Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13936 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10521/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

PANASPED SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 04/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c. della polizia tributaria, venne elevato, nei confronti della Panasped s.r.l., un avviso di irrogazione di sanzioni per irregolare tenuta della contabilità e per mancata registrazione di fatture commerciali tra i mesi di luglio e di settembre 1993.

In particolare venne irrogata la sanzione di L. 1.200.000 per il primo addebito (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 45, comma 2) e la sanzione di L. 110.167.000, pari alla misura dell’imposta sul relativo imponibile, per il secondo (ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1).

La società propose impugnazione sul profilo concernente l’applicazione della sanzione da ultimo citata, impugnazione che venne accolta.

La commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, con la sentenza n. 57/39/2005, evidenziato che trattavasi di tardiva registrazione non preordinata all’evasione, confermò la decisione di primo grado, ritenendo che il semplice ritardo nella registrazione di fatture non comporta l’applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1.

Ricorre per cassazione l’agenzia delle entrate articolando un motivo di censura.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’amministrazione deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 41 e 42.

Ma il ricorso – notificato a mezzo posta – è inammissibile, non essendo stato allegato – nè depositato successivamente, prima dell’inizio della discussione in pubblica udienza l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, e stante la mancanza di attività difensiva della parte intimata (v. sez. un, n. 627/2008).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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