Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13937 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2718/2019 proposto da:

J.L. elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di cassazione, difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5860/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – J.L., cittadino del Gambia, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 19 dicembre 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale, accogliendo quella subordinata di protezione umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di protezione internazionale in violazione del principio secondo cui il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente, senza attivare il potere istruttorio del giudice.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, esponendo che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato sul seguente rilievo: “Le dichiarazioni del ricorrente sono estranee alle ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria considerato che il ricorrente non ha mai chiesto la protezione dell’autorità in Gambia”.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la situazione del Gambia giustificherebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della norma invocata.

Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè “il decreto impugnato ha ancora errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile perchè non si cimenta con la ratio decidendi adottata dal giudice di merito, il quale, lungi dal rigettare l’appello formando il proprio convincimento sulla base della credibilità soggettiva del richiedente, lo ha invece dichiarato inammissibile perchè questi non aveva proposto censure avverso l’ordinanza del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto non credibile la narrazione concernente la sua omosessualità: insomma, l’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto della formulazione di motivi specifici, secondo la previsione dell’art. 342 c.p.c..

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile perchè censura un passaggio motivazionale del Tribunale e non della Corte d’appello, nella cui decisione non compare affatto la frase: “Le dichiarazioni del ricorrente sono estranee alle ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria considerato che il ricorrente non ha mai chiesto la protezione dell’autorità in Gambia”, nè è neppure espresso un concetto del genere.

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile perchè totalmente versato in fatto, ossia volto a ribaltare la valutazione di merito svolta dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che, dopo l’elezione democratica del presidente A.B., il Paese si sia avviato verso una situazione di normalizzazione, così da doversi escludere il rientro in Gambia esponga il richiedente ha particolari pericoli.

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

Già la Corte d’appello aveva evidenziato quanto la reiterazione della richiesta di permesso umanitario, già riconosciuto dal primo giudice, dimostrasse ancora di più la inammissibilità dell’appello proposto genericamente senza specifici motivi di impugnazione: oggi il ricorrente impugna una sentenza evidentemente non letta, visto che continua a sollecitare il rilascio di un permesso di soggiorno già ottenuto.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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