciplina è stata estesa dall’art. 9, comma 6 all’Ente poste italiane, cui il contribuente può conferire delega irrevocabile di pagamento delle somme al Concessionario).

Nell’ambito della riforma della finanza locale il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevedendo nuove figure di “agenti della riscossione”, all’art. 59, comma 1, lett. n), ha espressamente autorizzato i Comuni ad avvalersi per la riscossione dell’ICI, in sostituzione del Concessionario, del sistema di pagamento della imposta mediante accreditamento diretto su c/c postale intestato allo stesso ente impositore, ovvero “tramite sistema bancario”.

Il rapporto relativo alla concessione del servizio riscossione tributi ha, quindi, ricevuto integrale disciplina nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 che ha riservato l’affidamento del servizio di riscossione, anche degli enti locali, ad apposite gare ad evidenza pubblica, stabilendo i criteri di determinazione della remunerazione del servizio (“aggio”: art. 17) e confermando la modalità di riscossione dei tributi “attraverso le agenzie postali e le banche” (le ulteriori vicende normative di modifica del sistema di riscossione dei tributi locali, che hanno previsto l’accentramento dell’attività presso Equitalia s.p.a. e, quindi, l’esercizio diretto da parte dei Comuni, con riguardo alla riscossione spontanea, ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106, non assumono rilievo ai fini del presente giudizio).

2.7 Il breve excursus normativo consente di evidenziare la irrilevanza dell’argomento “ubi lex voluit, dixit” speso dalla ricorrente a sostegno della gratuità del servizio di c/c postale, atteso che le volte che il Legislatore è intervenuto esplicitamente a determinare commissioni o compensi a soggetti diversi dal Concessionario del servizio di riscossione, lo ha fatto in considerazione dell’inserzione ex lege di tali figure soggettive nella procedura di riscossione dei tributi, e dunque regolando “ab interno” del procedimento amministrativo le attività svolte da detti soggetti (fissando i termini di riscossione e di riversamento delle somme al Concessionario; disciplinando la ricezione delle distinte di pagamento ed il rilascio delle quietanze ai contribuenti; le sanzioni per le omissioni od i ritardi nella esecuzione dell’attività delegata), prescindendo da una regolamentazione autoritativa dei costi – esterni al procedimento – sopportati dalle predette figure soggettive per apprestare i mezzi necessari all’adempimento del servizio di riscossione ad esse affidato: alla disciplina legislativa del rapporto concessorio rimane, pertanto, del tutto estranea la regolazione – negoziale – dei rapporti che la società concessionaria (in base a scelte imprenditoriali determinate dalla convenienza economica, ovvero in base ad attività dovute in quanto oggetto di obblighi previsti ex lege ed assunti con la stipula della convenzione accessiva al provvedimento di concessione o conseguente alla aggiudicazione di gara) ha inteso o dovuto intrattenere con terzi allo scopo di organizzare l’attività di riscossione tributi ed adempiere alle obbligazioni assunte.

Relativamente ai rapporti intrattenuti dalla società concessionaria con l’Ente poste, successivamente trasformato in Poste Italiane s.p.a., occorre dunque distinguere l’ipotesi in cui Poste interviene nelle fasi della procedura di riscossione, quale soggetto cui il contribuente conferisce “delega irrevocabile” al pagamento delle somme, versate a titolo di tributo, al Concessionario (analogamente a quanto previsto dalla legge per la delega irrevocabile conferita alle banche), dalla diversa ipotesi in cui Poste non interviene a partecipare attivamente al procedimento di riscossione ma quale soggetto-privato che eroga il servizio di gestione di conto corrente, del quale il Concessionario del servizio di riscossione è tenuto ad avvalersi, in base ad espressa previsione di legge volta a regolare il rapporto concessorio (cfr. in via generale, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 7), intrattenendo quindi un rapporto contrattuale che, instaurandosi “ab externo” rispetto al procedimento amministrativo, rimane disciplinato dagli accordi conclusi tra le parti – anche in relazione alla determinazione della misura del compenso -, venendo a svolgere in tal caso, Poste italiane s.p.a., una attività commerciale non diversa da quella ordinariamente offerta agli altri correntisti ai quali viene appunto richiesta una commissione per detto servizio (l’ente impositore, quanto ai tempi di accredito sul c/c postale delle somme da riversare mediante “postagiro” sui conti del servizi di tesoreria provinciale, non beneficia di in trattamento diverso da quello previsto dalle norme regolamentari che disciplinano l’attività degli uffici postali).

Ne consegue che la disciplina legislativa tributaria, pur se riguardata come “microsistema” speciale, non costituisce ostacolo a riconoscere applicabile – nel caso di specie – il corrispettivo della gestione del servizio di c/c postale, dovuto dalla società ricorrente a decorrere dall’1 aprile 1997, come determinato da Poste, avuto riguardo “alle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda nonchè della esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico” (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 20).

3. Traendo le conclusioni dalle considerazioni svolte, può pertanto affermarsi:

che la disciplina legislativa del sistema di riscossione dei tributi locali occupa un ambito diverso da quello regolato dalla legge sulla liberalizzazione dei servizi di (OMISSIS), in quanto l’obbligo di aprire un c/c postale, imposto al Concessionario del servizio di riscossione, si inserisce tra gli obblighi cui deve adempiere la società concessionaria in base alla “concessione-contratto”, mentre la facoltà di determinare e variare tassi di interesse e commissioni del c/c postale, prevista dalla L. n. 662 del 1996, costituisce il mero riflesso della privatizzazione dell’attività svolta da Poste Italiane s.p.a., venendo in rilievo la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 19, esclusivamente ai fini della verifica della preesistenza alla data del 1 aprile 1997 – di condizioni agevolative od esenzioni previste da norme di legge o da contratto a favore dei correntisti, che – ove accertate – vengono a giustificare per il periodo anteriore il limite all’esercizio del “jus variandi” riconosciuto al soggetto di diritto privato;

il criterio di determinazione delle commissioni del servizio di c/c postale, ancorato dalla L. n. 662 del 1996, art. 18 alla “tipologia di correntista” ed alle “caratteristiche del conto”, non trova ostacolo nella circostanza che nella specie il conto corrente viene alimentato dai pagamenti obbligatori dei contribuenti, atteso che proprio tale “caratteristica” e la connessa tendenziale prevedibilità delle movimentazioni del conto corrente bene può costituire, unitamente alla qualità di agente della riscossione del correntista, elemento utilmente valutabile ai fini di una diversa commisurazione degli importi delle commissioni da applicare alla società concessionaria. Non ha pregio, del pari, l’analoga obiezione formulata dalla ricorrente con riferimento alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 20 che stabilisce i criteri di determinazione dei prezzi dei servizi di cui al precedente comma 19 in funzione “delle esigenze della clientela, delle caratteristiche della domanda, nonchè della esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico”, atteso che se, da un lato, il comma 18 già individua dei criteri per la determinazione della “commissione” del servizio di c/c postale (il criterio previsto per la determinazione dei tassi di interesse, è richiamato -“in maniera analoga…”- anche per la determinazione delle commissioni), dall’altro lato, il criterio delle “esigenze della clientela” sembrano comunque compendiare gli stessi criteri già indicati nel precedente comma 18, che – come è stato evidenziato – appaiono adeguati a commisurare le commissioni da applicare all’agente della riscossione;

anche l’ultimo argomento prospettato dalla ricorrente, secondo cui non potrebbe darsi “jus variandi” (e, dunque, applicazione di nuove commissioni) nel caso in cui non sia attribuita facoltà di recesso al Concessionario – non potendo questo esimersi dall’assoggettarsi alla misura delle commissioni, unilateralmente stabilite da Poste, qualora non intenda risultare inadempiente nei confronti dell’ente impositore concedente – è privo di pregio: le SS.UU. di questa Corte (n. 7169/2014, cit.) hanno, infatti, rilevato al proposito che la facoltà di recesso del Concessionario che non intenda incorrere in inadempimento e risoluzione del rapporto o revoca della concessione, esponendosi al risarcimento dei danni, deve recuperarsi all’interno degli assetti dell’equilibrio economico previsti nel rapporto concessorio: ed invero venendo ad integrare l’esercizio da parte di Poste del “jus variandi”, quale onere sopravvenuto, uno squilibrio nel valore economico delle originarie prestazioni del rapporto concessorio, la società concessionaria deve ritenersi legittimata a rinegoziare con il Comune gli aspetti patrimoniali della remunerazione ad essa spettante per il servizio di riscossione dell’ICI, trovando fondamento tale diritto nelle norme codicistiche che regolano la riconduzione ad equità della sopravvenuta sproporzione tra le rispettive obbligazioni patrimoniali (artt. 1375, 1467 e 1664 c.c.).

nella specie la ricorrente non ha fornito prova alcuna del sopravvenuto squilibrio, limitandosi ad allegare e produrre, a sostegno della asserita pregressa gratuità del servizio di c/c postale, una nota in data 26.3.1997 di Poste con la quale si ventilava la ipotesi di inserire “in esenzione” il servizio di c/c postale dei Concessionari del servizio di riscossione, ma alla quale – fatto incontestato – non era seguita alcuna conforme determinazione contrattuale ed anzi, nel 2001, essendo intervenuta la approvazione del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (“regolamento recante norme sui servizi di (OMISSIS)”) era stata trasmessa al Concessionario la comunicazione informativa in data 29.3.2001 seguita dalla relativa pubblicazione sulla GU del 15.5.2001 avente ad oggetto la applicazione delle nuove “commissioni” calcolate su ciascuna operazione effettuata sul c/c postale. Non ha pregio poi il rilievo secondo cui le convenzioni del servizio (OMISSIS) preesistenti alla approvazione del regolamento D.P.R. n. 144 del 2001 rimanevano sottratte alla relativa disciplina, atteso che la norma finale di cui all’art. 13, comma 1 prescrive l’applicabilità delle disposizioni regolamentari ai rapporti esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 144 del 2001 “fatti salvi gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa vigente”, intendendo chiaramente definire una cesura tra gli atti già compiuti e gli effetti già prodotti anteriormente alla entrata vigore del decreto presidenziale e le ulteriore condotte esecutive o modificative del rapporto tenute dai contraenti successivamente alla entrata in vigore del predetto regolamento.

3.1 La sentenza di appello ha riconosciuto dovute dal Concessionario del servizio di riscossione le commissioni sul servizio di c/c postale a far data dall’1 giugno 2001, e tale statuizione è conforme alla interpretazione delle norme sopra esaminate fornita da questa Corte, andando dunque esente dalle censure proposte dalla parte ricorrente.

3.2 In conseguenza il ricorso principale deve essere rigettato.

B-) esame del ricorso incidentale proposto da Poste Italiane s.p.a.

4. Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso incidentale avverso la statuizione della sentenza di appello che ha disconosciuto il diritto a pretendere le commissioni sul servizio di c/c postale anche per il periodo anteriore, a far data dal 1 aprile 1997 fino al 31 maggio 2001, nonchè ha rigettato la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. di condanna al pagamento di un indennizzo per l’ingiustificato arricchimento.

4.1 Osserva il Collegio quanto al primo motivo – con il quale si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18, nonchè il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – che la questione sottoposta all’esame della Corte concerne la applicazione, durante la fase di trasformazione dell’ente pubblico economico in società per azioni, della previgente normativa che regolava i servizi di (OMISSIS).

Sostiene la ricorrente incidentale che, vigente il TU D.P.R. n. 156 del 1973 (Codice postale) ed il regolamento n. 256/1989, successivamente sostituiti dalla L. n. 662 del 1996, i servizi di (OMISSIS) erano sottratti alla disciplina bancaria di cui al TU n. 385 del 1993 e dunque al tempo dei fatti Ente Poste non doveva osservare la procedura di pubblicità delle variazioni unilaterali di contratto prevista dall’art. 118 TUB, essendo stato esteso ai servizi (OMISSIS) tale onere di pubblicità soltanto dal D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2.

Alcuna rilevanza poteva poi attribuirsi alla nota dell’Ente Poste in data 26.3.1997 trasmessa all’ASCOTRIBUTI, associazione nazionale dei Concessionari della riscossione, e nella quale si manifestava la intenzione di inserire in regime di esenzione i c/c postali dei Concessionari del servizio riscossione tributi, in quanto sottoscritta da soggetto privo dei poteri di rappresentanza negoziale ed inidonea a modificare la Delub. Consiglio di amministrazione n. 57 del 1996 (che aveva fissato in Lire 100/operazione l’importo della commissione del servizio di c/c) e, comunque, irrilevante, non essendo stata seguita da alcuna modifica delle condizioni economiche dei servizi di (OMISSIS). Conclude la ricorrente incidentale sostenendo che, per l’applicazione della commissione a carico dei correntisti deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18 non occorresse alcuna pattuizione o comunicazione al Concessionario del servizio di riscossione tributi, e che dal comportamento tenuto da ASCOTRIBUTI – che aveva richiesto all’Ente Poste chiarimenti in ordine alla esenzione dei c/c postali dei Concessionari del servizio riscossione dei tributi – emergeva la prova che detta delibera era stata portata a conoscenza dei correntisti. 4.2 L’assunto difensivo, nella duplice prospettazione, è infondato. 4.3 Nel periodo intercorso durante la trasformazione dell’Amministrazione autonoma PP.TT., dapprima in ente pubblico economico, quindi in società per azione, i servizi di (OMISSIS) erano regolati dal Codice postale (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) e dal regolamento esecutivo (D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256). Il regolamento all’art. 3, comma 1, disponeva, in particolare che “I limiti di importo e le tariffe, relativi alle operazioni di (OMISSIS), sono stabiliti con i provvedimenti previsti dagli artt. 7 e 8 del codice postale”, e la norma cui rinviava, l’art. 7 Codice postale – recante disciplina delle “Tariffe postali, di (OMISSIS) e di telecomunicazioni per l’interno”-, era stato al tempo già abrogato dalla L. 26 aprile 1983, n. 130 che, all’art. 7, comma 12, disponeva: “Le tariffe postali, di (OMISSIS) e di telecomunicazioni per l’interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni”. E’ opportuno rimarcare che, in via generale, l’art. 19 Codice postale faceva espresso divieto di prestazioni gratuite, disponendo – al comma 1 – la abrogazione di “tutte le norme per le quali l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti”, e demandando a disposizioni regolamentari – per le PP.AA. statali – ed alla stipula di convenzioni annuali – per gli enti pubblici – la determinazione dei costi dei servizi prestati da Poste, prevedendo altresì espressamente, al comma quinto, che “Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell’amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro”. Le norme indicate prevedevano dunque, quanto alla applicazione dei costi dei servizi di (OMISSIS), modalità differenziate di regolazione dei rapporti, anche con i privati, che dovevano essere deliberate nelle forme prescritte ed in ogni caso portate a conoscenza dei correntisti. Anche dopo la trasformazione della Amministrazione autonoma in ente pubblico economico, disposta dal D.L. 11 dicembre 1993 n. 487 conv. con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71, era espressamente previsto che “i criteri di determinazione delle tariffe fossero puntualmente individuati, dal Consiglio di amministrazione, nello “schema di contratto di programma” che doveva ricevere il parere delle competenti commissioni parlamentari, dovendo quindi essere recepiti nel “contratto di programma” stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell’ente, su conforme avviso del Ministro del tesoro (D.L. n. 487 del 1993, art. 8 cit.). Fino alla trasformazione dell’ente pubblico in società per azioni, il Consiglio di amministrazione era autorizzato a fissare gli importi delle tariffe dei servizi, nel quadro dei criteri generali che erano stati individuati nel contratto di programma (D.L. n. 487 del 1993, art. 8, comma 2 come modificato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 27): in tal caso i relativi provvedimenti tariffari dovevano essere comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che poteva annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, poteva sospenderne l’applicazione per un periodo non superiore a tre mesi (art. 8, comma 2 cit.). 4.3 La Delib. tariffaria emessa dal Consiglio di amministrazione n. 57 del 1996 è venuta a modificare il pregresso assetto del rapporto di conto corrente postale intrattenuto dai Concessionari del servizio riscossione tributi, introducendo una variazione sfavorevole ai correntisti, determinata dalla applicazione di una commissione, prima non prevista (almeno così è dato intendere dalla esposizione dei fatti svolta dalle parti). 4.4 Orbene non è dubbio che il “jus variandi” delle condizioni contrattuali (ove concesso, nella specie ex lege, unilateralmente ad una delle parti contraenti), debba essere esercitato in modo da consentire – così come evidenziato dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 7169/2014 – all’altro contraente di valutare la opportunità o meno di recedere dal rapporto contrattuale, ovvero, nel peculiare caso di specie, di rinegoziare l’aggio sul servizio di riscossione dei tributi, ovvero le condizioni relative al rimborso delle spese occorrenti alla esecuzione del mandato alla riscossione, oggetto della concessione amministrativa e quindi dell’affidamento del servizio pubblico. 4.5 A tale esigenza provvedevano le forme di pubblicità delle condizioni generali del servizio previste già dal regolamento di esecuzione dei servizi di (OMISSIS) approvato con D.P.R. n. 256 del 1989 che, con specifico riferimento alle variazioni del tasso di interesse praticato sui depositi postali prescriveva, all’art. 140, comma 1, che fossero “rese note al pubblico anche mediante apposito avviso da affiggere negli uffici” (presupponendo evidentemente, come forma alternativa, la comunicazione diretta al depositante), e tale prescrizione veniva ribadita anche dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18, richiamato dalla stessa ricorrente incidentale -, che, prevedendo la modifica del “tasso di interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale………in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto”, imponeva all’Ente Poste “l’obbligo di pubblicità” di tali variazioni disposte in via unilaterale. 4.5 Ne segue che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, la facoltà attribuita al Consiglio di amministrazione di determinare e variare i costi dei servizi offerti dall’Ente Poste, non comportava deroghe al principio consensuale dei contratti, non essendo stato riconosciuto all’organo di gestione dell’ente pubblico un “potere autoritativo” di modificare il contenuto dei rapporti contrattuali in corso, con effetti vincolanti nella sfera giuridica dei destinatari, e non essendo pertanto equiparabile la deliberazione del CdA ad una fonte autorizzata a sostituire ex art. 1339 c.c. – mediante inserzione automatica – clausole negoziali difformi (contenute nella precedente convenzione di c/c postale in regime di esenzione da commissioni), e non potendo in conseguenza ritenersi efficaci nei confronti dell’altro contraente, per difetto del necessario consenso (da esprimersi anche nella forma implicita del mancato esercizio del diritto di recesso), le modifiche delle condizioni generali del servizio (OMISSIS) non portate a conoscenza dello stesso. 4.6 La sentenza impugnata ha accertato che tale obbligo di pubblicità, e così anche la diretta comunicazione alla società concessionaria, della variazione delle condizioni contrattuali disposta con la Delib. Consiglio di amministrazione n. 57 del 1996, non risultavano adempiuti, non avendo Poste Italiane fornito la relativa prova, e dunque per il periodo in questione 1.4.1997 – 31.5.2001, anteriore al corretto adempimento delle forme di pubblicità delle Condizioni economiche del servizio (OMISSIS), previste dal regolarmente di cui al D.P.R. n. 144 del 2001, la precedente determinazione dell’importo della commissione dovuta per il servizio di c/c postale non poteva considerarsi efficace nei confronti della società correntista. 4.7 Nè appare fondata la censura di vizio motivazionale in punto di accertamento dell’avvenuta conoscenza della modifica contrattuale in questione da parte della società concessionaria, esclusa dalla Corte territoriale: la comunicazione in data 27.3.1997 peraltro contestata da Poste in relazione alla legittimazione rappresentativa negoziale del sottoscrittore- non consente, infatti, di inferire la prova della conoscenza della variazione contrattuale, disposta dal Consiglio di amministrazione di Poste, da parte ASCOTRIBUTI, che peraltro è un soggetto associativo del tutto distinto dal singolo correntista. 5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale impugna la sentenza di appello per violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonchè per vizio di omessa motivazione, sostenendo che, per il periodo 1.4.1997-31.5.2001, risultavano dimostrati tutti gli elementi costitutivi dell’azione di indebito arricchimento (“utilitas” di cui si era avvantaggiata la società correntista, essendosi avvalsa del servizio di c/c postale; diminuzione patrimoniale per Poste Italiane, corrispondente ai costi del personale, della gestione dei software degli adempimenti amministrativi e tecnici). 5.1 Il motivo è palesemente infondato. 5.2 L’azione ex art. 2041 c.c. ha per suo elemento costituivo il carattere della sussidiarietà necessaria, nel senso che la domanda è esperibile esclusivamente nel caso in cui la parte non disponga di altra azione, riconosciuta dall’ordinamento, a tutela del diritto di indennizzo del detrimento patrimoniale subito “sine causa” a vantaggio del terzo, ma non anche nel caso in cui il contratto dedotto in giudizio, validamente stipulato tra le parti, si sia rivelato improduttivo di effetti, o la pretesa derivante dal contratto sia stata ritenuta infondata, come nel caso di specie in cui Poste Italiane non ha fornito la prova di avere validamente modificato (a seguito di delibera determinativa della commissione dei c/c postali) le condizioni del contratto di c/c intrattenuto con la società Concessionaria del servizio per la riscossione dei tributi locali (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 17647 del 10/08/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 8020 del 02/04/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 24/02/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013). 6. In conclusione entrambi i ricorsi principale ed incidentale debbono essere rigettati. La reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale ed incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la loro impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigliom, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA